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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27987/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’Appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoinsistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 11/12/2025, la Corte d’Appello di Trieste ha confermatola sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la qualeBERCI Andrea era stato condannato alla pena di giustizia in relazione – comemeglio specificato in rubrica – al delitto di emissione di fatture per operazioniinesistenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a lui ascritto in concorso conTREVISAN [OSCURATO:PERSONA], amministratore della predetta società, separatamentegiudicato.Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:2.1.

Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza di unconcorso di persone nel reato.

Si deduce l’assenza di prove di un contributocausale “concreto, specifico e dimostrabile” del [OSCURATO:PERSONA] nell’emissione delle fatture,essendo le conclusioni della Corte territoriale basate su elementi meramentepresuntivi e indiziari.

Si lamenta, in particolare, la sovrapposizione di due pianidistinti (quello del contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] e quello dell’assenza di rapportitra le società [OSCURATO:PERSONA] ltd. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società del [OSCURATO:PERSONA] o comunquea lui riferibili) e la società emittente le fatture.

Si ribadisce che il ricorrente nonaveva emesso materialmente le fatture, né contribuito in altro modo, non avendoegli avuto alcun ruolo nella gestione della [OSCURATO:PERSONA], alla quale aveva solovenduto materiale plastico in regime di sospensione dell’IVA, secondo normalidinamiche commerciali.

Si sottolinea, del resto, che l’estraneità del ricorrente allapredetta società era stata confermata dai testi indicati dalla difesa, mentre la mailvalorizzata in sentenza era successiva al fallimento della società medesima.2.2.

Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del concorsoe dell’elemento soggettivo.

Si deduce l’assenza di motivazione in ordine allasussistenza di un concreto contributo del [OSCURATO:PERSONA], e comunque del necessario dolospecifico in quanto “il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia tratto un utile dalla vendita dimateriale plastico non dimostra che egli avesse la finalità specifica di consentirel’evasione fiscale da parte della [OSCURATO:PERSONA]”, né la sentenza aveva spiegatole ragioni della partecipazione del ricorrente ad una frode fiscale, avendo eglipercepito regolarmente il corrispettivo delle vendite effettuate dalla WAY EUROPEltd.Sotto altro profilo, la difesa lamenta da un lato l’erronea valutazione delledichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenute comprovanti l’accordo per il lavaggio dell’IVA (laddove invece i testiavevano segnalato indebite ingerenze dei [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della MAILENs.r.l.).

D’altro lato, la difesa censura la valorizzazione delle discrasie contabilirilevate a proposito delle operazioni commerciali intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutaconfigurabilità di una amministrazione di fatto delle predette due società da partedel ricorrente.

Si censura la sentenza per il difetto di prove a sostegno dellosvolgimento di tali ruoli da parte del [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutailliceità delle operazioni e alla sussistenza di una finalità evasiva.3.

Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generalesollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure proposte.4.

Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alleargomentazioni del Procuratore Generale, insistendo per l’integrale accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Con riferimento ai rilievi mossi alla conferma dell’affermazione di penaleresponsabilità, anche per la mancanza di un adeguato apprezzamento dei testi adiscarico, occorre prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo diquesta Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione,non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla suamancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca ocon atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), suaspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sonoinammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, lamancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosìcome quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatorida attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01).In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, ritiene il Collegio che le censuredifensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentitirilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in pienasintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanzeacquisite, e nella prospettazione – parimenti non consentita, in questa sede - diuna diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamenteaccolta dalla Corte territoriale.2.1.

Quest’ultima, infatti, ha in sintesi ripreso (pag. 2 segg. della sentenzaimpugnata) e condiviso (pag. 9 segg.) la diffusa trattazione dedicata dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 2 segg. della sentenza di primo grado) alle risultanze acquisite:risultanze ritenute di univoca rilevanza per la individuazione del ruolo centralesvolto dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della c.d. frode carosello emersa grazie alle indaginiseguite al fallimento della “cartiera” [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., formalmenteamministrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e risultata essersisistematicamente interposta, appunto con il ruolo di missing trader, in una seriedi transazioni aventi ad oggetto materie plastiche e bevande.In particolare, da un lato, l’attività investigativa ha consentito l’emersione diacquisti del materiale plastico, in regime di sospensione IVA, da parte della ALEXPACKAGING (evasore totale) presso la [OSCURATO:PERSONA] ltd., e la rivendita a prezzoribassato del medesimo materiale, risultato transitare solo formalmente nelladisponibilità della fallita, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. le dichiarazioni degli operantiriportate a pag. 4 seg. della sentenza di primo grado).

D’altro lato, la ALEXPACKAGING aveva acquistato nel medesimo regime bevande dalla CUSLLOGISTICHE s.r.o., per poi rivenderle sottocosto alla [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. pag. 6).In relazione a tali operazioni, evidentemente sospette perché palesementeantieconomiche, le indagini hanno consentito di appurare: che la WAY EUROPEfaceva capo al [OSCURATO:PERSONA]; che quest’ultimo era anche socio al 100% di una societàcontrollante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata dal padre del ricorrente [OSCURATO:PERSONA](cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado); che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eraamministrata dall’odierno ricorrente (cfr. pag. 6); che questi si era anche inseritonei passaggi intermedi che interessavano la [OSCURATO:PERSONA] (cfr. le mail inviatedal [OSCURATO:PERSONA] all’amministratore della GDF, nonché le istruzioni impartite dalricorrente agli spedizionieri per le destinazione delle merci alle società tra cui laMAILEN: cfr. pag. 7).I giudici di merito hanno inoltre valorizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA],secondo cui le operazioni che solo formalmente avevano coinvolto la ALEXPACKAGING erano preordinate al lavaggio dell’IVA (cfr. pag. 7 della sentenza diprimo grado, pag. 9 seg. della sentenza impugnata).2.2.

A fronte di tale compendio argomentativo, da valutare congiuntamentesecondo i noti principi in tema di “doppia conforme”, i rilievi difensivi concernentila mancanza di prove della materiale redazione delle false fatture della ALEXPACKAGING, e comunque di un effettivo contributo concorsuale riconducibileall’odierno ricorrente, appaiono connotati da una parcellizzazione delle risultanzedichiarative e documentali acquisite, tale da renderli privi un reale confronto conle risultanze medesime.Invero, i giudici di merito hanno concordemente posto in rilievo che lariferibilità al [OSCURATO:PERSONA] sia delle società venditrici alla cartiera, sia della societàdestinataria effettiva delle merci apparentemente rivendute dalla ALEXPACKAGING, peraltro a prezzo ribassato, riscontrano pienamente le dichiarazionidel [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla preordinazione delle operazioni, sin dall’inizio, allavaggio dell’IVA in modo da far arrivare la merce sottocosto al cliente finale.

Laconseguente valutazione di pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella emissione dellefalse fatture da parte della [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal fatto cheegli abbia o meno partecipato alla materiale redazione delle fatture medesime,costituisce un approdo interpretativo del tutto immune da censure deducibili inquesta sede.2.3.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi quanto alla riproposizione, inquesta sede, della tesi difensiva stando alla quale il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato del tuttoignaro delle operazioni della [OSCURATO:PERSONA], con conseguente radicaleinsussistenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del2000.Deve invero trovare applicazione l’insegnamento di questa Suprema Corte,richiamato anche dal primo giudice, secondo cui «in tema di evasione dell'IVAmediante il meccanismo delle cd. frodi carosello, che, nelle operazioni diimportazione di beni, sfrutta la neutralizzazione dell'IVA all'acquisto mediantel'interposizione di società cartiere, aventi il solo scopo di emettere fatture - conl'esposizione di un'imposta in realtà non versata - destinate ad essere utilizzatenella catena delle cessioni per creare crediti d'imposta inesistenti, una voltaappurata l'oggettiva sussistenza della frode attraverso la ricostruzione deipassaggi in cui, in concreto, detto meccanismo si estrinseca, è insita nella stessagestione di fatto delle società coinvolte, e conseguentemente nella regia esupervisione delle operazioni commerciali dalle stesse poste in essere, la pienaconsapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo,la cui prova principe è costituita dall'esiguità del prezzo di acquisto della mercerispetto a quello corrente» (Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, Pelliccio, Rv. 269903–

01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. Sez. 3, n. 30436 del 04/06/2025,Amato).Invero, la riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle società “a monte” e “a valle” della ALEXPACKAGING, unitamente al suo concreto ingerirsi nelle operazioni formalmenteriguardanti detta società, sono elementi ritenuti dai giudici di merito, tutt’altro cheillogicamente, dimostrativi della “regia e supervisione” evocate, dalla pronunciaqui appena richiamata, quali indici di un consapevole concorso con il formaleamministratore della società emittente le false fatture.Del tutto inconsistente appare poi l’argomento secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe avuto alcun interesse alle operazioni successive alla vendita della mercedalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], avendo egli ricavato un guadagno datale vendita: tale argomento evita di confrontarsi con il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] –amministrata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ma controllata dall’odierno ricorrente – avevasistematicamente ricevuto la merce rivenduta dalla cartiera, per di più ad unprezzo minore di quello praticato nella prima operazione.2.4.

Inammissibili sono poi le censure concernenti la mancanza di unavalorizzazione adeguata, da parte dei giudici di merito, delle testimonianze degliamministratori della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevanolamentato una indebita ingerenza, nella gestione della società, da parte diTREVISAN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, deve per un verso osservarsi che appare pienamente condivisibileil rilievo del Tribunale secondo cui tali lamentate ingerenze non sarebbero stateconcepibili senza il pieno assenso del [OSCURATO:PERSONA] Andrea e del padre [OSCURATO:PERSONA], nellerispettive qualità in precedenza illustrate.Per altro verso, la difesa dei ricorrenti non ha in alcun modo prospettato lavalenza demolitoria che dovrebbe attribuirsi a quelle deposizioni, rispetto alleunivoche risultanze fondanti la “doppia conforme”: risultando anzi immune darilievi qui deducibili la conclusione raggiunta sul punto dal Tribunale secondo cuila “fiducia” riposta dal [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dei [OSCURATO:PERSONA] – non illogicamentedesunta dall’assenza di qualsiasi intervento “correttivo” del ricorrente, nonostantefosse stato avvisato dai formali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] – finiva perulteriormente rafforzare l’impianto accusatorio (cfr. pag. 10 della sentenza diprimo grado).

Nessun particolare rilievo può quindi attribuirsi al fatto che la Corteterritoriale non si è soffermata su quei contributi dichiarativi (cfr. al riguardo Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314 – 01).2.5.

Anche le residue censure appaiono inammissibili.Quanto alla mancanza di adeguata motivazione in ordine al ruolo diamministratore di fatto delle società, da parte del [OSCURATO:PERSONA], va anzitutto evidenziatoche, dal non contestato riepilogo dei motivi contenuto nella parte introduttiva dellasentenza impugnata, il rilievo non risulta essere stato dedotto in appello (sulpunto, cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01).

Soloper completezza, va evidenziato che gli elementi concordemente valorizzati daigiudici di merito appaiono ampiamente idonei a fondare una concorrenteresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella sistematica emissione di false fatture, senza alcunanecessità di ulteriori accertamenti in ordine al suo coinvolgimento gestionale edoperativo nelle varie società coinvolte.Infine, la censura volta a contestare la ritenuta illiceità delle operazioni, e lasussistenza di finalità evasive, appare priva di adeguato ed effettivo confronto conil complesso delle risultanze valorizzate, tutt’altro che illogicamente, dai giudici diprimo e di secondo grado.3.

Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria diinammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in data 8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoinsistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 11/12/2025, la Corte d’Appello di Trieste ha confermatola sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la qualeBERCI Andrea era stato condannato alla pena di giustizia in relazione – comemeglio specificato in rubrica – al delitto di emissione di fatture per operazioniinesistenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a lui ascritto in concorso conTREVISAN [OSCURATO:PERSONA], amministratore della predetta società, separatamentegiudicato.Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza di unconcorso di persone nel reato. Si deduce l’assenza di prove di un contributocausale “concreto, specifico e dimostrabile” del [OSCURATO:PERSONA] nell’emissione delle fatture,essendo le conclusioni della Corte territoriale basate su elementi meramentepresuntivi e indiziari. Si lamenta, in particolare, la sovrapposizione di due pianidistinti (quello del contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] e quello dell’assenza di rapportitra le società [OSCURATO:PERSONA] ltd. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società del [OSCURATO:PERSONA] o comunquea lui riferibili) e la società emittente le fatture. Si ribadisce che il ricorrente nonaveva emesso materialmente le fatture, né contribuito in altro modo, non avendoegli avuto alcun ruolo nella gestione della [OSCURATO:PERSONA], alla quale aveva solovenduto materiale plastico in regime di sospensione dell’IVA, secondo normalidinamiche commerciali. Si sottolinea, del resto, che l’estraneità del ricorrente allapredetta società era stata confermata dai testi indicati dalla difesa, mentre la mailvalorizzata in sentenza era successiva al fallimento della società medesima.2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del concorsoe dell’elemento soggettivo. Si deduce l’assenza di motivazione in ordine allasussistenza di un concreto contributo del [OSCURATO:PERSONA], e comunque del necessario dolospecifico in quanto “il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia tratto un utile dalla vendita dimateriale plastico non dimostra che egli avesse la finalità specifica di consentirel’evasione fiscale da parte della [OSCURATO:PERSONA]”, né la sentenza aveva spiegatole ragioni della partecipazione del ricorrente ad una frode fiscale, avendo eglipercepito regolarmente il corrispettivo delle vendite effettuate dalla WAY EUROPEltd.Sotto altro profilo, la difesa lamenta da un lato l’erronea valutazione delledichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenute comprovanti l’accordo per il lavaggio dell’IVA (laddove invece i testiavevano segnalato indebite ingerenze dei [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della MAILENs.r.l.). D’altro lato, la difesa censura la valorizzazione delle discrasie contabilirilevate a proposito delle operazioni commerciali intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA].2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutaconfigurabilità di una amministrazione di fatto delle predette due società da partedel ricorrente. Si censura la sentenza per il difetto di prove a sostegno dellosvolgimento di tali ruoli da parte del [OSCURATO:PERSONA].2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutailliceità delle operazioni e alla sussistenza di una finalità evasiva.3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generalesollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure proposte.4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alleargomentazioni del Procuratore Generale, insistendo per l’integrale accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Con riferimento ai rilievi mossi alla conferma dell’affermazione di penaleresponsabilità, anche per la mancanza di un adeguato apprezzamento dei testi adiscarico, occorre prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo diquesta Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione,non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla suamancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca ocon atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), suaspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sonoinammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, lamancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosìcome quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatorida attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01).In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, ritiene il Collegio che le censuredifensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentitirilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in pienasintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanzeacquisite, e nella prospettazione – parimenti non consentita, in questa sede - diuna diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamenteaccolta dalla Corte territoriale.2.1. Quest’ultima, infatti, ha in sintesi ripreso (pag. 2 segg. della sentenzaimpugnata) e condiviso (pag. 9 segg.) la diffusa trattazione dedicata dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 2 segg. della sentenza di primo grado) alle risultanze acquisite:risultanze ritenute di univoca rilevanza per la individuazione del ruolo centralesvolto dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della c.d. frode carosello emersa grazie alle indaginiseguite al fallimento della “cartiera” [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., formalmenteamministrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e risultata essersisistematicamente interposta, appunto con il ruolo di missing trader, in una seriedi transazioni aventi ad oggetto materie plastiche e bevande.In particolare, da un lato, l’attività investigativa ha consentito l’emersione diacquisti del materiale plastico, in regime di sospensione IVA, da parte della ALEXPACKAGING (evasore totale) presso la [OSCURATO:PERSONA] ltd., e la rivendita a prezzoribassato del medesimo materiale, risultato transitare solo formalmente nelladisponibilità della fallita, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. le dichiarazioni degli operantiriportate a pag. 4 seg. della sentenza di primo grado). D’altro lato, la ALEXPACKAGING aveva acquistato nel medesimo regime bevande dalla CUSLLOGISTICHE s.r.o., per poi rivenderle sottocosto alla [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. pag. 6).In relazione a tali operazioni, evidentemente sospette perché palesementeantieconomiche, le indagini hanno consentito di appurare: che la WAY EUROPEfaceva capo al [OSCURATO:PERSONA]; che quest’ultimo era anche socio al 100% di una societàcontrollante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata dal padre del ricorrente [OSCURATO:PERSONA](cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado); che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eraamministrata dall’odierno ricorrente (cfr. pag. 6); che questi si era anche inseritonei passaggi intermedi che interessavano la [OSCURATO:PERSONA] (cfr. le mail inviatedal [OSCURATO:PERSONA] all’amministratore della GDF, nonché le istruzioni impartite dalricorrente agli spedizionieri per le destinazione delle merci alle società tra cui laMAILEN: cfr. pag. 7).I giudici di merito hanno inoltre valorizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA],secondo cui le operazioni che solo formalmente avevano coinvolto la ALEXPACKAGING erano preordinate al lavaggio dell’IVA (cfr. pag. 7 della sentenza diprimo grado, pag. 9 seg. della sentenza impugnata).2.2. A fronte di tale compendio argomentativo, da valutare congiuntamentesecondo i noti principi in tema di “doppia conforme”, i rilievi difensivi concernentila mancanza di prove della materiale redazione delle false fatture della ALEXPACKAGING, e comunque di un effettivo contributo concorsuale riconducibileall’odierno ricorrente, appaiono connotati da una parcellizzazione delle risultanzedichiarative e documentali acquisite, tale da renderli privi un reale confronto conle risultanze medesime.Invero, i giudici di merito hanno concordemente posto in rilievo che lariferibilità al [OSCURATO:PERSONA] sia delle società venditrici alla cartiera, sia della societàdestinataria effettiva delle merci apparentemente rivendute dalla ALEXPACKAGING, peraltro a prezzo ribassato, riscontrano pienamente le dichiarazionidel [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla preordinazione delle operazioni, sin dall’inizio, allavaggio dell’IVA in modo da far arrivare la merce sottocosto al cliente finale. Laconseguente valutazione di pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella emissione dellefalse fatture da parte della [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal fatto cheegli abbia o meno partecipato alla materiale redazione delle fatture medesime,costituisce un approdo interpretativo del tutto immune da censure deducibili inquesta sede.2.3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi quanto alla riproposizione, inquesta sede, della tesi difensiva stando alla quale il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato del tuttoignaro delle operazioni della [OSCURATO:PERSONA], con conseguente radicaleinsussistenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del2000.Deve invero trovare applicazione l’insegnamento di questa Suprema Corte,richiamato anche dal primo giudice, secondo cui «in tema di evasione dell'IVAmediante il meccanismo delle cd. frodi carosello, che, nelle operazioni diimportazione di beni, sfrutta la neutralizzazione dell'IVA all'acquisto mediantel'interposizione di società cartiere, aventi il solo scopo di emettere fatture - conl'esposizione di un'imposta in realtà non versata - destinate ad essere utilizzatenella catena delle cessioni per creare crediti d'imposta inesistenti, una voltaappurata l'oggettiva sussistenza della frode attraverso la ricostruzione deipassaggi in cui, in concreto, detto meccanismo si estrinseca, è insita nella stessagestione di fatto delle società coinvolte, e conseguentemente nella regia esupervisione delle operazioni commerciali dalle stesse poste in essere, la pienaconsapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo,la cui prova principe è costituita dall'esiguità del prezzo di acquisto della mercerispetto a quello corrente» (Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, Pelliccio, Rv. 269903– 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. Sez. 3, n. 30436 del 04/06/2025,Amato).Invero, la riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle società “a monte” e “a valle” della ALEXPACKAGING, unitamente al suo concreto ingerirsi nelle operazioni formalmenteriguardanti detta società, sono elementi ritenuti dai giudici di merito, tutt’altro cheillogicamente, dimostrativi della “regia e supervisione” evocate, dalla pronunciaqui appena richiamata, quali indici di un consapevole concorso con il formaleamministratore della società emittente le false fatture.Del tutto inconsistente appare poi l’argomento secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe avuto alcun interesse alle operazioni successive alla vendita della mercedalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], avendo egli ricavato un guadagno datale vendita: tale argomento evita di confrontarsi con il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] –amministrata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ma controllata dall’odierno ricorrente – avevasistematicamente ricevuto la merce rivenduta dalla cartiera, per di più ad unprezzo minore di quello praticato nella prima operazione.2.4. Inammissibili sono poi le censure concernenti la mancanza di unavalorizzazione adeguata, da parte dei giudici di merito, delle testimonianze degliamministratori della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevanolamentato una indebita ingerenza, nella gestione della società, da parte diTREVISAN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, deve per un verso osservarsi che appare pienamente condivisibileil rilievo del Tribunale secondo cui tali lamentate ingerenze non sarebbero stateconcepibili senza il pieno assenso del [OSCURATO:PERSONA] Andrea e del padre [OSCURATO:PERSONA], nellerispettive qualità in precedenza illustrate.Per altro verso, la difesa dei ricorrenti non ha in alcun modo prospettato lavalenza demolitoria che dovrebbe attribuirsi a quelle deposizioni, rispetto alleunivoche risultanze fondanti la “doppia conforme”: risultando anzi immune darilievi qui deducibili la conclusione raggiunta sul punto dal Tribunale secondo cuila “fiducia” riposta dal [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dei [OSCURATO:PERSONA] – non illogicamentedesunta dall’assenza di qualsiasi intervento “correttivo” del ricorrente, nonostantefosse stato avvisato dai formali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] – finiva perulteriormente rafforzare l’impianto accusatorio (cfr. pag. 10 della sentenza diprimo grado). Nessun particolare rilievo può quindi attribuirsi al fatto che la Corteterritoriale non si è soffermata su quei contributi dichiarativi (cfr. al riguardo Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314 – 01).2.5. Anche le residue censure appaiono inammissibili.Quanto alla mancanza di adeguata motivazione in ordine al ruolo diamministratore di fatto delle società, da parte del [OSCURATO:PERSONA], va anzitutto evidenziatoche, dal non contestato riepilogo dei motivi contenuto nella parte introduttiva dellasentenza impugnata, il rilievo non risulta essere stato dedotto in appello (sulpunto, cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01). Soloper completezza, va evidenziato che gli elementi concordemente valorizzati daigiudici di merito appaiono ampiamente idonei a fondare una concorrenteresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella sistematica emissione di false fatture, senza alcunanecessità di ulteriori accertamenti in ordine al suo coinvolgimento gestionale edoperativo nelle varie società coinvolte.Infine, la censura volta a contestare la ritenuta illiceità delle operazioni, e lasussistenza di finalità evasive, appare priva di adeguato ed effettivo confronto conil complesso delle risultanze valorizzate, tutt’altro che illogicamente, dai giudici diprimo e di secondo grado.3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria diinammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in data 8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]