CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 47395/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva con la quale, contestando i prospettati profili di inammissibilità, si è ribadita la fondatezza delle censure adotte con il ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche riguardo alla natura illecita della detenzione (immediatamente disvelata da una lettura congiunta delle due decisioni di merito) e alla qualificazione del fatto in termini diversi da quelli ex art 73 comma 5 rivendicati dalla difesa ( si veda* considerazioni spese nel considerando sub 3 della motivazione della decisione gravata); la fondatezza degli altri due motivi, afferenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla recidiva sono immediatamente smentiti dal portato della sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti ( 4 e 5 della decisione impugnata) così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024