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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28141/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di furto in abitazione aggravato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto dall'incontestata sintesi del procedimento di appello non emerge alcuna richiesta di rinnovazione formulata dalla difesa dell'imputato e in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di secondo grado, in ragione della presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01), situazione nella specie non ricorrente; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso prospetta un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli; ritenuto che anch'esso sia inammissibile in quanto costituito da doglianze caratterizzate da estrema genericità, in ragione del mero richiamo, non ulteriormente motivato, a principi giurisprudenziali riguardanti gli artt. 129 e 530 cod. proc. pen.; rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in ragione della congrua motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto adeguata la pena irrogata dal primo Giudice alla luce della personalità dell'imputato e delle modalità della condotta e ha, altresì, ritenuto, nell'esercizio non irragionevole della discrezionalità conferitagli, di non poter riconoscere le attenuanti generiche in regime di prevalenza in considerazione dell'assenza di qualsivoglia segno di ravvedimento o di condotte riparatorie nei confronti della persona offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di furto in abitazione aggravato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto dall'incontestata sintesi del procedimento di appello non emerge alcuna richiesta di rinnovazione formulata dalla difesa dell'imputato e in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di secondo grado, in ragione della presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01), situazione nella specie non ricorrente; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso prospetta un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli; ritenuto che anch'esso sia inammissibile in quanto costituito da doglianze caratterizzate da estrema genericità, in ragione del mero richiamo, non ulteriormente motivato, a principi giurisprudenziali riguardanti gli artt. 129 e 530 cod. proc. pen.; rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in ragione della congrua motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto adeguata la pena irrogata dal primo Giudice alla luce della personalità dell'imputato e delle modalità della condotta e ha, altresì, ritenuto, nell'esercizio non irragionevole della discrezionalità conferitagli, di non poter riconoscere le attenuanti generiche in regime di prevalenza in considerazione dell'assenza di qualsivoglia segno di ravvedimento o di condotte riparatorie nei confronti della persona offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M
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