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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 12058/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e tenuto a non lasciare l'abitazione prima delle ore 9,00, è risultato assente ad un controllo effettuato alle 8,45; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Castrofilippo si duole dell'assenza di una congrua motivazione in ordine alla fissazione di pena superiore a quella edittale minima; che, tuttavia, i giudici di merito hanno, per un verso, fissato la sanzione base nella misura di due anni di reclusione in ragione della gravità del fatto, foriero di allarme sociale connesso alla frustrazione delle esigenze di tutela sociale sottese all'imposizione della prescrizione violata, e delle negative informazioni acquisite in ordine alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, espressivi di non marginale capacità a delinquere, e si sono, quindi, determinati in modo non sindacabile in sede di legittimità; che la Corte di appello ha, per altro verso, convenientemente spiegato, in termini parimenti esenti da qualsivoglia deficit razionale e coerenti con le informazioni disponibili, che Castrofilippo non è meritevole delle circostanze attenuanti generiche perché titolare di un significato curriculum criminale e per l'assenza di autentica resipiscenza e consapevole revisione critica del suo operato; che, a quest'ultimo riguardo, pertinente si rivela il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pipuccio Vi ani DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e tenuto a non lasciare l'abitazione prima delle ore 9,00, è risultato assente ad un controllo effettuato alle 8,45; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Castrofilippo si duole dell'assenza di una congrua motivazione in ordine alla fissazione di pena superiore a quella edittale minima; che, tuttavia, i giudici di merito hanno, per un verso, fissato la sanzione base nella misura di due anni di reclusione in ragione della gravità del fatto, foriero di allarme sociale connesso alla frustrazione delle esigenze di tutela sociale sottese all'imposizione della prescrizione violata, e delle negative informazioni acquisite in ordine alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, espressivi di non marginale capacità a delinquere, e si sono, quindi, determinati in modo non sindacabile in sede di legittimità; che la Corte di appello ha, per altro verso, convenientemente spiegato, in termini parimenti esenti da qualsivoglia deficit razionale e coerenti con le informazioni disponibili, che Castrofilippo non è meritevole delle circostanze attenuanti generiche perché titolare di un significato curriculum criminale e per l'assenza di autentica resipiscenza e consapevole revisione critica del suo operato; che, a quest'ultimo riguardo, pertinente si rivela il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pipuccio Vi ani DEPOSITATA
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