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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40828/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~=e le conclusioni del PG 4 gefu- " "-">3 '14— [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla restituzione dei beni oggetto di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240- bis cod. pen.), con riferimento a quelli sequestrati agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza di applicazione di pena del 10 febbraio 2014, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, in relazione ai reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 55, comma 9, d. 1gs. n. 231 del 2007, divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2015.

1.1. Il rigetto fonda sulla motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e sulla memoria prodotta al giudice dell'esecuzione dal Pubblico ministero, indicando che i rilevati rapporti interni, tra Orrù e la Toccacieli, indicati come aventi natura civilistica, dovrebbero essere fatti valere in altra sede, rilevando anche la genericità della documentazione allegata all'istanza con riferimento all'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 7. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza, la Toccacieli, per il tramite del difensore, avv.

A. A. Sammarco, deducendo che la rilevata sproporzione tra i cespiti immobiliari e le altre disponibilità in capo ad Orrù, che aveva condotto al provvedimento di confisca sarebbe, in realtà, insussistente perché i descritti beni non sarebbero mai stati pagati dall'imputato.

2.1. Tale deduzione, secondo la difesa, sarebbe stata prospettata con l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione che, invece, non ha trattato l'argomento di critica, incorrendo in vizio di motivazione.

2.2. Infine, si deduce, quanto alla rilevata genericità della documentazione allegata all'istanza, che questa deriva dalla circostanza che Orrù non avrebbe mai utilizzato risorse a lui riferibili per l'acquisto dei beni che, in definitiva, non avrebbe mai pagato. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, G. Romano, ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per genericità.1.Questa Corte di recente (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825), ha ritenuto necessario, nel solco di un consolidato orientamento, che, al fine di ottenere la revoca della confisca disposta ex art. 12-sexies cit. con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, in presenza del sopravvenire di nuovi elementi di prova, promuovere il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza patrimoniale si fonda, non essendo, quindi, possibile attivarsi con il medesimo strumento processuale per elidere unicamente la statuizione di confisca.

1.1. In senso difforme, questa Corte (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634) ha sostenuto che la confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 12-sexies cit. (ora art. 240-bis cod. pen.), è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito — coperte dal giudicato di condanna — ma siano proposte prove nuove, sopravvenute alla conclusione del procedimento.

Si è, inoltre, chiarito che tali devono essere intese le prove preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice.

Il principio è stato affermato in riferimento ad una fattispecie nella quale è stata ritenuta ammissibile la richiesta di revoca, proposta dalle parti che avevano preso parte al procedimento, basata sull'allegazione di nuovi elementi di fatto, di natura patrimoniale, consistenti nella segnalazione di maggiori entrate finanziarie rispetto a quelle valutate nel giudizio conclusosi con il provvedimento definitivo.

Nel medesimo senso, si era espressa questa sezione Prima penale (Sez. 1, n. 1412 del 14/11/2019, dep. 2020, Amodio, Rv. 278070) in relazione ad un caso di sequestro preventivo a fini di confisca cd. allargata disposto dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero, in riferimento al quale si è affermato che l'interessato che intenda chiedere la rivalutazione del provvedimento deve proporre, al giudice dell'esecuzione, domanda di revoca del sequestro, al cui eventuale rigetto può ulteriormente opporsi attivando la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 676 del codice di rito.

2. Ciò premesso, si osserva che il ricorso è generico quanto ai presupposti per la revoca, ove questa fosse da ritenere ammissibile, considerato, peraltro, che, nel caso di specie, si tratta di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., strumento definitorio diverso dalla "condanna" presa in esame dalle precedenti pronunce che si sono soffermate sul problematico inquadramento teorico dell'ammissibilità della revoca della confisca in sede di esecuzione.

2.1. Invero il provvedimento e lo stesso ricorso non prospettano sopravvenienze che, almeno in ipotesi, possano determinare il superamento - ove ammissibile - del giudicato di cognizione sulla confisca.

Dunque, deve essere rilevata la carenza di specifica doglianza sull'eventuale omesso esame di una rilevante sopravvenienza, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

Il ricorso, in definitiva, si risolve in una riedizione dell'istanza, ciò che rende generica la censura e ne determina l'inammissibilità, in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la natura aspecifica della doglianza integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (tra le altre, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; Sez. 4 n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849).

3. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in tremila euro, tenuto conto dei profili di colpa relativi all'inammissibilità rilevata (cfr.

Corte Cost., n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~=e le conclusioni del PG 4 gefu- " "-">3 '14— [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla restituzione dei beni oggetto di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240- bis cod. pen.), con riferimento a quelli sequestrati agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza di applicazione di pena del 10 febbraio 2014, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, in relazione ai reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 55, comma 9, d. 1gs. n. 231 del 2007, divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2015. 1.1. Il rigetto fonda sulla motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e sulla memoria prodotta al giudice dell'esecuzione dal Pubblico ministero, indicando che i rilevati rapporti interni, tra Orrù e la Toccacieli, indicati come aventi natura civilistica, dovrebbero essere fatti valere in altra sede, rilevando anche la genericità della documentazione allegata all'istanza con riferimento all'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 7. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza, la Toccacieli, per il tramite del difensore, avv. A. A. Sammarco, deducendo che la rilevata sproporzione tra i cespiti immobiliari e le altre disponibilità in capo ad Orrù, che aveva condotto al provvedimento di confisca sarebbe, in realtà, insussistente perché i descritti beni non sarebbero mai stati pagati dall'imputato. 2.1. Tale deduzione, secondo la difesa, sarebbe stata prospettata con l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione che, invece, non ha trattato l'argomento di critica, incorrendo in vizio di motivazione. 2.2. Infine, si deduce, quanto alla rilevata genericità della documentazione allegata all'istanza, che questa deriva dalla circostanza che Orrù non avrebbe mai utilizzato risorse a lui riferibili per l'acquisto dei beni che, in definitiva, non avrebbe mai pagato. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, G. Romano, ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per genericità.1.Questa Corte di recente (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825), ha ritenuto necessario, nel solco di un consolidato orientamento, che, al fine di ottenere la revoca della confisca disposta ex art. 12-sexies cit. con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, in presenza del sopravvenire di nuovi elementi di prova, promuovere il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza patrimoniale si fonda, non essendo, quindi, possibile attivarsi con il medesimo strumento processuale per elidere unicamente la statuizione di confisca. 1.1. In senso difforme, questa Corte (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634) ha sostenuto che la confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 12-sexies cit. (ora art. 240-bis cod. pen.), è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito — coperte dal giudicato di condanna — ma siano proposte prove nuove, sopravvenute alla conclusione del procedimento. Si è, inoltre, chiarito che tali devono essere intese le prove preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice. Il principio è stato affermato in riferimento ad una fattispecie nella quale è stata ritenuta ammissibile la richiesta di revoca, proposta dalle parti che avevano preso parte al procedimento, basata sull'allegazione di nuovi elementi di fatto, di natura patrimoniale, consistenti nella segnalazione di maggiori entrate finanziarie rispetto a quelle valutate nel giudizio conclusosi con il provvedimento definitivo. Nel medesimo senso, si era espressa questa sezione Prima penale (Sez. 1, n. 1412 del 14/11/2019, dep. 2020, Amodio, Rv. 278070) in relazione ad un caso di sequestro preventivo a fini di confisca cd. allargata disposto dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero, in riferimento al quale si è affermato che l'interessato che intenda chiedere la rivalutazione del provvedimento deve proporre, al giudice dell'esecuzione, domanda di revoca del sequestro, al cui eventuale rigetto può ulteriormente opporsi attivando la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 676 del codice di rito. 2. Ciò premesso, si osserva che il ricorso è generico quanto ai presupposti per la revoca, ove questa fosse da ritenere ammissibile, considerato, peraltro, che, nel caso di specie, si tratta di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., strumento definitorio diverso dalla "condanna" presa in esame dalle precedenti pronunce che si sono soffermate sul problematico inquadramento teorico dell'ammissibilità della revoca della confisca in sede di esecuzione. 2.1. Invero il provvedimento e lo stesso ricorso non prospettano sopravvenienze che, almeno in ipotesi, possano determinare il superamento - ove ammissibile - del giudicato di cognizione sulla confisca. Dunque, deve essere rilevata la carenza di specifica doglianza sull'eventuale omesso esame di una rilevante sopravvenienza, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. Il ricorso, in definitiva, si risolve in una riedizione dell'istanza, ciò che rende generica la censura e ne determina l'inammissibilità, in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la natura aspecifica della doglianza integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (tra le altre, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; Sez. 4 n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849). 3. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in tremila euro, tenuto conto dei profili di colpa relativi all'inammissibilità rilevata (cfr. Corte Cost., n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 40828/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris