CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 09875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 19175/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualita' di cessionario del ramo di azienda dell'[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA]: simona.lazzati©milano.pecavvocati.it [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e, per essa, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2187/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] SpA, rappresentata dalla sua mandataria [OSCURATO:PERSONA] SpA, convenne davanti al Tribunale di Torino la società [OSCURATO:SOCIETA] perché venisse accertata l'intervenuta risoluzione di diritto, in forza di una clausola risolutiva espressa contenuta in contratto, del contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti per effetto del mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria e per la condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile. La società [OSCURATO:SOCIETA], nel costituirsi in giudizio, dedusse che la concedente aveva rinunciato ad avvalersi della risoluzione, accettando un piano di rientro proposto da essa utilizzatrice e che, in ogni caso, e in via riconvenzionale, essa aveva diritto alla restituzione dei canoni versati ai sensi dell'art. 1526 c.c. 2. Il Tribunale adito dichiarò risolto il contratto per effetto della clausola risolutiva espressa e condannò la convenuta al rilascio dell'immobile. Rigettò altresì la domanda riconvenzionale di restituzione dei canoni versati, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese legali.3. La Corte d'Appello di Torino, adita dalla società [OSCURATO:SOCIETA], incorporante la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l'appello ritenendo non vi fosse prova della volontà della concedente di rinunciare alla risoluzione, atteso che il piano di rientro proposto dalla utilizzatrice non era stato accettato dalla concedente, che vi fosse l'inadempimento della utilizzatrice all'obbligazione di pagamento dei canoni di guisa che era corretta la statuizione del primo giudice di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, e che, in ragione della natura del leasing quale contratto di finanziamento e non anche quale leasing traslativo, neppure poteva configurarsi l'applicazione in via analogica dell'art. 1526 c.c. In ogni caso, ad avviso del giudice del gravame, l'applicazione dell'art. 1526 c.c. era da escludere perché la stessa per essere operativa avrebbe presupposto la restituzione del bene in quanto solo in tal caso potevano essere adottati gli effetti ripristinatori dello status quo (tra cui la restituzione dei canoni da parte del concedente). 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionario del ramo d'azienda di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] SpA, ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1.Parte resistente solleva alcune eccezioni preliminari, la prima afferente al difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA]: non vi sarebbe prova della cessione del ramo di azienda e, in ogni caso, il contratto di leasing non avrebbe potuto formare oggetto di cessione in quanto dichiarato risolto con la sentenza del Tribunale di Torino del 13 aprile 2016. In ogni caso, afferma la resistente, in base all'art. 18 del contratto "in mancanza del preventivo consenso scritto del concedente l'utilizzatore non potrà concedere a terzi il contratto", sicchè la cessione dovrebbe ritenersi inefficace. L'eccezione è fondata. La sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la risoluzione di diritto del contratto di leasing, porta la data del 13 aprile 2018 mentre la cessione dell'azienda quella del 17 aprile 2018: ne consegue che la cessione non avrebbe potuto comprendere il contratto perché già risolto con il conseguente difetto di legittimazione ad agire del preteso cessionario. In ogni caso, anche se si volesse prescindere da tali preliminari rilievi, il ricorso sarebbe da dichiarare inammissibile in base alla ragione più liquida per la radicale inammissibilità dei motivi di ricorso. 1.Con il primo motivo - violazione e falsa applicazione degli artt. 1526 c.c. e dell'art. 21 del contratto di leasing - il ricorrente assume che la sentenza avrebbe illegittimamente applicato la normativa fallimentare pur trattandosi di una società non fallita. Il distinguo tra leasing traslativo e leasing di godimento resterebbe ferma per le ipotesi - come quella in esame- in cui il contratto si risolva prima del fallimento, con il conseguente diritto della utilizzatrice alla restituzione delle rate pagate ai sensi dell'art. 1526 c.c. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del contratto di leasing e art. 1418 c.c. omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. Mancata pronuncia su una domanda di nullità del contratto relativa alla clausola n. 21. - il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non si sarebbe pronunciata su una domanda di nullità del contratto relativa alla clausola n. 21, clausola con la quale le parti prevedevano che "al concedente resteranno acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta. L'Utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati".1-2 I motivi sono privi di decisività. Quanto al primo motivo, come si evince dalla motivazione dell'impugnata sentenza, la ratio decidendí non si è affatto basata sull'applicazione degli artt. 72 quater e 73 L.F: la Corte d'Appello ha ritenuto del tutto irrilevante interrogarsi sull'applicabilità o meno delle norme della legge fallimentare in quanto "la sentenza potrebbe comunque autonomamente reggersi sul secondo (motivo) basato su argomentazioni che l'appellante non ha neppure preso in considerazione (p. 8 della sentenza) e in quanto "l'art. 1526 c.c. non potrebbe comunque trovare in concreto applicazione", perché ne mancava il principale presupposto ovvero la restituzione del bene. Il ricorrente, pertanto, non ripercorre il percorso logico-argomentativo contestato né si confronta con la ratio decídendí e soprattutto non censura il capo di sentenza che ha ritenuto l'inapplicabilità dell'art.1526 c.c. in ragione dell'assenza del suo primo presupposto, cioè l'avvenuta restituzione del bene. Anche il secondo motivo è privo di decisività, per le stesse ragioni esposte: infatti, anche a voler ritenere nulla la clausola di cui all'art. 21 del contratto, in ogni caso l'art. 1526 c.c. non sarebbe stato applicabile perché il medesimo avrebbe presupposto la restituzione dell'immobile che non è, nel caso, avvenuta. 3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 7000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella