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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 novembre 1971

Cassazione n. 13796/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30NICA il 01/11/1971 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione del Tribunale di Locri del 25 flJ 2024, che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 116, comma 1 e 15 secondo periodo d.lvo. 30 aprile 1992, n. 285 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando: con il primo motivo, vizio di violazione di legge in relazione alla recidiva, posto che il procedimento n. 33/2021 r.g.n.r. mod. 21 indicato in contestazione non era ancora definito, con ogni conseguenza in ordine alla abrogazione della fattispecie incriminatrice in ipotesi di assenza di recidiva; con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità penale, sempre in riferimento alla ritenuta irrilevanza dell'erronea considerazione della recidiva nella contestazione, in contrasto con il contenuto della sentenza; con il terzo motivo, violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen; con il quarto motivo, vizio di violazione di legge e motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio; con il quinto motivo, violazione di legge e cioè dell'art. 129 cod.proc.pen., in ragione del mancato rilievo dell'avvenuta prescrizione del reato.

Il primo ed il secondo motivo vanno trattati congiuntamente per la natura delle questioni sollevate.

I motivi riproducono doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello.

La Corte di merito, richiamando la sentenza di primo grado, con la quale realizza una ipotesi di doppia sentenza conforme, con giudizio logico ed esaustivo, pone a fondamento della responsabilità penale dell'imputato l'accertamento che lo stesso era stato sanzionato due volte per la medesima violazione contestata nel capo di imputazione.

Pertanto, sussistendo i due precedenti del 27.9.2020 e del 24.09.2021, e non avendo l'imputato allegato alcun documento diretto a dimostrare di avere contestato la precedente sanzione, i giudici di appello hanno dedotto la sussistenza della recidiva nel biennio e per l'effetto hanno ritenuto integrata la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 1 e 15 secondo periodo C.D.S.

La decisione è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 1d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (Sezione settima, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Rv. 286879); nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato che il Tribunale, sulla base della documentazione offerta in origine dal pubblico ministero, aveva fornito piana ricostruzione della sequela di precedenti contestazioni di guida senza patente nel biennio, riconoscendo l'errore nella individuazione del precedente utile ad integrare la recidiva ai fini del presente procedimento contenuto in contestazione.

La circostanza, tuttavia, proprio per essere stata da subito evidente e provata documentalmente non aveva mai vulnerato la difesa, né l'imputato aveva addotto nulla a tal proposito.

Sullo stesso si era potuta esplicare l'attività difensiva, con ciò respingendo il motivo d'appello che aveva fatto leva sul punto; il ricorrente non si confronta adeguatamente con tale contenuto della motivazione, reiterando la denuncia di astratta illegittimità della sentenza impugnata, senza scalfire il ragionamento logico e giuridico utilizzato dalla sentenza impugnata; Il terzo motivo è manifestamente infondato, alla luce della motivazione logica e completa offerta dalla sentenza impugnata relativamente alla reiterazione della condotta illecita e alla applicabilità del principio secondo il quale, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4 n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 - 01); Il quarto motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto attiene al trattamento punitivo benché questo sia sorretto da idonea motivazione.

La Corte di merito giustifica l'entità della pena inflitta alla luce dei precedenti penali a carico dell'imputato.

A tal proposito, in punto di determinazione della pena, va ribadito che il giudice esprime un giudizio insindacabile, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, 2per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

Nel caso di specie, la pena finale, pari a 2 mesi di arresto, è ampiamente al di sotto del medio edittale; il quinto motivo è manifestamente infondato, giacché l'art. 161 bis cod.pen., disposizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L. 27 settembre 2021, n. 134, prevede - per i reati commessi come il presente (realizzato il 24 settembre 2021) dal primo gennaio 2020- che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado, avvenuta il 25 giugno 2024, prima del decorso del termine di prescrizione; per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. P.Q.MIl Consigljere est.

I? P gidente Danielfj 4 [OSCURATO:PERSONA] DEPO9T :TA thi 16 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30NICA il 01/11/1971 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione del Tribunale di Locri del 25 flJ 2024, che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 116, comma 1 e 15 secondo periodo d.lvo. 30 aprile 1992, n. 285 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando: con il primo motivo, vizio di violazione di legge in relazione alla recidiva, posto che il procedimento n. 33/2021 r.g.n.r. mod. 21 indicato in contestazione non era ancora definito, con ogni conseguenza in ordine alla abrogazione della fattispecie incriminatrice in ipotesi di assenza di recidiva; con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità penale, sempre in riferimento alla ritenuta irrilevanza dell'erronea considerazione della recidiva nella contestazione, in contrasto con il contenuto della sentenza; con il terzo motivo, violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen; con il quarto motivo, vizio di violazione di legge e motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio; con il quinto motivo, violazione di legge e cioè dell'art. 129 cod.proc.pen., in ragione del mancato rilievo dell'avvenuta prescrizione del reato. Il primo ed il secondo motivo vanno trattati congiuntamente per la natura delle questioni sollevate. I motivi riproducono doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello. La Corte di merito, richiamando la sentenza di primo grado, con la quale realizza una ipotesi di doppia sentenza conforme, con giudizio logico ed esaustivo, pone a fondamento della responsabilità penale dell'imputato l'accertamento che lo stesso era stato sanzionato due volte per la medesima violazione contestata nel capo di imputazione. Pertanto, sussistendo i due precedenti del 27.9.2020 e del 24.09.2021, e non avendo l'imputato allegato alcun documento diretto a dimostrare di avere contestato la precedente sanzione, i giudici di appello hanno dedotto la sussistenza della recidiva nel biennio e per l'effetto hanno ritenuto integrata la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 1 e 15 secondo periodo C.D.S. La decisione è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 1d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (Sezione settima, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Rv. 286879); nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato che il Tribunale, sulla base della documentazione offerta in origine dal pubblico ministero, aveva fornito piana ricostruzione della sequela di precedenti contestazioni di guida senza patente nel biennio, riconoscendo l'errore nella individuazione del precedente utile ad integrare la recidiva ai fini del presente procedimento contenuto in contestazione. La circostanza, tuttavia, proprio per essere stata da subito evidente e provata documentalmente non aveva mai vulnerato la difesa, né l'imputato aveva addotto nulla a tal proposito. Sullo stesso si era potuta esplicare l'attività difensiva, con ciò respingendo il motivo d'appello che aveva fatto leva sul punto; il ricorrente non si confronta adeguatamente con tale contenuto della motivazione, reiterando la denuncia di astratta illegittimità della sentenza impugnata, senza scalfire il ragionamento logico e giuridico utilizzato dalla sentenza impugnata; Il terzo motivo è manifestamente infondato, alla luce della motivazione logica e completa offerta dalla sentenza impugnata relativamente alla reiterazione della condotta illecita e alla applicabilità del principio secondo il quale, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4 n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 - 01); Il quarto motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto attiene al trattamento punitivo benché questo sia sorretto da idonea motivazione. La Corte di merito giustifica l'entità della pena inflitta alla luce dei precedenti penali a carico dell'imputato. A tal proposito, in punto di determinazione della pena, va ribadito che il giudice esprime un giudizio insindacabile, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, 2per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). Nel caso di specie, la pena finale, pari a 2 mesi di arresto, è ampiamente al di sotto del medio edittale; il quinto motivo è manifestamente infondato, giacché l'art. 161 bis cod.pen., disposizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L. 27 settembre 2021, n. 134, prevede - per i reati commessi come il presente (realizzato il 24 settembre 2021) dal primo gennaio 2020- che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado, avvenuta il 25 giugno 2024, prima del decorso del termine di prescrizione; per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.MIl Consigljere est. I? P gidente Danielfj 4 [OSCURATO:PERSONA] DEPO9T :TA thi 16 3
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