CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 gennaio 2021
Cassazione n. 17882/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti - avverso la sentenza n. 31/5/21 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 04/01/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. _ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 10523 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2-Premesso che: 1.con la sentenza in epigrafe, la CTR del Veneto ha annullato l'avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in rettifica della proposta di variazione del classamento e della rendita presentata da queste ultime, con procedura DOCFA, riguardo ad un compendio immobiliare denominato [OSCURATO:PERSONA], ubicato a [OSCURATO:PERSONA], composto da tre porzioni, a seguito della ridistribuzione di alcuni spazi all'interno della porzione principale. La CTR ha affermato che il valore del compendio definito nel docfa era congruo essendo invece ingiustificata la valutazione di valore maggiore posta a base dell'avviso. E ciò, ha specificato, la CTR in quanto delle tre ridette porzioni le due di dimensioni inferiori erano in "disuso da tempo" e non avrebbero potuto essere utilizzate come albergo se non previ "interventi manutentivi anche strutturali" e la terza porzione -"il corpo principale" in cui "viene esercitata l'attività alberghiera"- aveva subito "interventi di modifica strutturale per rendere accessibile l'accesso ai bagni dei clienti disabili che appaiono poco rilevanti e comunque e non in grado di giustificare un incremento del valore catastale come quello accertato dall'Ufficio". La CTR ha ancora evidenziato che per la rideterminazione del valore l'Agenzia si era basata sui valori delle strutture alberghiere del centro di Venezia ai quali aveva apportato "percentuali di riduzione dell'8°/0 per l'albergo e del 17% per le porzioni in disuso, a fronte di un valore dichiarato di riduzione del 30% ... coerente e conforme alla stima fatta dallo stesso ufficio del territorio veneziano che, per altre località provinciali diverse dal capoluogo indica valori unitari inferiori nella misura tra il 40% e il 63% a quello previsto per le strutture alberghiere di Venezia"; 2. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi; 3. le contribuenti hanno depositato controricorso; 4. l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica "violazione delle disposizioni di cui al r.d.I.652/1939, al regolamento n.1142/1949, al d.m.701/1994 eall'art. 1, comma 244, della I. 190/2014", la ricorrente deduce di avere, "a seguito della presentazione dell'istanza DOCFA, provveduto a verificare ed eventualmente rettificare la rendita da attribuire all'unità immobiliare oggetto dell'istanza nel suo complesso ed in riferimento all'epoca censuaria 1988/1989 e non invece, come sembra sostenere il collegio, solo con riferimento all'incremento marginale della rendita in relazione alle modifiche strutturali indicate nella docfa". Lamenta quindi che "non è corretto quanto sostenuto in sentenza laddove si espone che il rifacimento dei soli bagni per disabili non giustificherebbe un aumento di tale portata della rendita accertata con l'atto impositivo"; 2. il motivo è inammissibile. 2.1. Questa Corte ha affermato: "Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità" (ordinanza n.17570 del 21/08/2020). 2.2. Con il motivo in esame, l'Agenzia fa una affermazione che non è correlabile ad alcuna specifica violazione di legge e che non tiene conto del contenuto della sentenza. Sotto questo secondo profilo, deve infatti notarsi che la CTR non annullato l'avviso limitandosi ad esporre "che il rifacimento dei soli bagni per disabili non giustificherebbe un aumento di tale portata della rendita accertata con l'atto impositivo". Ha invece svolto un ragionamento molto più ampio sulla condizione delle varie parti del compendio, sulla correttezza della percentuale di riduzione indicata dalla contribuente rispetto al valore -preso a riferimento- delle strutture alberghiere nel centro di Venezia e sulla insufficienza della percentuale di riduzione impiegata dall'ufficio anche rispetto a quella utilizzata in altri accertamenti; 3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentato, in riferimento all'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., che la CTR "ha omesso di rilevare un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti laddove non ha considerato che lo stato di abbandono si riferiva solo ad un immobile (la dependance) e non al bene nel suo complesso". 4. il motivo è infondato. L'omissione denunciata non esiste. Come già ricordato nella superiore premessa, la CTR ha con precisione riferito l'affermazione dello stato di "disuso" alle due porzioni minori del compendio mentre, quanto al "corpo principale", non ha trascurato di evidenziare che esso era destinato all'attività alberghiera i.e. non "in disuso"; 5. il ricorso deve essere rigettato; 6. le spese seguono la soccombenza; 7. non vie luogo—E-Tingiuncia sulle spese data la mancata costituzione deli. iparte privata nefsi applica l'art. 13, comma .1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P.Q.M. la P.Q.M[[OSCURATO:PERSONA], rgOerita Oc • in ekA.,