CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 06891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa il 12 dicembre 2023 dal Tribunale dì Prato che ha dichiarato l'imputata responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge nonché omessa motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie tentata) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 4 sent. app.), il quale ha correttamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279134) secondo cui il furto è consumato allorquando il soggetto agente abbia conseguito, seppur per un breve lasso di tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto, come è avvenuto nel caso di specie (si vedano le pp. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr1