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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38655/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; esamínati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo con cui il ricorrente ha censurato il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, a una pronuncia di primo grado afferente a un altro imputato non è sorretto da interesse, essendo evidente che si è trattato di un refuso, che non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione operata dalla Corte di appello, come dimostrato dal fatto che la menzionata Corte ha sintetizzato a pagina 3 la sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti del ricorrente, ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un iter logico e corretto; rilevato, altresì, che la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art.393 bis cod. pen. è tesa a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttiva di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 6, 7 e 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'invocata esimente, avendo sottolineato che gli operatori di polizia giudiziaria si erano limitati a condurre l'imputato presso gli uffici della Questura per procedere agli accertamenti del caso, che si imponevano in vista del fatto che la persona offesa, che aveva denunciato la sparizione di un veicolo, aveva indicato l'imputato come il soggetto che si era dichiarato disponibile a fornire informazioni per il reperimento della vettura dietro pagamento di un compenso o, comunque, come il soggetto che verosimilmente le aveva fornito l'informazione sul luogo in cui era stata condotta la vettura rubata.

A fronte di un'attività legittima di controllo non risultava, inoltre, che gli operanti avessero utilizzato modalità sproporzionate, non corrette e arbitrarie, tali da cagionare nella persona offesa una reazione anche solo per aver ritenuto erroneamente di trovarsi di fronte ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali); rítenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; esamínati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo con cui il ricorrente ha censurato il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, a una pronuncia di primo grado afferente a un altro imputato non è sorretto da interesse, essendo evidente che si è trattato di un refuso, che non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione operata dalla Corte di appello, come dimostrato dal fatto che la menzionata Corte ha sintetizzato a pagina 3 la sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti del ricorrente, ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un iter logico e corretto; rilevato, altresì, che la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art.393 bis cod. pen. è tesa a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttiva di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 6, 7 e 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'invocata esimente, avendo sottolineato che gli operatori di polizia giudiziaria si erano limitati a condurre l'imputato presso gli uffici della Questura per procedere agli accertamenti del caso, che si imponevano in vista del fatto che la persona offesa, che aveva denunciato la sparizione di un veicolo, aveva indicato l'imputato come il soggetto che si era dichiarato disponibile a fornire informazioni per il reperimento della vettura dietro pagamento di un compenso o, comunque, come il soggetto che verosimilmente le aveva fornito l'informazione sul luogo in cui era stata condotta la vettura rubata. A fronte di un'attività legittima di controllo non risultava, inoltre, che gli operanti avessero utilizzato modalità sproporzionate, non corrette e arbitrarie, tali da cagionare nella persona offesa una reazione anche solo per aver ritenuto erroneamente di trovarsi di fronte ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali); rítenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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