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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 31957/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ;

1. A T A; ,-, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena (pari a mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa) già concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 22/07/2023 a seguito della sentenza del 16/04/2024, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che lo ha condannato ad anni tre e mesi otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione degli artt. 168 e 164 cod. pen., si lamenta che non sussistevano i motivi della revoca; che la revoca del beneficio è stata disposta doverosamente e correttamente ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 2, cod. pen., poiché la sentenza successiva alla concessione del beneficio aveva ad oggetto una condotta di reato commessa anteriormente e la pena inflitta era comunque superiore al limite di due anni; il che rende del tutto irrilevanti le altre prospettazioni contenute in ricorso; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Coss eciso 1'11 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] gl e C' estensore [OSCURATO:PERSONA] t is Ti • . iacomo Rocchi r----- • DEPO9TATA t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; 1. A T A; ,-, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena (pari a mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa) già concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 22/07/2023 a seguito della sentenza del 16/04/2024, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che lo ha condannato ad anni tre e mesi otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione degli artt. 168 e 164 cod. pen., si lamenta che non sussistevano i motivi della revoca; che la revoca del beneficio è stata disposta doverosamente e correttamente ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 2, cod. pen., poiché la sentenza successiva alla concessione del beneficio aveva ad oggetto una condotta di reato commessa anteriormente e la pena inflitta era comunque superiore al limite di due anni; il che rende del tutto irrilevanti le altre prospettazioni contenute in ricorso; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Coss eciso 1'11 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] gl e C' estensore [OSCURATO:PERSONA] t is Ti • . iacomo Rocchi r----- • DEPO9TATA t
Sentenza Cassazione n. 31957/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris