CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 07813/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della successiva cessione a terzi, grammi 2,73 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante generica di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez.2, 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che il profitto che l'imputato avrebbe potuto conseguire dalla cessione dei sei involucri di cocaina, contenenti complessivamente 2,46 grammi netti di sostanza e corrispondenti a 16 dosi medie, non può ritenersi certamente irrilevante sotto il profilo economico, avuto riguardo al prezzo, desumibile dall'esperienza giudiziaria nei casi di piccolo spaccio di strada, pari a circa 80 euro al grammo. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il con gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]