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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29988/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 07 luglio 2021 la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinta la pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 234/2006 emessa il 13 marzo 2006 e divenuta definitiva il 06 marzo 2007, essendo decorsi oltre dieci anni senza che il condannato avesse provveduto al suo pagamento.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Trieste, sostenendo la violazione dell'art. 172, comma 2, cod. pen.

Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha errato nel dichiarare estinta la pena di C 10.000,00 di multa, residuo della maggiore pena pecuniaria irrogata con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste il 13 marzo 2006 e divenuta irrevocabile, perché si era già dato corso alla procedura esecutiva per la sua riscossione, mediante la iscrizione a ruolo della somma in data 17 novembre 2008, la notifica della cartella esattoriale, effettuata il 29 febbraio 2010, e l'esecuzione di successivi pignoramenti.

L'inizio di tale procedimento, secondo la giurisprudenza prevalente, impedisce il decorso del termine di prescrizione della pena, che diventa sostanzialmente imprescrittibile.

La pena irrogata al condannato Drassich non può quindi più essere dichiarata estinta per prescrizione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

2. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito delle competenze a lui attribuite dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alle quali la norma stabilisce l'applicabilità della procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Tale procedura prevede l'impugnabilità dei relativi provvedimenti mediante opposizione proposta davanti al medesimo giudice dell'esecuzione, a cui fa seguito l'instaurazione di una fase procedimentale da svolgersi nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen, che assicurano il pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.

Il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma che «Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione» (Sez.1, ordinanza n.11239 del 03/03/2020, Rv. 278854).

Tale principio è condivisibile e deve essere ribadito, in quanto giustificato dalla considerazione che, qualora fosse consentita la ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità.

3. Il presente ricorso deve, pertanto, essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., per la quale è competente la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, alla quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 07 luglio 2021 la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinta la pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 234/2006 emessa il 13 marzo 2006 e divenuta definitiva il 06 marzo 2007, essendo decorsi oltre dieci anni senza che il condannato avesse provveduto al suo pagamento. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Trieste, sostenendo la violazione dell'art. 172, comma 2, cod. pen. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha errato nel dichiarare estinta la pena di C 10.000,00 di multa, residuo della maggiore pena pecuniaria irrogata con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste il 13 marzo 2006 e divenuta irrevocabile, perché si era già dato corso alla procedura esecutiva per la sua riscossione, mediante la iscrizione a ruolo della somma in data 17 novembre 2008, la notifica della cartella esattoriale, effettuata il 29 febbraio 2010, e l'esecuzione di successivi pignoramenti. L'inizio di tale procedimento, secondo la giurisprudenza prevalente, impedisce il decorso del termine di prescrizione della pena, che diventa sostanzialmente imprescrittibile. La pena irrogata al condannato Drassich non può quindi più essere dichiarata estinta per prescrizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione. 2. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito delle competenze a lui attribuite dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alle quali la norma stabilisce l'applicabilità della procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale procedura prevede l'impugnabilità dei relativi provvedimenti mediante opposizione proposta davanti al medesimo giudice dell'esecuzione, a cui fa seguito l'instaurazione di una fase procedimentale da svolgersi nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen, che assicurano il pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa. Il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma che «Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione» (Sez.1, ordinanza n.11239 del 03/03/2020, Rv. 278854). Tale principio è condivisibile e deve essere ribadito, in quanto giustificato dalla considerazione che, qualora fosse consentita la ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità. 3. Il presente ricorso deve, pertanto, essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., per la quale è competente la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, alla quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste. Così
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