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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 33404/2024

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corso iscritto al n. 12346/2023 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura su foglio separato allegato al ricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via G.G.

Belli 39, per procura su foglio separato allegato al controricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 791/2022 del Tribunale della Spezia pubblicata il 21.12.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del17.9.2024 dal Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -– Misuratore dei consumi – [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], intestatario del contratto di utenza idrica relativo alla propria abitazione sita in Lerici (SP), località Narbosto 13, convenne dinanzi al Giudice di Pace della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affinché, accertata la violazione del diritto all’autolettura da parte di quest’ultima, fosse disposta, con oneri a carico della stessa, la condanna allo spostamento del contatore in un luogo facilmente accessibile.

Premesso che sin dall’attivazione dell’utenza il contatore era stato collocato all’interno di un chiusino al centro della via residenza nei pressi della sua abitazione e di una curva, lamentò l’attore, (all’epoca) settantacinquenne e vivente da solo, che il posizionamento del misuratore rendeva impossibile l’autolettura, poiché per la sua consultazione avrebbe dovuto bloccare il traffico lungo la via a doppio senso di marcia con grave rischio per la sua incolumità.

L’attore aggiunse che, debitamente interpellata al fine di procedere allo spostamento del contatore in una nicchia realizzata nel muro della sua proprietà, la società fornitrice si era dichiarata disponibile ad effettuarlo dietroil pagamento delle spese di euro 3.487,00. [OSCURATO:PERSONA] di Pace con sentenza n. 234/2022 , pubblicata il 18.4.2022 , rigettò la domanda sul rilievo che il diritto all’autolettura fosse garantito dalla possibilità, previa chiamata al numero verde indicato nelle bollette, di effettuare la lettura mediante l’intervento gratuito di un letturista della fornitrice alla presenza del cliente e che contrattualmente la società non fosse obbligata a sostenere le spese per lo spostamento del contatore.

2. Con sentenza pubblicata il 21.12.2012 il Tribunale della Spezia rigettò l’appello proposto dal Toti,sulla base di tre motivi, gravandolo delle spese di lite Osservò il Tribunale che: - l’interesse al controllo dei consumi, garantito dall’autolettura del contatore da parte del cliente, era tutelato dalla possibilità di verificarli mediante la richiesta di intervento gratuito di un letturista, previa telefonata al numero verde della fornitrice; intervento da effettuare alla presenza del cliente, così da garantire la trasparenza della rilevazione ed attuare “il diritto che il potere/dovere di effettuare l’autolettura del contatore intende tutelare”; - gli esiti dell’istruttoria erano stati correttamente interpretati dal giudice del primo grado, poiché le modalità di esercizio del diritto all’autolettura, indicate nelle bollette,erano state confermate dai testi es cussi; - in base all’art. 3 delle prescrizioni tecniche allegate al contratto dovevano ritenersi a carico dell’utente nonle solo spese per l’allacciamento, ma anche quelle connesse alla modifica di un allacciamento esistente, al cui interno doveva comprendersi lospostamento del contatore.

3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre il Toti, sulla base di due motivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è denunciata la “violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., della delibera Arera n. 218/2016/R/IDR, laddove il Tribunale della Spezia ritiene tutelato il diritto all'autolettura del contatore dallapossibilità di verificare i consumi mediante il letturista; dell'art.1173 c.c. laddove il Tribunale argomenta in palese contrarietà rispetto alla tutela degli obblighi c.d. di protezione e dell'art. 1375 c.c. laddove il Tribunale viola il principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto non imponendo ad Acam lo spostamento del misuratore a proprie spese”.

Il ricorrente si duole della sentenza là dove è stato ritenuto che l’interesse dell’utente alla verifica dei consumi, garantito dall’autolettura, sarebbe soddisfatto mediante la richiesta di intervento di un letturista, previa chiamata al numero verde della società fornitrice, il quale avrebbe effettuata la lettura alla presenza del cliente.

La decisione, infatti, svaluterebbe la portata del diritto all’autolettura, previsto dalla normativa europea ed enunciato nella delibera di ARERA 218/2016, espressamente richiamata nelle condizioni generali di contratto, teso a garantire la verifica dei consumi in modo certo e trasparente in via diretta da parte del consumatore.

In particolare, l’art. 8, al comma 8.1(allegato A alla delibera) prevede che "il gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza, almeno mediante le tre seguenti modalità: messaggio sms, telefonata e apposite maschere di web-chat sul proprio sito internet, disponibili per 365 giorni dell'anno e 24 ore su 24" e al comma 8.2, "il gestore prende in carico la misura comunicata dall'utente finale con la modalità di autolettura...".

L’art. 6, comma 6.1(allegato A alla delibera) prevede , inoltre , che "il gestore è tenuto a garantire l’installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall’utente finale, secondo quanto previsto dal presente provvedimento”.

In questo contesto, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza circa la sopportazione dei costi per lo spostamento del contatore, la condotta della società confliggerebbe con gli “obblighi c.d. di protezione” a tutela del contraente debole, posto che per un verso contrattualmente è riconosciuto il diritto/dovere all’autolettura, ma l’esercizio del diritto è subordinato allo spostamento del contatore con rilevante con costo per l’utente.

Tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. opera in regime di monopolio, la subordinazione dello spostamento del contatore al costo indicato, contrasterebbe anche con il precetto ex art. 1375 cod. civ. di correttezza nell’esecuzione del contratto, perché lesivo del legittimo affidamento del contraente debole.

2. Il motivo è in fondato.

Il ricorrente, come già detto, si duole per aver ritenuto il giudice dell’appello che il diritto all’autolettura del contatore, nell’impossibilità di procedere in modo autonomo data la sua collocazione all’interno di un chiusino posto in una strada a circolazione a due sensi ed in prossimità di una curva, possa ritenersi soddisfatto mediante la richiesta , previa chiamata al numero verde della fornitrice,di intervento gratuito di un letturista, il quale è tenuto ad effettuare la lettura alla presenza del cliente.

2.1. In base all’art. 2 delle condizioni generali di contratto (“ Disciplina del rapporto di fornitura”) “ La fornitura è regolata: a) dalle presenti condizioni generali; b) dalle eventuali condizioni particolari contenute nelcontratto; c) dalle prescrizioni tecniche allegate alle presenti “condizioni generali” di cui fanno parte integrante; d) dalla normativa vigente in materia; e) dalle condizioni economiche, tecniche e qualitative definite dalle deliberazioni dell’AEEGSI e dell’EGA[…].

Per “autolettura” si intende l’effettuazione della lettura del contatore da parte dell’utente, il quale procede alla comunicazione al gestore del servizio (v. l’art. 1 dell’allegato A alla delibera AEEGSI 655/2015 “autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell’utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore”).

L’allegato A della delibera di Arera 218/2016, al pari di quella sopra citata, espressamente indicata nelle premesse delle condizioni generali di contratto, prevede: - all’art. 8, comma 8.1, che "il gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza, almeno mediante le tre seguenti modalità: messaggio sms, telefonata e apposite maschere di web-chat sul proprio sito internet, disponibili per 365 giorni dell'anno e 24 ore su 24"; - al comma 8.2, "il gestore prende in carico la misura comunicata dall'utente finale con la modalità di autolettura...".

Lostesso allegato A della delibera all ’art. 6, comma 6.1, stabilisce, inoltre, che "il gestore è tenuto a garantire l’installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall’utente finale, secondo quanto previsto dal presente provvedimento”.

Le condizioni generali di contratto all’art. 9, parag.9.2. (“Determinazione dei consumi”), riportano che “La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore di utenza rilevata secondo le modalità previste dalla Delibera 218/16.

L’utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l’autolettura periodica del contatore… Ove l’utente non provveda alla comunicazione della lettura oppure non consenta l’accesso al misuratore da parte del gestore nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il gestore può procedere alla sospensione della somministrazione dell’acqua”.

All’art. 6 (“Contatori”) delle condizioni generali di contratto, il comma terzo prevede che “i contatori sono collocati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al limite del suolo pubblico, con accessibilità dall’esterno, nel luogo più idoneo da essa stabilito e dovranno essere adeguatamente protetti (anche dal gelo) e custoditi a cura del cliente. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha facoltà di sostituire i contatori in qualsiasi momento, con altri di tipo diverso e di modificare la loro ubicazione a proprie spese.

Nel caso di nuovi impianti di utenza o di utenze esistenti che mutino la collocazione del contatore, è prevista, con oneri a carico del titolare, l’installazione e la manutenzione … di idonee valvole di non ritorno antinquinamento…” Il comma quarto dell’art. 6, inoltre, prevede che “Qualora il contatore, a seguito di modifiche dello stato dei luoghi operate dal cliente, venga a trovarsi in posizione difforme da quanto previsto dalla normativa o in luogo non adatto alle verifiche ed alla sua conservazione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. potrà imporre lo spostamento del contatore a spese del cliente pena l'interruzione della fornitura...".

Infine, l’art. 3 delle prescrizioni tecniche allegate alle condizioni generali di contrattostabilisce che “per ottenere un nuovo allacciamento o una modifica di un allacciamento già esistente, così come per l’esecuzione di qualsiasi altro lavoro che interessi la rete pubblica, l’interessato dovrà fare richiesta, ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di specifico preventivo secondo le modalità, i tempi e le procedure stabilite dal quadro normativo e regolatorio pro tempore vigente”.

2.2. Nella riferita cornice contrattuale, connotata dall’essere intervenuto il contratto con l’operatore risultato assegnatario della erogazione del servizio idrico sulla base delle condizioni generali di contratto richiamanti le determinazioni dell’autorità diregolazione del settore, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata,non integra un inadempimento rispetto al diritto/dovere spettante all’utente di procedere all’autolettura.

Il Tribunale,nel confermare la decisione del primo giudice , ha evidenziato che “l’interesse alla verifica dei propri consumi, garantito dall’autolettura del contatore da parte del Cliente, sia tutelato attraversola possibilità di verificarli mediante la richiesta di intervento gratuito, di un letturista, chiamando il numero verde a ciò deputato.

È infatti espressamente previsto che tale intervento debba avvenire alla presenza del Cliente, garantendo così la trasparenza della rilevazione, con ciò dovendosi ritenere pienamente attuato il diritto che il potere/dovere di effettuare l’autolettura del contatore intende tutelare” (pagina 2 della sentenza).

Il ricorrente quest’oggi lamenta genericamente la violazione tanto dell’obbligo di protezione del consumatore da parte della fornitrice, quanto del dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede.

Nessuno dei rilievi pare pertinente, poiché di obbligo di protezione è dato parlare nell’ipotesi di esecuzione della prestazione nella sfera giuridica del creditore, sì che, in tale evenienza, sul debitore incombe l’obbligo integrativo di curarel’effettuazione della prestazione in modo tale da non arrecare danno al creditore rispetto a beni/interessi diversi da quelli che la prestazione mira a soddisfare.

Il ricorrente ha rappresentato che la collocazione del chiusino al centro della via di residenza ed in prossimità di una curva non gli consentirebbe di procedere autonomamente all’autolettura in condizioni di sicurezza.

Sennonché, la modalità assicurata dalla fornitrice, ossia la possibilità di verificare i consumi mediante la richiesta di intervento gratuito di un letturista, previa telefonata al numero verde indicato nelle bollette, intervento da effettuare alla presenza del cliente, garantisce la trasparenza della rilevazione ed attua “il diritto che il potere/dovere di effettuare l’autolettura del contatore intende tutelare”.

In altri termini, l’an della prestazione è assicurato , posto che, sebbene tramite l’intervento di un letturista, il diritto alla rilevazione dei consumi in condizioni di trasparenza, alla presenza del cliente, è comunque salvaguardato.

Per contro, la questione sollevata dal ricorrente investe il quomodo della prestazionein ordine al qual non risulta dal medesimo dedotto in quali termini la modalità di effettuazione della lettura non sia stata rispettata, tant’è che non è stata aggredita la parte della motivazione della sentenza, là dove si riferisce in merito all’esito dell’istruttoria.

Con il che non può neppure ravvisarsi una esecuzione del contratto in contrasto con la clausola della buona fede, poiché l’attuazione del diritto non avviene mediante l’imposizione di uno sforzo non esigibile in capo al creditore, il quale vede tutelato il suo diritto mediante l’intervento di un ausiliario della fornitrice.

In altri termini, la modalità di attuazione del diritto all’autolettura mediante l’intervento a chiamata (ma gratuito) di un letturista della fornitrice realizza un equo contemperamento degli interessi delle parti (v.

Corte giustizia Unione europea -Grande Sezione, 16 luglio 2015, Causa C - 83/14, [OSCURATO:PERSONA] AD c.

Komisia za zashtita ot diskriminatsia, paragrafi 44 e 126), tanto più chein base all’art. 6 delle condizioni generali di contratto ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è riservata la scelta circa la collocazione del contatore “ nel luogo più idoneo”.

2.3. F ermo restando che lo scrutinio della questione di fatto e la valutazione del compendio probatorio sono riservatial giudice del merito, il ricorrente pone invero una questione non emergentedalla sentenza impugnata là dove deduce che il call centerè attivo solo nei giorni feriali e in orario determinato.

Secondo un indirizzo costante di questa Corte (v., indicativamente, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. 1° luglio 2024, n. 18018; Sez.

Un., 29 gennaio 2024, n. 2607; 17 febbraio 2023, n. 5131; 23 settembre 2021, n. 25909; 24 gennaio 2019, n. 2038; 13giugno 2018, n. 15430; 28 luglio 2008, n. 20518), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temidi contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (v.

Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; 24 gennaio 2019, n. 2038; 9 agosto 2018, n. 20694; 18 ottobre 2013, n. 23675).

In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere –nella specie rimasto assolutamente inadempiuto –di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; 12 settembre 2000, n. 12025).

Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (v.

Cass. 13 settembre 2007, n. 19164; 9 luglio 2013, n. 17041; 25 ottobre 2017, n. 25319; 20 maggio 2018, n. 20712; 6 giugno 2018, n. 14477).

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1371 c.c., per aver il Tribunale non correttamente interpretato le disposizioni contrattuali inter partes - Inadeguatezza della motivazione –“.

Lamenta il ricorrente che l’interpretazionedel contratto è stata effettuata sulla base del solo art. 3 delle prescrizioni tecniche allegate alle condizioni generali di contratto, non considerandosi il complesso delle clausole , e segnatamente quelle di cui agli artt. 9.2 e

6. L’interpretazione sistematicadel contratto, nonché le regol e ermeneutic he contenute nell’art. 1370 cod. civ. (“interpretazione contro l’autore della clausola”) e nell’art. 1371 cod. civ. (“regole finali”), avrebbero imposto di interpretare il contratto nel senso che, qualora il contatore per causa imputabile alla fornitrice si trovi in posizione difforme da quanto previsto dalla delibera Arera e dalle stesse previsioni pattizie, tanto da non consentire all’utente di esercitare il diritto/dovere all’autolettura, le spese di spostamento sarebbero dovute ricaderesul gestore del servizio. 3.1.Il motivo è inammissibile.

Esso,basato sulla pretesa violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto, non risulta invero idoneamente formulato, essendosi il ricorrente limitato ad apoditticamente riproporre, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, la propria non accolta tesi difensiva.

Orbene, il sindacato di legittimità deve avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti e non può investire il risultato interpretativo in sé, bensì soltanto l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.

Cass. 31 marzo 2006, n. 7597; 1° aprile 2011, n. 7557; 14 febbraio 2012, n. 2109; 10 febbraio 2015, n. 2465; 29 luglio 2016, n. 15763; 5 dicembre 2018, n. 31512; 12 maggio 2020, n. 8810; 2 luglio 2020, n. 13620; sez. un., 21 gennaio 2021, n. 2061).

Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; 11 marzo 2014, n. 5595; 27 febbraio 2015, n. 3980; 19 luglio 2016, n. 14715).

Di conseguenza non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044).

3.2. La censura in esame, come detto, si limita a contrapporre apoditticamente a quella svolta dalTribunale una diversa interpretazione del contratto , peraltro, così chiedendo a questa Corte di effettuare una valutazione di merito, al fine di sostenere che dalla (asserita) corretta interpretazione si sarebbe dovuto ritenere che, qualora il contatore per causa imputabile alla fornitrice si fosse trovato in posizione difforme da quanto previsto dalla delibera Arera e dalle stesse previsioni pattizie, tanto da non consentire all’utente di esercitare il diritto/dovere all’autolettura, le spese di spostamentosarebbero dovute ricadere sul gestore del servizio.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.200, 00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre aspese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso iscritto al n. 12346/2023 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura su foglio separato allegato al ricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via G.G. Belli 39, per procura su foglio separato allegato al controricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 791/2022 del Tribunale della Spezia pubblicata il 21.12.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del17.9.2024 dal Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -– Misuratore dei consumi – [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], intestatario del contratto di utenza idrica relativo alla propria abitazione sita in Lerici (SP), località Narbosto 13, convenne dinanzi al Giudice di Pace della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affinché, accertata la violazione del diritto all’autolettura da parte di quest’ultima, fosse disposta, con oneri a carico della stessa, la condanna allo spostamento del contatore in un luogo facilmente accessibile. Premesso che sin dall’attivazione dell’utenza il contatore era stato collocato all’interno di un chiusino al centro della via residenza nei pressi della sua abitazione e di una curva, lamentò l’attore, (all’epoca) settantacinquenne e vivente da solo, che il posizionamento del misuratore rendeva impossibile l’autolettura, poiché per la sua consultazione avrebbe dovuto bloccare il traffico lungo la via a doppio senso di marcia con grave rischio per la sua incolumità. L’attore aggiunse che, debitamente interpellata al fine di procedere allo spostamento del contatore in una nicchia realizzata nel muro della sua proprietà, la società fornitrice si era dichiarata disponibile ad effettuarlo dietroil pagamento delle spese di euro 3.487,00. [OSCURATO:PERSONA] di Pace con sentenza n. 234/2022 , pubblicata il 18.4.2022 , rigettò la domanda sul rilievo che il diritto all’autolettura fosse garantito dalla possibilità, previa chiamata al numero verde indicato nelle bollette, di effettuare la lettura mediante l’intervento gratuito di un letturista della fornitrice alla presenza del cliente e che contrattualmente la società non fosse obbligata a sostenere le spese per lo spostamento del contatore. 2. Con sentenza pubblicata il 21.12.2012 il Tribunale della Spezia rigettò l’appello proposto dal Toti,sulla base di tre motivi, gravandolo delle spese di lite Osservò il Tribunale che: - l’interesse al controllo dei consumi, garantito dall’autolettura del contatore da parte del cliente, era tutelato dalla possibilità di verificarli mediante la richiesta di intervento gratuito di un letturista, previa telefonata al numero verde della fornitrice; intervento da effettuare alla presenza del cliente, così da garantire la trasparenza della rilevazione ed attuare “il diritto che il potere/dovere di effettuare l’autolettura del contatore intende tutelare”; - gli esiti dell’istruttoria erano stati correttamente interpretati dal giudice del primo grado, poiché le modalità di esercizio del diritto all’autolettura, indicate nelle bollette,erano state confermate dai testi es cussi; - in base all’art. 3 delle prescrizioni tecniche allegate al contratto dovevano ritenersi a carico dell’utente nonle solo spese per l’allacciamento, ma anche quelle connesse alla modifica di un allacciamento esistente, al cui interno doveva comprendersi lospostamento del contatore. 3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre il Toti, sulla base di due motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è denunciata la “violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., della delibera Arera n. 218/2016/R/IDR, laddove il Tribunale della Spezia ritiene tutelato il diritto all'autolettura del contatore dallapossibilità di verificare i consumi mediante il letturista; dell'art.1173 c.c. laddove il Tribunale argomenta in palese contrarietà rispetto alla tutela degli obblighi c.d. di protezione e dell'art. 1375 c.c. laddove il Tribunale viola il principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto non imponendo ad Acam lo spostamento del misuratore a proprie spese”. Il ricorrente si duole della sentenza là dove è stato ritenuto che l’interesse dell’utente alla verifica dei consumi, garantito dall’autolettura, sarebbe soddisfatto mediante la richiesta di intervento di un letturista, previa chiamata al numero verde della società fornitrice, il quale avrebbe effettuata la lettura alla presenza del cliente. La decisione, infatti, svaluterebbe la portata del diritto all’autolettura, previsto dalla normativa europea ed enunciato nella delibera di ARERA 218/2016, espressamente richiamata nelle condizioni generali di contratto, teso a garantire la verifica dei consumi in modo certo e trasparente in via diretta da parte del consumatore. In particolare, l’art. 8, al comma 8.1(allegato A alla delibera) prevede che "il gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza, almeno mediante le tre seguenti modalità: messaggio sms, telefonata e apposite maschere di web-chat sul proprio sito internet, disponibili per 365 giorni dell'anno e 24 ore su 24" e al comma 8.2, "il gestore prende in carico la misura comunicata dall'utente finale con la modalità di autolettura...". L’art. 6, comma 6.1(allegato A alla delibera) prevede , inoltre , che "il gestore è tenuto a garantire l’installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall’utente finale, secondo quanto previsto dal presente provvedimento”. In questo contesto, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza circa la sopportazione dei costi per lo spostamento del contatore, la condotta della società confliggerebbe con gli “obblighi c.d. di protezione” a tutela del contraente debole, posto che per un verso contrattualmente è riconosciuto il diritto/dovere all’autolettura, ma l’esercizio del diritto è subordinato allo spostamento del contatore con rilevante con costo per l’utente. Tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. opera in regime di monopolio, la subordinazione dello spostamento del contatore al costo indicato, contrasterebbe anche con il precetto ex art. 1375 cod. civ. di correttezza nell’esecuzione del contratto, perché lesivo del legittimo affidamento del contraente debole. 2. Il motivo è in fondato. Il ricorrente, come già detto, si duole per aver ritenuto il giudice dell’appello che il diritto all’autolettura del contatore, nell’impossibilità di procedere in modo autonomo data la sua collocazione all’interno di un chiusino posto in una strada a circolazione a due sensi ed in prossimità di una curva, possa ritenersi soddisfatto mediante la richiesta , previa chiamata al numero verde della fornitrice,di intervento gratuito di un letturista, il quale è tenuto ad effettuare la lettura alla presenza del cliente. 2.1. In base all’art. 2 delle condizioni generali di contratto (“ Disciplina del rapporto di fornitura”) “ La fornitura è regolata: a) dalle presenti condizioni generali; b) dalle eventuali condizioni particolari contenute nelcontratto; c) dalle prescrizioni tecniche allegate alle presenti “condizioni generali” di cui fanno parte integrante; d) dalla normativa vigente in materia; e) dalle condizioni economiche, tecniche e qualitative definite dalle deliberazioni dell’AEEGSI e dell’EGA[…]. Per “autolettura” si intende l’effettuazione della lettura del contatore da parte dell’utente, il quale procede alla comunicazione al gestore del servizio (v. l’art. 1 dell’allegato A alla delibera AEEGSI 655/2015 “autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell’utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore”). L’allegato A della delibera di Arera 218/2016, al pari di quella sopra citata, espressamente indicata nelle premesse delle condizioni generali di contratto, prevede: - all’art. 8, comma 8.1, che "il gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza, almeno mediante le tre seguenti modalità: messaggio sms, telefonata e apposite maschere di web-chat sul proprio sito internet, disponibili per 365 giorni dell'anno e 24 ore su 24"; - al comma 8.2, "il gestore prende in carico la misura comunicata dall'utente finale con la modalità di autolettura...". Lostesso allegato A della delibera all ’art. 6, comma 6.1, stabilisce, inoltre, che "il gestore è tenuto a garantire l’installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall’utente finale, secondo quanto previsto dal presente provvedimento”. Le condizioni generali di contratto all’art. 9, parag.9.2. (“Determinazione dei consumi”), riportano che “La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore di utenza rilevata secondo le modalità previste dalla Delibera 218/16. L’utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l’autolettura periodica del contatore… Ove l’utente non provveda alla comunicazione della lettura oppure non consenta l’accesso al misuratore da parte del gestore nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il gestore può procedere alla sospensione della somministrazione dell’acqua”. All’art. 6 (“Contatori”) delle condizioni generali di contratto, il comma terzo prevede che “i contatori sono collocati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al limite del suolo pubblico, con accessibilità dall’esterno, nel luogo più idoneo da essa stabilito e dovranno essere adeguatamente protetti (anche dal gelo) e custoditi a cura del cliente. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha facoltà di sostituire i contatori in qualsiasi momento, con altri di tipo diverso e di modificare la loro ubicazione a proprie spese. Nel caso di nuovi impianti di utenza o di utenze esistenti che mutino la collocazione del contatore, è prevista, con oneri a carico del titolare, l’installazione e la manutenzione … di idonee valvole di non ritorno antinquinamento…” Il comma quarto dell’art. 6, inoltre, prevede che “Qualora il contatore, a seguito di modifiche dello stato dei luoghi operate dal cliente, venga a trovarsi in posizione difforme da quanto previsto dalla normativa o in luogo non adatto alle verifiche ed alla sua conservazione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. potrà imporre lo spostamento del contatore a spese del cliente pena l'interruzione della fornitura...". Infine, l’art. 3 delle prescrizioni tecniche allegate alle condizioni generali di contrattostabilisce che “per ottenere un nuovo allacciamento o una modifica di un allacciamento già esistente, così come per l’esecuzione di qualsiasi altro lavoro che interessi la rete pubblica, l’interessato dovrà fare richiesta, ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di specifico preventivo secondo le modalità, i tempi e le procedure stabilite dal quadro normativo e regolatorio pro tempore vigente”. 2.2. Nella riferita cornice contrattuale, connotata dall’essere intervenuto il contratto con l’operatore risultato assegnatario della erogazione del servizio idrico sulla base delle condizioni generali di contratto richiamanti le determinazioni dell’autorità diregolazione del settore, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata,non integra un inadempimento rispetto al diritto/dovere spettante all’utente di procedere all’autolettura. Il Tribunale,nel confermare la decisione del primo giudice , ha evidenziato che “l’interesse alla verifica dei propri consumi, garantito dall’autolettura del contatore da parte del Cliente, sia tutelato attraversola possibilità di verificarli mediante la richiesta di intervento gratuito, di un letturista, chiamando il numero verde a ciò deputato. È infatti espressamente previsto che tale intervento debba avvenire alla presenza del Cliente, garantendo così la trasparenza della rilevazione, con ciò dovendosi ritenere pienamente attuato il diritto che il potere/dovere di effettuare l’autolettura del contatore intende tutelare” (pagina 2 della sentenza). Il ricorrente quest’oggi lamenta genericamente la violazione tanto dell’obbligo di protezione del consumatore da parte della fornitrice, quanto del dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede. Nessuno dei rilievi pare pertinente, poiché di obbligo di protezione è dato parlare nell’ipotesi di esecuzione della prestazione nella sfera giuridica del creditore, sì che, in tale evenienza, sul debitore incombe l’obbligo integrativo di curarel’effettuazione della prestazione in modo tale da non arrecare danno al creditore rispetto a beni/interessi diversi da quelli che la prestazione mira a soddisfare. Il ricorrente ha rappresentato che la collocazione del chiusino al centro della via di residenza ed in prossimità di una curva non gli consentirebbe di procedere autonomamente all’autolettura in condizioni di sicurezza. Sennonché, la modalità assicurata dalla fornitrice, ossia la possibilità di verificare i consumi mediante la richiesta di intervento gratuito di un letturista, previa telefonata al numero verde indicato nelle bollette, intervento da effettuare alla presenza del cliente, garantisce la trasparenza della rilevazione ed attua “il diritto che il potere/dovere di effettuare l’autolettura del contatore intende tutelare”. In altri termini, l’an della prestazione è assicurato , posto che, sebbene tramite l’intervento di un letturista, il diritto alla rilevazione dei consumi in condizioni di trasparenza, alla presenza del cliente, è comunque salvaguardato. Per contro, la questione sollevata dal ricorrente investe il quomodo della prestazionein ordine al qual non risulta dal medesimo dedotto in quali termini la modalità di effettuazione della lettura non sia stata rispettata, tant’è che non è stata aggredita la parte della motivazione della sentenza, là dove si riferisce in merito all’esito dell’istruttoria. Con il che non può neppure ravvisarsi una esecuzione del contratto in contrasto con la clausola della buona fede, poiché l’attuazione del diritto non avviene mediante l’imposizione di uno sforzo non esigibile in capo al creditore, il quale vede tutelato il suo diritto mediante l’intervento di un ausiliario della fornitrice. In altri termini, la modalità di attuazione del diritto all’autolettura mediante l’intervento a chiamata (ma gratuito) di un letturista della fornitrice realizza un equo contemperamento degli interessi delle parti (v. Corte giustizia Unione europea -Grande Sezione, 16 luglio 2015, Causa C - 83/14, [OSCURATO:PERSONA] AD c. Komisia za zashtita ot diskriminatsia, paragrafi 44 e 126), tanto più chein base all’art. 6 delle condizioni generali di contratto ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è riservata la scelta circa la collocazione del contatore “ nel luogo più idoneo”. 2.3. F ermo restando che lo scrutinio della questione di fatto e la valutazione del compendio probatorio sono riservatial giudice del merito, il ricorrente pone invero una questione non emergentedalla sentenza impugnata là dove deduce che il call centerè attivo solo nei giorni feriali e in orario determinato. Secondo un indirizzo costante di questa Corte (v., indicativamente, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. 1° luglio 2024, n. 18018; Sez. Un., 29 gennaio 2024, n. 2607; 17 febbraio 2023, n. 5131; 23 settembre 2021, n. 25909; 24 gennaio 2019, n. 2038; 13giugno 2018, n. 15430; 28 luglio 2008, n. 20518), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temidi contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (v. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; 24 gennaio 2019, n. 2038; 9 agosto 2018, n. 20694; 18 ottobre 2013, n. 23675). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere –nella specie rimasto assolutamente inadempiuto –di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; 12 settembre 2000, n. 12025). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (v. Cass. 13 settembre 2007, n. 19164; 9 luglio 2013, n. 17041; 25 ottobre 2017, n. 25319; 20 maggio 2018, n. 20712; 6 giugno 2018, n. 14477). 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1371 c.c., per aver il Tribunale non correttamente interpretato le disposizioni contrattuali inter partes - Inadeguatezza della motivazione –“. Lamenta il ricorrente che l’interpretazionedel contratto è stata effettuata sulla base del solo art. 3 delle prescrizioni tecniche allegate alle condizioni generali di contratto, non considerandosi il complesso delle clausole , e segnatamente quelle di cui agli artt. 9.2 e 6. L’interpretazione sistematicadel contratto, nonché le regol e ermeneutic he contenute nell’art. 1370 cod. civ. (“interpretazione contro l’autore della clausola”) e nell’art. 1371 cod. civ. (“regole finali”), avrebbero imposto di interpretare il contratto nel senso che, qualora il contatore per causa imputabile alla fornitrice si trovi in posizione difforme da quanto previsto dalla delibera Arera e dalle stesse previsioni pattizie, tanto da non consentire all’utente di esercitare il diritto/dovere all’autolettura, le spese di spostamento sarebbero dovute ricaderesul gestore del servizio. 3.1.Il motivo è inammissibile. Esso,basato sulla pretesa violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto, non risulta invero idoneamente formulato, essendosi il ricorrente limitato ad apoditticamente riproporre, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, la propria non accolta tesi difensiva. Orbene, il sindacato di legittimità deve avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti e non può investire il risultato interpretativo in sé, bensì soltanto l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31 marzo 2006, n. 7597; 1° aprile 2011, n. 7557; 14 febbraio 2012, n. 2109; 10 febbraio 2015, n. 2465; 29 luglio 2016, n. 15763; 5 dicembre 2018, n. 31512; 12 maggio 2020, n. 8810; 2 luglio 2020, n. 13620; sez. un., 21 gennaio 2021, n. 2061). Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; 11 marzo 2014, n. 5595; 27 febbraio 2015, n. 3980; 19 luglio 2016, n. 14715). Di conseguenza non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044). 3.2. La censura in esame, come detto, si limita a contrapporre apoditticamente a quella svolta dalTribunale una diversa interpretazione del contratto , peraltro, così chiedendo a questa Corte di effettuare una valutazione di merito, al fine di sostenere che dalla (asserita) corretta interpretazione si sarebbe dovuto ritenere che, qualora il contatore per causa imputabile alla fornitrice si fosse trovato in posizione difforme da quanto previsto dalla delibera Arera e dalle stesse previsioni pattizie, tanto da non consentire all’utente di esercitare il diritto/dovere all’autolettura, le spese di spostamentosarebbero dovute ricadere sul gestore del servizio. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.200, 00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre aspese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorr
Sentenza Cassazione n. 33404/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris