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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20810/2026

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IO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 403/2022 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 28881/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/202612/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMENAData pubblicazione 19/06/2026SARRACINO.1.

La Corte di Appello di Firenze, in sede di giudizio di rinvio inesito all’ordinanza di questa Corte n. 28359/2021, rigettaval’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresaartigiana di parrucchiere, alla cartella di pagamento per cui ècausa e specificamente indicata in atti.

Riteneva, infatti, ilgrave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo formativodatoriale (oggetto di verbale da parte della DirezioneProvinciale del lavoro di Lucca del 22.1.2009) nei confrontidell’apprendista [OSCURATO:PERSONA] - nello specifico avendo omessodi rispondere alla comunicazione del centro per l’impiego diLucca che lo invitava a far pervenire una “comunicazione-adesione” allo svolgimento di 120 ore di formazione esternada parte della sopraindicata apprendista - e accertava, quindi,la decadenza dalle agevolazioni ai sensi dell’art. 16, comma 2,l. n. 196 del 1997.2.

Propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi,l’artigiano indicato in epigrafe che deposita altresì memoria invista dell’adunanza camerale.3.

Resiste con controricorso l’INPS.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso per cassazione è dedotta laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. incombinato disposto con l’art. 16 l. n. 196 del 1997, nonchél’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.Numero registro generale 28881/2022La difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta di aver rappresentato nei Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/2026precedenti gradi di giudizio l’illegittimità della pretesa Inps exData pubblicazione 19/06/2026art. 16 cit. per non essere tenuto l’artigiano, in ragione delcontratto collettivo applicato, a far seguire alla propriaapprendista i corsi esterni organizzati dalla P.A.Denunzia che sul punto la sentenza impugnata non ha offertorisposte all’eccezione sollevata, risolta sulla base dell’assuntoche fosse sufficiente l’affermata applicabilità da parte di questaCorte dell’art. 16.Il ricorrente per cassazione rimarca che la ritenuta applicazioneratione temporis dell’art. 16 l. n. 196 del 1997 non escludeaffatto che il giudice di merito debba verificarne i presuppostiapplicativi: nello specifico che il c.c.n.l. applicato prevedessegli obblighi formativi esterni, invece, negati dall’artigiano.Conclude che vi è stata quindi una falsa ed erroneaapplicazione del principio di diritto di cui all’ordinanzarescindente, avendo la sentenza impugnata confuso ilperimetro normativo entro cui condurre l’indagine di merito(ovvero l’art. 16 e non l’art. 53 d.lgs. n. 276/2003) conl’indagine di merito che avrebbe dovuto essere in concretosvolta.1.1.

Al fine di una migliore comprensione della questione indiscussione giova partire dalle affermazioni e dal principio didiritto contenuto nell’ordinanza rescindente, della quale a talfine si riporta ampio stralcio, in relazione alle ragioni diaccoglimento: i restanti motivi sono connessi e vanno trattaticongiuntamente;essi sono da accogliere in continuità con quanto già affermatosu fattispecie analoghe da Cass. n. 8564 del 2018 e n. 1510del 2021 nei termini che seguono;Numero registro generale 28881/2022a seguito della introduzione del d.lgs. n. 276 del 2003, art. 53, Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/2026non si è verificata una forma di abrogazione implicita della l.Data pubblicazione 19/06/2026n. 196 del 1997, art. 16;il ricorrente propugna tale soluzione posto che la decadenzadai benefici contributivi previsti per il contratto diapprendistato potrebbe derivare solo dall'ipotesi (non riferibileal caso di specie) in cui si sia verificato l'inadempimento deldatore di lavoro nel fornire la formazione dovuta, prevedendol'art. 53, comma 3, cit. (abrogato dal d.lgs. 14 settembre2011, n. 167), nella formulazione vigente ratione temporis,che: "In attesa della riforma del sistema degli incentivi allaoccupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazioneeconomica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta allaeffettiva verifica della formazione svolta secondo le modalitàdefinite con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, d'intesa con la [OSCURATO:PERSONA].

In caso diinadempimento nella erogazione della formazione di cui siaesclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia taleda impedire la realizzazione delle finalità di cui all'art. 48,comma 2, art. 49, comma 1, e art. 50, comma 1, il datore dilavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzioneversata e quella dovuta con riferimento al livello diinquadramento contrattuale superiore che sarebbe statoraggiunto dal lavoratore al termine del periodo diapprendistato, maggiorata del 100 per cento.

Lamaggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasialtra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione";e' evidente che tale disposizione si riferisce alla ipotesi in cuilo schema dell'apprendistato non si sia realizzato per lamancata formazione dell'apprendista che sia totalmente daNumero registro generale 28881/2022tale presupposto non coincide con quello posto a base della Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/2026fattispecie di cui alla L. n. 197 del 1996, art. 16 applicabileData pubblicazione 19/06/2026ratione temporis (abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n.167), là dove è previsto al comma 2, che "Ai contratti diapprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge, le relative agevolazionicontributive non trovano applicazione nel caso di mancatapartecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazioneesterna all'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali dilavoro proposte formalmente all'impresa da partedell'amministrazione pubblica competente";in questo caso la disposizione non presuppone che non si siarealizzata, integralmente e per causa del datore di lavoro, lafinalità formativa, ma solo che il lavoratore apprendista nonabbia partecipato alle iniziative formative proposte dallaautorità competenti;la differenza dell'ambito di operatività delle due fattispecie,l'espressa previsione dell'art. 53, comma 4, cit. di volermantenere ferma la disciplina previdenziale e assistenzialeprevista dalla l. 19 gennaio 1955 n. 25 e successivemodificazioni e integrazioni, dimostrano che in effetti ladisposizione contenuta nell'art. 16 cit., durante la vigenzadell'art. 53 cit., è rimasta pienamente in vigore, non essendosiverificata alcuna ipotesi di sostanziale incompatibilità tra le duedisposizioni che abbia determinato l'abrogazione implicita dellaprima e non potendosi ritenere tale effetto frutto di unacomplessiva riformulazione della disciplina previdenzialedell'apprendistato;nel presente giudizio non si mette in dubbio, quanto al fattostorico oggetto di contestazione, che si versi nell'ipotesiregolata dalla l. n. 196 del 1997, art. 16, comma 2, ma, comeNumero registro generale 28881/2022questa Corte ha già affermato nella citata sentenza n. 8564 del Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/20262018, non può condividersi l'interpretazione che di taleData pubblicazione 19/06/2026disposizione ha fornito la sentenza impugnata;in particolare, la logica rigorosamente oggettiva ed unitariadell'inottemperanza dell'obbligo formativo c.d. esterno,previsto dalla norma citata, assunta dalla Corte di merito afondamento della interpretazione della normativa sulladecadenza del diritto alle agevolazioni contributive, non apparecoerente con l'impianto normativo, la ratio e la coerenzaargomentativa interna, potendo portare ad assurdeconseguenze come nel caso in cui si desse rilievo ad unamancata minima frequenza - non preclusiva delraggiungimento dell'obiettivo formativo che costituiscel'elemento essenziale che vale a caratterizzare il contratto diapprendistato - per derivarne la decadenza dalle agevolazioniper l'intero rapporto; che per la stessa l. n. 196 del 1997, puòarrivare a durare fino a quattro anni e fino a sei anni in caso dilavoratore portatore di handicap;in tal senso muove anche il fatto che la norma non contempliespressamente la decadenza dalle agevolazioni contributiveaccordate per l'intera durata del contratto di apprendistato, népreveda la sanzione della conversione del rapporto diapprendistato in lavoro subordinato ordinario, a fronte di unaqualsiasi inosservanza dell'obbligo formativo;allo scopo occorre quindi fare riferimento alle regole dicarattere generale applicate dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n.3344/2025 e n. 1324/2015) ai fini della conversione delcontratto di apprendistato o di formazione lavoro; onde laprevisione della decadenza dalle agevolazioni contributivestabilita dall'art. 16 cit., può ritenersi realizzata, e per tutto ilperiodo di durata del contratto, solo nel caso in cui, sulla baseNumero registro generale 28881/2022della concreta vicenda, l'inadempimento abbia un'obiettiva Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/2026rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza diData pubblicazione 19/06/2026formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativacarente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progettodi formazione e quindi trasfusi nel contratto; ed in questaseconda ipotesi il giudice deve quindi valutare in base aiprincipi la gravità dell'inadempimento, giungendo a dichiararela decadenza dalle agevolazioni in discorso in tutti i casi diinosservanza degli obblighi di formazione di non scarsaimportanza;la sentenza deve essere quindi cassata e la causa rinviata perun nuovo esame al giudice indicato in dispositivo il quale siliquidazione delle spese del giudizio di legittimità

1.2. La piana lettura delle statuizioni dell’ordinanza rescindenterende evidente l’affermata applicazione nel caso di specie delcitato art. 16 della legge n. 196 del 1997, che, per quanto quiin rilievo, dispone quanto segue:

2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da unanno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lerelative agevolazioni contributive trovano applicazione allacondizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative diformazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivinazionali di lavoro .Ne consegue che atteneva al tema di indagine devoluto, allora,non solo la gravità dell’inadempimento, ma anche lasussistenza dello stesso in relazione ai presupposti di cui alcomma 2, dell’art. 16 della l. n.196 del 1997, tra i quali è senzadubbio, tanto emergendo in modo palmare dalla lettura deldisposto normativo, la previsione di obblighi di formazioneesterna da parte del c.c.n.l. applicato.Numero registro generale 28881/2022Numero sezionale 2897/2026Ebbene, nel rispetto dell’obbligo di autosufficienza l’artNigumiaerno odi raccolta generale 20810/2026Data pubblicazione 19/06/2026ha dato conto nel ricorso per cassazione di aver proposto nelricorso ex art. 414 c.p.c. la questione della mancata previsionenel c.c.n.l. di riferimento (quello per artigiani parrucchieri) diobblighi di formazione esterna (cfr. pag. 11 del ricorso ex art.414 c.p.c.) e di aver poi sollevato nuovamente detta questioneanche in appello (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione).Tuttavia, se effettivamente è corretta la deduzione svolta inricorso per cassazione secondo cui la Corte territoriale dovevaverificare l’inadempimento degli obblighi di formazione esterniin relazione alle previsioni del contratto collettivo, alcunaviolazione dell’art. 384 c.p.c. vi è stata nel casso di specie,perché è altresì vero che è il datore/contribuente, gravato dellaprova di aver esattamente adempiuto a detti obblighi al fine diescludere l’inadempimento, a dover dimostrare: a) sia delc.c.n.l. applicato; b) sia dei contenuti del contratto collettivo alfine di una puntuale valutazione da parte del giudice di merito.Ebbene, osserva sul punto il Collegio che la sentenzaimpugnata (vedi sentenza pag. 6), con affermazione in fattoqui non più rivedibile e con la quale il ricorso per cassazionenon si confronta affatto, afferma che l’artigiano non ha offertopuntuale prova della contrattazione applicabile risultando dalcontratto individuale un contratto collettivo diverso da quellopoi invocato nel ricorso ex art. 414 c.p.c.Non più rivedibile l’affermazione in fatto di cui innanzi si èdetto, evapora la difesa dell’artigiano che, quindi, comeanticipato, nemmeno si confronta adeguatamente con ilpercorso motivazionale della sentenza impugnata rispettosadel principio di diritto affermato nella sentenza rescindente,irrilevanti, anche le considerazioni svolte sulla contrattazioneNumero registro generale 28881/2022Numero sezionale 2897/2026collettiva concretamente applicabile nella memoria depoNsumitearot dai raccolta generale 20810/2026Data pubblicazione 19/06/2026in vista dell’adunanza camerale.In sintesi, alcuna violazione dell’art. 384 c.p.c. vi è stata nelcaso di specie, in quanto la Corte territoriale ha correttamenteapprezzato la gravità dell’inadempimento, entro il perimetrodel citato art. 16, sulla scorta del materiale probatorio in atti,ritenendo la sussistenza degli obblighi di formazione esterna,in assenza di allegazione e prova di segno contrario da partedell’artigiano.Per completezza va qui ricordato che, vertendosi in materia didiritto alle agevolazioni contributive, l’onere della prova allaspettanza delle stesse compete alla parte che pretenda digiovarsene, secondo il principio onus incumbuit ei qui dicit,come implicitamente affermato dalla Corte territoriale.Conclusivamente, non più rivedibile l’affermazione contenutanella sentenza impugnata (cfr. ancora pag. 6) in ordine allamancata puntuale prova di quale fosse la contrattazioneapplicata, restano ferme le valutazioni in fatto non più rivedibilicompiute in sentenza sulla gravità dell’inadempimento, sullascorta della ritenuta sussistenza di obblighi di formazioneesterna.Brevemente ricordato, anche, che, venendo in rilievo contratticollettivi di diritto privato, incombeva sull’artigiano non solooffrire prova della contrattazione applicata, ma altresì versarlain atti, non valendo per essa il principio iura novit curiaapplicabile solo alla contrattazione collettiva relativa ai rapportidi pubblico impiego contrattualizzato (cfr. Cass. n. 6394/2019e successive conformi).1.3.

Conclusivamente, in disparte i profili di inammissibilitàinnanzi evidenziati per mancato confronto con il segno delladecisione, il motivo è, nel resto, complessivamente infondatoNumero registro generale 28881/2022e non può essere accolto, restando saldo il nucleo della Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/2026motivazione che, ritenuta la mancanza di prova in ordine allaData pubblicazione 19/06/2026contrattazione applicabile, afferma la gravitàdell’inadempimento dell’artigiano, facendo correttaapplicazione del principio di diritto affermato nell’ordinanzarescindente.2.

Con il secondo mezzo, per il caso di mancato accoglimentodel primo, è lamentata, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma2, legge n. 196 del 1997, in combinato disposto con gli artt.115 e 346 c.p.c.In sostanza, nella doglianza è contestata la correttezza dellavalutazione effettuata dal giudice territoriale, sulla base delleprove testimoniali e dei documenti versati in atti, della gravitàdell’inadempimento.

È insistita l’efficacia della formazioneimpartita in azienda, anche attraverso la frequenza di corsiesterni.2.1.

Il rigetto del primo motivo impone l’esame del secondo,proposto in via gradata.Il mezzo è inammissibile, in quanto con esso, sotto lo schermodella violazione di legge, si richiede una complessivarivalutazione delle prove testimoniali e documentali al fine dinegare la ritenuta gravità dell’inadempimento.Tanto è evidentemente incompatibile con il giudizio dilegittimità e con la funzione nomofilattica di questa Corte,ridondando in una richiesta di complessiva revisione dellevalutazioni di merito effettuate dalla Corte territoriale.3.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.4.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Numero registro generale 28881/20225.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/2026la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processualiData pubblicazione 19/06/2026per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto,ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma1-bis.La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali nei confronti dei controricorrenti,liquidate in € 2000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed accessoricome per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto,ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma1-bis.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteNumero registro generale 28881/2022Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/2026Data pubblicazione 19/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 403/2022 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 28881/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/202612/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMENAData pubblicazione 19/06/2026SARRACINO.1. La Corte di Appello di Firenze, in sede di giudizio di rinvio inesito all’ordinanza di questa Corte n. 28359/2021, rigettaval’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresaartigiana di parrucchiere, alla cartella di pagamento per cui ècausa e specificamente indicata in atti. Riteneva, infatti, ilgrave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo formativodatoriale (oggetto di verbale da parte della DirezioneProvinciale del lavoro di Lucca del 22.1.2009) nei confrontidell’apprendista [OSCURATO:PERSONA] - nello specifico avendo omessodi rispondere alla comunicazione del centro per l’impiego diLucca che lo invitava a far pervenire una “comunicazione-adesione” allo svolgimento di 120 ore di formazione esternada parte della sopraindicata apprendista - e accertava, quindi,la decadenza dalle agevolazioni ai sensi dell’art. 16, comma 2,l. n. 196 del 1997.2. Propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi,l’artigiano indicato in epigrafe che deposita altresì memoria invista dell’adunanza camerale.3. Resiste con controricorso l’INPS.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso per cassazione è dedotta laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. incombinato disposto con l’art. 16 l. n. 196 del 1997, nonchél’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.Numero registro generale 28881/2022La difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta di aver rappresentato nei Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/2026precedenti gradi di giudizio l’illegittimità della pretesa Inps exData pubblicazione 19/06/2026art. 16 cit. per non essere tenuto l’artigiano, in ragione delcontratto collettivo applicato, a far seguire alla propriaapprendista i corsi esterni organizzati dalla P.A.Denunzia che sul punto la sentenza impugnata non ha offertorisposte all’eccezione sollevata, risolta sulla base dell’assuntoche fosse sufficiente l’affermata applicabilità da parte di questaCorte dell’art. 16.Il ricorrente per cassazione rimarca che la ritenuta applicazioneratione temporis dell’art. 16 l. n. 196 del 1997 non escludeaffatto che il giudice di merito debba verificarne i presuppostiapplicativi: nello specifico che il c.c.n.l. applicato prevedessegli obblighi formativi esterni, invece, negati dall’artigiano.Conclude che vi è stata quindi una falsa ed erroneaapplicazione del principio di diritto di cui all’ordinanzarescindente, avendo la sentenza impugnata confuso ilperimetro normativo entro cui condurre l’indagine di merito(ovvero l’art. 16 e non l’art. 53 d.lgs. n. 276/2003) conl’indagine di merito che avrebbe dovuto essere in concretosvolta.1.1. Al fine di una migliore comprensione della questione indiscussione giova partire dalle affermazioni e dal principio didiritto contenuto nell’ordinanza rescindente, della quale a talfine si riporta ampio stralcio, in relazione alle ragioni diaccoglimento: i restanti motivi sono connessi e vanno trattaticongiuntamente;essi sono da accogliere in continuità con quanto già affermatosu fattispecie analoghe da Cass. n. 8564 del 2018 e n. 1510del 2021 nei termini che seguono;Numero registro generale 28881/2022a seguito della introduzione del d.lgs. n. 276 del 2003, art. 53, Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/2026non si è verificata una forma di abrogazione implicita della l.Data pubblicazione 19/06/2026n. 196 del 1997, art. 16;il ricorrente propugna tale soluzione posto che la decadenzadai benefici contributivi previsti per il contratto diapprendistato potrebbe derivare solo dall'ipotesi (non riferibileal caso di specie) in cui si sia verificato l'inadempimento deldatore di lavoro nel fornire la formazione dovuta, prevedendol'art. 53, comma 3, cit. (abrogato dal d.lgs. 14 settembre2011, n. 167), nella formulazione vigente ratione temporis,che: "In attesa della riforma del sistema degli incentivi allaoccupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazioneeconomica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta allaeffettiva verifica della formazione svolta secondo le modalitàdefinite con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, d'intesa con la [OSCURATO:PERSONA]. In caso diinadempimento nella erogazione della formazione di cui siaesclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia taleda impedire la realizzazione delle finalità di cui all'art. 48,comma 2, art. 49, comma 1, e art. 50, comma 1, il datore dilavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzioneversata e quella dovuta con riferimento al livello diinquadramento contrattuale superiore che sarebbe statoraggiunto dal lavoratore al termine del periodo diapprendistato, maggiorata del 100 per cento. Lamaggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasialtra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione";e' evidente che tale disposizione si riferisce alla ipotesi in cuilo schema dell'apprendistato non si sia realizzato per lamancata formazione dell'apprendista che sia totalmente daNumero registro generale 28881/2022tale presupposto non coincide con quello posto a base della Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/2026fattispecie di cui alla L. n. 197 del 1996, art. 16 applicabileData pubblicazione 19/06/2026ratione temporis (abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n.167), là dove è previsto al comma 2, che "Ai contratti diapprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge, le relative agevolazionicontributive non trovano applicazione nel caso di mancatapartecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazioneesterna all'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali dilavoro proposte formalmente all'impresa da partedell'amministrazione pubblica competente";in questo caso la disposizione non presuppone che non si siarealizzata, integralmente e per causa del datore di lavoro, lafinalità formativa, ma solo che il lavoratore apprendista nonabbia partecipato alle iniziative formative proposte dallaautorità competenti;la differenza dell'ambito di operatività delle due fattispecie,l'espressa previsione dell'art. 53, comma 4, cit. di volermantenere ferma la disciplina previdenziale e assistenzialeprevista dalla l. 19 gennaio 1955 n. 25 e successivemodificazioni e integrazioni, dimostrano che in effetti ladisposizione contenuta nell'art. 16 cit., durante la vigenzadell'art. 53 cit., è rimasta pienamente in vigore, non essendosiverificata alcuna ipotesi di sostanziale incompatibilità tra le duedisposizioni che abbia determinato l'abrogazione implicita dellaprima e non potendosi ritenere tale effetto frutto di unacomplessiva riformulazione della disciplina previdenzialedell'apprendistato;nel presente giudizio non si mette in dubbio, quanto al fattostorico oggetto di contestazione, che si versi nell'ipotesiregolata dalla l. n. 196 del 1997, art. 16, comma 2, ma, comeNumero registro generale 28881/2022questa Corte ha già affermato nella citata sentenza n. 8564 del Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/20262018, non può condividersi l'interpretazione che di taleData pubblicazione 19/06/2026disposizione ha fornito la sentenza impugnata;in particolare, la logica rigorosamente oggettiva ed unitariadell'inottemperanza dell'obbligo formativo c.d. esterno,previsto dalla norma citata, assunta dalla Corte di merito afondamento della interpretazione della normativa sulladecadenza del diritto alle agevolazioni contributive, non apparecoerente con l'impianto normativo, la ratio e la coerenzaargomentativa interna, potendo portare ad assurdeconseguenze come nel caso in cui si desse rilievo ad unamancata minima frequenza - non preclusiva delraggiungimento dell'obiettivo formativo che costituiscel'elemento essenziale che vale a caratterizzare il contratto diapprendistato - per derivarne la decadenza dalle agevolazioniper l'intero rapporto; che per la stessa l. n. 196 del 1997, puòarrivare a durare fino a quattro anni e fino a sei anni in caso dilavoratore portatore di handicap;in tal senso muove anche il fatto che la norma non contempliespressamente la decadenza dalle agevolazioni contributiveaccordate per l'intera durata del contratto di apprendistato, népreveda la sanzione della conversione del rapporto diapprendistato in lavoro subordinato ordinario, a fronte di unaqualsiasi inosservanza dell'obbligo formativo;allo scopo occorre quindi fare riferimento alle regole dicarattere generale applicate dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n.3344/2025 e n. 1324/2015) ai fini della conversione delcontratto di apprendistato o di formazione lavoro; onde laprevisione della decadenza dalle agevolazioni contributivestabilita dall'art. 16 cit., può ritenersi realizzata, e per tutto ilperiodo di durata del contratto, solo nel caso in cui, sulla baseNumero registro generale 28881/2022della concreta vicenda, l'inadempimento abbia un'obiettiva Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/2026rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza diData pubblicazione 19/06/2026formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativacarente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progettodi formazione e quindi trasfusi nel contratto; ed in questaseconda ipotesi il giudice deve quindi valutare in base aiprincipi la gravità dell'inadempimento, giungendo a dichiararela decadenza dalle agevolazioni in discorso in tutti i casi diinosservanza degli obblighi di formazione di non scarsaimportanza;la sentenza deve essere quindi cassata e la causa rinviata perun nuovo esame al giudice indicato in dispositivo il quale siliquidazione delle spese del giudizio di legittimità 1.2. La piana lettura delle statuizioni dell’ordinanza rescindenterende evidente l’affermata applicazione nel caso di specie delcitato art. 16 della legge n. 196 del 1997, che, per quanto quiin rilievo, dispone quanto segue: 2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da unanno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lerelative agevolazioni contributive trovano applicazione allacondizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative diformazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivinazionali di lavoro .Ne consegue che atteneva al tema di indagine devoluto, allora,non solo la gravità dell’inadempimento, ma anche lasussistenza dello stesso in relazione ai presupposti di cui alcomma 2, dell’art. 16 della l. n.196 del 1997, tra i quali è senzadubbio, tanto emergendo in modo palmare dalla lettura deldisposto normativo, la previsione di obblighi di formazioneesterna da parte del c.c.n.l. applicato.Numero registro generale 28881/2022Numero sezionale 2897/2026Ebbene, nel rispetto dell’obbligo di autosufficienza l’artNigumiaerno odi raccolta generale 20810/2026Data pubblicazione 19/06/2026ha dato conto nel ricorso per cassazione di aver proposto nelricorso ex art. 414 c.p.c. la questione della mancata previsionenel c.c.n.l. di riferimento (quello per artigiani parrucchieri) diobblighi di formazione esterna (cfr. pag. 11 del ricorso ex art.414 c.p.c.) e di aver poi sollevato nuovamente detta questioneanche in appello (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione).Tuttavia, se effettivamente è corretta la deduzione svolta inricorso per cassazione secondo cui la Corte territoriale dovevaverificare l’inadempimento degli obblighi di formazione esterniin relazione alle previsioni del contratto collettivo, alcunaviolazione dell’art. 384 c.p.c. vi è stata nel casso di specie,perché è altresì vero che è il datore/contribuente, gravato dellaprova di aver esattamente adempiuto a detti obblighi al fine diescludere l’inadempimento, a dover dimostrare: a) sia delc.c.n.l. applicato; b) sia dei contenuti del contratto collettivo alfine di una puntuale valutazione da parte del giudice di merito.Ebbene, osserva sul punto il Collegio che la sentenzaimpugnata (vedi sentenza pag. 6), con affermazione in fattoqui non più rivedibile e con la quale il ricorso per cassazionenon si confronta affatto, afferma che l’artigiano non ha offertopuntuale prova della contrattazione applicabile risultando dalcontratto individuale un contratto collettivo diverso da quellopoi invocato nel ricorso ex art. 414 c.p.c.Non più rivedibile l’affermazione in fatto di cui innanzi si èdetto, evapora la difesa dell’artigiano che, quindi, comeanticipato, nemmeno si confronta adeguatamente con ilpercorso motivazionale della sentenza impugnata rispettosadel principio di diritto affermato nella sentenza rescindente,irrilevanti, anche le considerazioni svolte sulla contrattazioneNumero registro generale 28881/2022Numero sezionale 2897/2026collettiva concretamente applicabile nella memoria depoNsumitearot dai raccolta generale 20810/2026Data pubblicazione 19/06/2026in vista dell’adunanza camerale.In sintesi, alcuna violazione dell’art. 384 c.p.c. vi è stata nelcaso di specie, in quanto la Corte territoriale ha correttamenteapprezzato la gravità dell’inadempimento, entro il perimetrodel citato art. 16, sulla scorta del materiale probatorio in atti,ritenendo la sussistenza degli obblighi di formazione esterna,in assenza di allegazione e prova di segno contrario da partedell’artigiano.Per completezza va qui ricordato che, vertendosi in materia didiritto alle agevolazioni contributive, l’onere della prova allaspettanza delle stesse compete alla parte che pretenda digiovarsene, secondo il principio onus incumbuit ei qui dicit,come implicitamente affermato dalla Corte territoriale.Conclusivamente, non più rivedibile l’affermazione contenutanella sentenza impugnata (cfr. ancora pag. 6) in ordine allamancata puntuale prova di quale fosse la contrattazioneapplicata, restano ferme le valutazioni in fatto non più rivedibilicompiute in sentenza sulla gravità dell’inadempimento, sullascorta della ritenuta sussistenza di obblighi di formazioneesterna.Brevemente ricordato, anche, che, venendo in rilievo contratticollettivi di diritto privato, incombeva sull’artigiano non solooffrire prova della contrattazione applicata, ma altresì versarlain atti, non valendo per essa il principio iura novit curiaapplicabile solo alla contrattazione collettiva relativa ai rapportidi pubblico impiego contrattualizzato (cfr. Cass. n. 6394/2019e successive conformi).1.3. Conclusivamente, in disparte i profili di inammissibilitàinnanzi evidenziati per mancato confronto con il segno delladecisione, il motivo è, nel resto, complessivamente infondatoNumero registro generale 28881/2022e non può essere accolto, restando saldo il nucleo della Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/2026motivazione che, ritenuta la mancanza di prova in ordine allaData pubblicazione 19/06/2026contrattazione applicabile, afferma la gravitàdell’inadempimento dell’artigiano, facendo correttaapplicazione del principio di diritto affermato nell’ordinanzarescindente.2. Con il secondo mezzo, per il caso di mancato accoglimentodel primo, è lamentata, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma2, legge n. 196 del 1997, in combinato disposto con gli artt.115 e 346 c.p.c.In sostanza, nella doglianza è contestata la correttezza dellavalutazione effettuata dal giudice territoriale, sulla base delleprove testimoniali e dei documenti versati in atti, della gravitàdell’inadempimento. È insistita l’efficacia della formazioneimpartita in azienda, anche attraverso la frequenza di corsiesterni.2.1. Il rigetto del primo motivo impone l’esame del secondo,proposto in via gradata.Il mezzo è inammissibile, in quanto con esso, sotto lo schermodella violazione di legge, si richiede una complessivarivalutazione delle prove testimoniali e documentali al fine dinegare la ritenuta gravità dell’inadempimento.Tanto è evidentemente incompatibile con il giudizio dilegittimità e con la funzione nomofilattica di questa Corte,ridondando in una richiesta di complessiva revisione dellevalutazioni di merito effettuate dalla Corte territoriale.3. Conclusivamente il ricorso va rigettato.4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Numero registro generale 28881/20225. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/2026la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processualiData pubblicazione 19/06/2026per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto,ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma1-bis.La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali nei confronti dei controricorrenti,liquidate in € 2000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed accessoricome per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto,ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma1-bis.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteNumero registro generale 28881/2022Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 20810/2026Data pubblicazione 19/06/2026
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