CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BARI«tiete-e~e~t+,— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 16.09.2021, il GUP/tribunale di Bari, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 24.000 di multa, con il concorso di attenuanti generiche, ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente di rito, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per i reati di detenzione illecita a finì di cessione a terzi dì sostanza stupefacente del tipo cocaina e per il delitto di cui all'art. 337, c.p.; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia vizio di di motivazione, in relazione all'art. 129, c.p.p., sotto il profilo dell'illogicità, in ordine alle cause di proscioglimento; Ritenuto che tale motivo è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-is, c.p.p. (cfr., tra le tante: Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Rv. 272014); Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sio [OSCURATO:PERSONA] \F\ [OSCURATO:PERSONA]