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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17012/2026

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sta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti; esaminati i motivi della richiesta di rimessione di [OSCURATO:PERSONA] e la documentazione prodotta in vista della trattazione dell'odierna udienza dal difensore, avvocata [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che la richiesta dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], se intesa come richiesta di rinvio dell'odierna udienza per legittimo impedimento, per motivi di salute, del difensore in quanto impossibilitato a partecipare all'udienza è manifestamente infondata poiché nella nel giudizio per cassazione l'udienza fissata ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., non prevede la partecipazione delle parti e il contraddittorio è assicurato, rispetto alla proposta di inammissibilità, attraverso la produzione cartolare che le parti possono inviare al Collegio, nei termini di cui all'art. 6111 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposta per motivi manifestamente infondati, poiché le ragioni dedotte appaiono vaghe, generiche e non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; che sono parimenti inammissibili le deduzioni difensive che ne reiterano le argomentazioni; P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.[OSCURATO:PERSONA](' 026 *Fumi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti; esaminati i motivi della richiesta di rimessione di [OSCURATO:PERSONA] e la documentazione prodotta in vista della trattazione dell'odierna udienza dal difensore, avvocata [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che la richiesta dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], se intesa come richiesta di rinvio dell'odierna udienza per legittimo impedimento, per motivi di salute, del difensore in quanto impossibilitato a partecipare all'udienza è manifestamente infondata poiché nella nel giudizio per cassazione l'udienza fissata ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., non prevede la partecipazione delle parti e il contraddittorio è assicurato, rispetto alla proposta di inammissibilità, attraverso la produzione cartolare che le parti possono inviare al Collegio, nei termini di cui all'art. 6111 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposta per motivi manifestamente infondati, poiché le ragioni dedotte appaiono vaghe, generiche e non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; che sono parimenti inammissibili le deduzioni difensive che ne reiterano le argomentazioni; P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.[OSCURATO:PERSONA](' 026 *Fumi
Sentenza Cassazione n. 17012/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris