CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 11177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27374/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, ed elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA], 11 - ST. PELLEGR, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 358 PALAZZINA B INTERNO 3, presso lo studio Oggetto: Accertamento rapporto pubblico impiego R.G.N. 27374/2017 Ud. 06/04/2023CC R.G. 27374/2017 - Pagina nr. 2 di 8 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARPA –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO LECCE n. 1124/2016 depositata il 21/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 novembre 2016, la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 156/2012, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 84.024,06 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali. 2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva ottenuto l’emissione, sempre nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], di un decreto ingiuntivo per gli importi di € 96.739, 02 ed € 19.734,76 quali somme dovute a saldo per l’attività di progettazione relativa alla sistemazione a parco attrezzato di un bosco ed a l la realizzazione al suo interno di una casa soggiorno per anziani. 3. Proposta opposizione da parte del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Brindisi aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, rilevando che, delle molteplici attività svolte da [OSCURATO:PERSONA], solo una era stata consacrata in una convenzione scritta, risultando le altre attività basate su accordi non rivestiti della forma ad substantiam. Atteso che il compenso per l’atti vità assistita da una valida convenzione risultava essere già stato corrisposto, non residuando, R.G. 27374/2017 - Pagina nr. 3 di 8 quindi, alcuna pretesa giuridicamente fondata di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, aveva disatteso la domanda del professionista. 4. Proposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Lecce, nella regolare costituzione del [OSCURATO:PERSONA], ha invece, ritenuto di accogliere in parte il gravame, osservando che mentre l’attività di progettazione e successiva esecuzione– per quanto oggetto di diversi atti amministrativi adottati dal Comune - erano comunque da ricondurre all’originario incarico, formalizzato con convenzione scritta, non altrettanto era a dirsi per la successiva attività di direzione lavori assunta da [OSCURATO:PERSONA], non essendo tale attività inclusa nell’originario incarico e non risultando formalizzata alcuna convenzione scritta ad essa riferibile , con conseguente nullità dell’intesa, ed esclusione dal dovuto dell’importo azionato per tale attività. 5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre ora il [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 7. Ha depositato memoria il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tremotivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 345 c.p.c. Secondo il Comune ricorrente, la Corte territoriale avrebbe statuito su una domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] solo con l’atto di R.G. 27374/2017 - Pagina nr. 4 di 8 appello, invece di rilevare la tardivitàed inammissibilità della domanda medesima. Solo con l’appello –argomenta il [OSCURATO:PERSONA] – l’odierno controricorrente avrebbe formulato una domanda di “inadempimento contrattuale” che nel giudizio di primo grado non sarebbe stato contestato all’odierno ricorrente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorsosi deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1418 c.c. nonché 16 e 17, R.D. n. 2440/1923. La Corte territoriale – si argomenta in ricorso – avrebbe erroneamente ricondotto all’unica convenzione scritta pacificamente conclusa una serie di attività di [OSCURATO:PERSONA] che invece dovrebbero ritenersi estranee a detta convenzione, cosa che sarebbe desumibile dal fatto che tali ulteriori attività erano state fatte oggetto di distinte deliberazioni degli organi comunali. Ne consegue, conclude il Comune ricorrente, che anche in relazione a tali attività sarebbe stata necessaria la conclusione di una convenzione scritta, in assenza della quale qualunque accordo deve ritenersi nullo, con conseguente insussistenza della pretesa creditoria del controricorrente. 1.3. Con il terzo motivo di ric orso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 191, D. Lgs. n. 267/2000. Argomenta il ricorrente che l’assenza del contratto in forma scritta viene a determinare ulteriormente l’assenza di un valido impegno di spesa a carico del Comune medesimo, traducendosi la decisione impugnata nella violazione anche della disciplina dettata per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali. 2. Appare opportuno esaminare in primo luogoil secondo motivo di ricorso. R.G. 27374/2017 - Pagina nr. 5 di 8 Lo stesso è fondato. Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui i contratti della pubblica Amministrazione, anche qualora la stessa agisca iure privatorum, sono assoggettati al requisito dell’adozione della forma scritta ad substantiam, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativadi cui all’art. 97 Cost. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14099 del 27/07/2004), in quanto solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, agevolandol'esercizio dei controlli, e rispond e all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 20/03/2014). Tale vincolodiscende anche dal disposto di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923e comporta anzi che il requisito formale viene ad operare pure per le eventuali, successive modificazioni che le parti intendano apportare al contratto stipulato in precedenza(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8539 del 14/04/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8621 del 12/04/2006), avendo questa Corte affermato che il difetto del requisito della forma scritta porta ad escludere la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20033 del 06/10/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15197 del 24/11/2000). Nei numerosi precedenti nei quali si è occupata dello specifico tema del conferimento di incarico professionale da parte della P . A questa Corte ha ribadito che per la valida conclusione del contratto si rende R.G. 27374/2017 - Pagina nr. 6 di 8 necessaria, a pena di nullità dell’intesa , la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, ed ha escluso che il contratto mancante della forma scritta sia suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili né con comportamenti concludentiné con l’adozione di una delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum(Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 11465 del 15 /06/2020 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7962 del 21/05/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13628 del 05/11/2001), e che in relazione ad essa viene a porsi anche l’ulteriore profilo del rispetto delle previsioni in tema di assunzione del relativo impegno di spesa ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 20/03/2014). Da questi consolidati principi la sentenza della Corte d’appello di Lecce si è discostata, avendo ritenuto di valorizzarel’adozione da parte del Comune di successive delibere che la stessa Corte territoriale ha ritenuto riferibili all’originario incarico. In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale ha omesso di considerare che, come poc’anzi rammentato anche le successive eventuali modifiche dell’incarico professionale – e quindi anche l’ estensio ne dell’ambito dell’incarico medesimo - avrebbero necessitato la conclusione di un’ulteriore convenzione scritta, la cui assenza non poteva in alcun modo essere surrogata dalla mera adozione delle suddette delibere, quand’anche adottate nella forma di una sorta di atto ricognitivo, non essendo in ogni caso lo stesso idoneo a costituire R.G. 27374/2017 - Pagina nr. 7 di 8 sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta ad substantiam (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 15303 del 13/05/2022 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 510 del 14/01/2021; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1510 del 27/01/2015). Da ciò consegue che- come ritenuto del resto dal giudice di prime cure- la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui chiedeva il pagamento di un corrispettivo per attività non direttamente riconducibili all’unico contratto concluso per iscritto, non poteva trovare accoglimento, in quanto basata su un rapporto non assistito dalla conclusione di un valido contratto rispettoso del requisito della forma scritta ad substantiam. 3. Il ricorso va quindi accolto in relazione al secondo motivo, con assorbimento degli altri. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda formulata daFERNANDO RUSSO. 4. Per quanto attiene il regolamento delle spese di lite, l’esito disomogeneo dei primi due gradi di giudizio vale a fondare la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi. Le spese del giudizio di legittimità, invece, seguono il canone della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo. P. Q. M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 27374/2017 - Pagina nr. 8 di 8 compensa integralmente le spese dei due gradi di merito del giudizio; condanna il controricorrente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di Cassazi