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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 33342/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 19/10/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20220 e succ. modi?.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Potenza confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 24/6/2019, aveva dichiarato il Liserra colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'omessa valutazione da parte della Corte territoriale delle conclusioni scritte, ritualmente trasmesse a mezzo PEC in data 12/10/2022.

Il ricorrente lamenta che la Corte di merito non ha considerato ai fini della decisione le conclusioni difensive, dando atto in sentenza del mancato deposito delle stesse, sebbene l'atto fosse stato inoltrato a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale in data 12/10/2022, ore 12,09 con rilascio di ricevuta di avvenuta consegna nella casella di destinazione.

Aggiunge che l'omessa valutazione dello scritto difensivo integra una nullità a regime intermedio, incidendo sull'esercizio del diritto di difesa, e comporta l'annullamento della sentenza impugnata.

3. L'eccezione difensiva è fondata e merita accoglimento.

Dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, consta che il difensore del Liserra, in data 12/10/2022, ore 12,09, inviava a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale della Corte d'appello le conclusioni scritte relative al processo a carico dell'imputato, fissato per l'udienza del 19 ottobre seguente, ricevendo attestazione dell'avvenuto recapito. 3.1 Questa Corte ha affermato il principio, che il collegio condivide e fa proprio, secondo cui, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004-01; n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 282881 - 01; in senso conforme Sez. 2, 30232/23 del 16/5/2023; n. 26718/23 del 19/1/2023, non mass.). 3.2 Nella specie, le conclusioni rassegnate dal difensore contengono una argomentata confutazione delle considerazioni sviluppate dal P.g. a sostegno della reiezione del gravame sicché deve riconoscersi all'atto un contenuto concretamente esplicativo del diritto di difesa del prevenuto.

Appare, pertanto, integrata la dedotta nullità generale a regime intermedio di cui all'art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il diritto di intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, funzionale alla garanzia del contraddittorio cartolare e all'esplicazione del diritto di difesa, risulta nella specie violato per effetto dell'omessa considerazione della memoria conclusiva a firma del difensore.4.

S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno.

Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2023 Sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 19/10/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20220 e succ. modi?.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Potenza confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 24/6/2019, aveva dichiarato il Liserra colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'omessa valutazione da parte della Corte territoriale delle conclusioni scritte, ritualmente trasmesse a mezzo PEC in data 12/10/2022. Il ricorrente lamenta che la Corte di merito non ha considerato ai fini della decisione le conclusioni difensive, dando atto in sentenza del mancato deposito delle stesse, sebbene l'atto fosse stato inoltrato a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale in data 12/10/2022, ore 12,09 con rilascio di ricevuta di avvenuta consegna nella casella di destinazione. Aggiunge che l'omessa valutazione dello scritto difensivo integra una nullità a regime intermedio, incidendo sull'esercizio del diritto di difesa, e comporta l'annullamento della sentenza impugnata. 3. L'eccezione difensiva è fondata e merita accoglimento. Dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, consta che il difensore del Liserra, in data 12/10/2022, ore 12,09, inviava a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale della Corte d'appello le conclusioni scritte relative al processo a carico dell'imputato, fissato per l'udienza del 19 ottobre seguente, ricevendo attestazione dell'avvenuto recapito. 3.1 Questa Corte ha affermato il principio, che il collegio condivide e fa proprio, secondo cui, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004-01; n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 282881 - 01; in senso conforme Sez. 2, 30232/23 del 16/5/2023; n. 26718/23 del 19/1/2023, non mass.). 3.2 Nella specie, le conclusioni rassegnate dal difensore contengono una argomentata confutazione delle considerazioni sviluppate dal P.g. a sostegno della reiezione del gravame sicché deve riconoscersi all'atto un contenuto concretamente esplicativo del diritto di difesa del prevenuto. Appare, pertanto, integrata la dedotta nullità generale a regime intermedio di cui all'art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il diritto di intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, funzionale alla garanzia del contraddittorio cartolare e all'esplicazione del diritto di difesa, risulta nella specie violato per effetto dell'omessa considerazione della memoria conclusiva a firma del difensore.4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno. Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2023 Sen
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