CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18603/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avvis alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Primitivo_contro la sentenza con cui Tribunale di Lecce in data 12/10/2021 ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 337,582,585 c.p., deducendo violazione dell'art. 129 proc. pen. per non avere valutato l'esistenza di cause di proscioglimento dell'imputato, è inammissibile perché non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 29/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente RiccaArrd. or oso GiorOo Fidelbo DEPO t TATA