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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33231/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari confermava la decisione assunta dal Giudice per l'udienza preliminare della medesima località che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1000 di multa.

Si procedeva per la detenzione da parte di Pusceddu dell'arma indicata in contestazione, un fucile cui erano state mozzate le canne calibro 12 Beretta, da ritenersi clandestino, e per la condotta di ricettazione e di detenzione delle cartucce indicate nell'imputazione.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato difensore di fiducia e deduce quanto segue.

Lamenta il vizio di motivazione annotando che risulta erroneo il ragionamento sviluppato dal giudice di merito per ritenere provata la condotta ascritta.

Le allegazioni difensive dimostravano che il luogo in cui era occultata l'arma era protetto in maniera precaria e, pertanto, non vi era la prova che il fucile fosse nella disponibilità del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile.

Non si indica, invero, in che parte la decisione risulterebbe tale da non far intendere l'iter motivazionale né in che termini essa risulterebbe manifestamente illogica.

Del resto, non sono risolutivi i rilievi sulla modalità di custodia dei luoghi e sulla precarietà che li caratterizza traducendosi in elementi di fatto non sindacabili in sede di legittimità.

Quanto al rinvenimento nell'area aziendale deve osservarsi che le deduzioni operate, al pari, si risolvono in una rivalutazione del dato probatorio e che determinano l'inammissibilità del ricorso proposto.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle r Qa spese processuali e grl=zum~(31. della somma di 3.000,00 euro la Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari confermava la decisione assunta dal Giudice per l'udienza preliminare della medesima località che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1000 di multa. Si procedeva per la detenzione da parte di Pusceddu dell'arma indicata in contestazione, un fucile cui erano state mozzate le canne calibro 12 Beretta, da ritenersi clandestino, e per la condotta di ricettazione e di detenzione delle cartucce indicate nell'imputazione. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato difensore di fiducia e deduce quanto segue. Lamenta il vizio di motivazione annotando che risulta erroneo il ragionamento sviluppato dal giudice di merito per ritenere provata la condotta ascritta. Le allegazioni difensive dimostravano che il luogo in cui era occultata l'arma era protetto in maniera precaria e, pertanto, non vi era la prova che il fucile fosse nella disponibilità del ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile. Non si indica, invero, in che parte la decisione risulterebbe tale da non far intendere l'iter motivazionale né in che termini essa risulterebbe manifestamente illogica. Del resto, non sono risolutivi i rilievi sulla modalità di custodia dei luoghi e sulla precarietà che li caratterizza traducendosi in elementi di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Quanto al rinvenimento nell'area aziendale deve osservarsi che le deduzioni operate, al pari, si risolvono in una rivalutazione del dato probatorio e che determinano l'inammissibilità del ricorso proposto. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle r Qa spese processuali e grl=zum~(31. della somma di 3.000,00 euro la Cassa delle ammende. Così deciso in R
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