CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 18350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata in questa sede, la Corte d'appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo l'ipotesi attenuata dell'art. 648, comma 2, cod. pen. (con riguardo alla ricezione di un assegno proveniente da un carnet smarrito, recante la somma di euro 780,00) e rideterminando le pene inflitte. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett. C), cod. proc. pen., in quanto la Corte d'appello aveva rigettato erroneamente l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, carente dell'avviso relativo alla facoltà per l'imputato di richiedere la messa alla prova. 2.1. Con il secondo motivo si deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione che, pur riconoscendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. per la "particolare tenuità" del fatto concreto, aveva escluso l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. ipotizzando un "serio pregiudizio" per la persona offesa derivante dall'utilizzazione dell'assegno di provenienza delittuosa, solo casualmente bloccato dall'intervento dell'istituto di credito, senza invece considerare nel suo complesso la vicenda in esame con riguardo alle modalità dell'azione, alla personalità dell'imputato e al valore economico del benericettato. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo della censura, già formulata in grado di appello e correttamente rigettata dalla sentenza della Corte territoriale. E' stato affermato dalla Corte di legittimità che, in relazione all'omessa indicazione nel corpo del decreto di citazione diretta a giudizio dell'avviso riguardante la facoltà dell'imputato di richiedere la messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen., tale mancanza non integra alcuna ipotesi di nullità, sia in quanto non prevista espressamente dal tenore dell'art. 552 cod. proc. pen., sia perché «l'omissione dell'avviso non può determinare alcun pregiudizio irreparabile per la parte non incorrendo la medesima in alcuna decadenza nella proposizione della richiesta, tranquillamente avanzabile in sede di giudizio nei limiti temporali in esso stabiliti» (Sez. 2, n. 3864 del 23/12/2016, dep. 2017, Pmt, Rv. 269103 - 0, nella motivazione, § 4.); né la mancata previsione, a pena di nullità del decreto di citazione a giudizio, dell'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, da parte dell'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., non essendo quella disposizione «funzionale all'esercizio del diritto di difesa o all'attuazione del principio del giusto processo né sussistendo una diversità di disciplina manifestamente irragionevole rispetto a situazioni analoghe ed, in particolare, agli altri avvisi previsti dalla medesima norma» (Sez. 3, n. 35995 del 23/10/2020, Buccino, Rv. 280775 - 01).La sentenza impugnata ha rilevato esattamente che il mancato avviso lamentato dal ricorrente non aveva prodotto alcuna lesione alle prerogative difensive, restando intatte le facoltà di avvalersi dell'istituto della messa alla prova nei termini previsti pur in assenza dell'avviso, osservando conclusivamente che, ove pur ipotizzabile, la nullità doveva ritenersi sanata per non essere stata eccepita tempestivamente nel giudizio di primo grado. 1.2. Il secondo motivo è formulato per ragioni non consentite, oltre a risultare manifestamente infondato. Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite della Corte, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01) Conseguenza di tale principio, che va applicato anche in relazione alle ipotesi in cui l'imputato sia chiamato a rispondere di fatti di reato per i quali siano state riconosciute circostanze attenuanti, quali quelle indicate dall'art. 131 bis, comma 5 cod. pen., è l'esclusione di ogni automatismo discendente dal ricorrere dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., nel senso che la qualificazione del reato di ricettazione in termini di fatto di particolare tenuità non implica necessariamente il ricorrere della causa di non punibilità (come già affermato dal giudice delle leggi, quando si è rilevato che la disposizione dell'art. 131 bis, comma 5, cod. pen., implica solo che l'esistenza di un'attenuante, di cui la particolare tenuità del danno o del pericolo sia elemento costitutivo, di per sé non impedisce l'applicazione della causa di non punibilità, ma neppure la comporta automaticamente, atteso inoltre che la particolare tenuità del danno o del pericolo è cosa diversa dalla «particolare tenuità del fatto», che integra l'attenuante dell'art. 648, comma 2, cod. pen.: Corte cost., n. 207 del 17 luglio 2017; n. 156 del 21/7/2020); in altri termini, «in linea astratta (...), per effetto del quinto comma dell'art. 131-bis cod. pen., la particolare tenuità del fatto quale attenuante della ricettazione, come definita dall'art. 648, secondo comma, cod. pen., potrebbe concorrere a integrare l'esimente di cui al medesimo art. 131-bis, qualora, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale»; specularmente, «anche nell'ipotesi di ricettazione attenuata ex art. 648, secondo comma, cod. pen. (...) l'esimente non potrà essere riconosciuta quando la valutazione giudiziale di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. sia negativa per l'autore del fatto o la condotta di questi risulti abituale» (Corte cost. 156 del 2020, cit., §§ 3.3.; 3.6.2.) La Corte territoriale ha condotto il giudizio sulla sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità lungo le direttrici tracciate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, considerando che a fronte del riconoscimento dell'ipotesi attenuata della contestata ricettazione, non poteva ritenersi che il pericolo derivante dalla condotta - in relazione ai pregiudizi connessi all'utilizzazione dell'assegno ricettato e alle ricadute sulla sicurezza della circolazione dei titoli di credito - fosse esiguo, con argomentazioni prive di vizi logici e che non si pongono in contraddizione con l'accoglimento del motivo di appello con cui si invocava la qualificazione del fatto nei termini previsti dall'art. 648, comma 2, cod. pen., per le considerazioni svolte in premessa. 3. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/3/2022. [OSCURATO:PERSONA]