CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16379/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENSI perprocura in calce al ricorso e poi, in aggiunta agli stessi,dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura del [OSCURATO:DATA_NASCITA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] perprocura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 1214/2025 del TRIBUNALE DICATANZARO, depositato il 24/2/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del19/5/2026;1.1. Il tribunale di Catanzaro, con il decreto in epigrafe,ha rigettato il reclamo che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva propostoavverso il decreto con il quale il giudice delegato, il 5/8/2024,Numero registro generale 6259/2025Nu2m ero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 16379/2026Data pubblicazione 26/05/2026aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda con cui lastessa, in data 19/10/2023, aveva rivendicato i beni inventariatidalla procedura di liquidazione controllata pendente nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA].1.2. Il tribunale, dopo aver rilevato che: - la societàistante non era stata specificamente individuata nel ricorso deldebitore tra i titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione; -della stessa non vi era alcuna indicazione nella relazionedell’OCC; - il liquidatore non aveva pertanto alcun obbligo dinotificare la sentenza di apertura della procedura allareclamante; ha, in sostanza, ritenuto che: - la domanda dellaPebros, essendo tardiva, avrebbe dovuto rispettare l’art. 273,comma 7, c.c.i.i.; - tale norma, infatti, prevede che “la domandatardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo èdipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domandaal liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui ècessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo …” eche “quando la domanda risulta manifestamente inammissibileperché́ l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso ilritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicatoi mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la nonimputabilità, il giudice delegato dichiara con decretol’inammissibilità della domanda”; - nel caso in esame, se lapacifica mancanza di notifica della sentenza “rende scusabile ilmancato invio di domanda tempestiva da parte dellareclamante”, nondimeno “la mancata allegazione della data incui la società avrebbe avuto conoscenza della pendenza dellaprocedura rende inammissibile la domanda”; - “dalla domandadi rivendicazione trasmessa al liquidatore emerge”, infatti, “chela reclamante non ha neppure allegato la causa impeditiva delritardo nella richiesta di restituzione, la non imputabilità allastessa del ritardo ed il momento in cui è cessata la causaRic. 2025, n. 6259 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 6259/2025Nu3m ero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 16379/2026Data pubblicazione 26/05/2026impeditiva del deposito tempestivo della domanda, essendosilimitata esclusivamente a chiedere la restituzione dei beni mobilirassegnati nella domanda di rivendicazione”; - tale “gravecarenza allegatoria” non ha consentito al liquidatore la verificadella veridicità dell’allegazione e soprattutto la verifica delladecorrenza di un termine inferiore a sessanta giorni perconsiderare ammissibile la domanda tardiva; - solo con leosservazioni sulla domanda di rivendicazione di beni ex art. 201c.c.i.i. ai sensi dell’art. 273 c.c.i.i., la reclamante ha allegato la(presunta) causa impeditiva della tardività della domanda direstituzione (consistente, a suo dire, nella mancata notifica dellasentenza di apertura della liquidazione controllata), senza,tuttavia, allegare il momento in cui sarebbe cessata tale causaimpeditiva, vale a dire “quando la stessa è venuta a conoscenzadell’apertura della liquidazione”; - tale circostanza non è, delresto, specificamente emersa neanche nel procedimento direclamo, nel quale la reclamante si è limitata ad allegaregenericamente che, “allorché ha avuto notizia - informalmente -dell’apprensione delle proprie opere d’arte all’attivo dellaliquidazione controllata”, la stessa aveva “tempestivamentetrasmesso … apposita domanda di rivendicazione di beni”; -dall’esame dello stesso reclamo, peraltro, “non si comprendeneppure quando, come e da chi” l’istante “avrebbe avuto la‘notizia informale’ della pendenza della procedura concorsuale”;- “dalla generica allegazione della reclamante, dunque, nonemerge specificamente il momento in cui la reclamante èvenut(a) conoscenza dell’apertura della liquidazione delpatrimonio di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la stessanon ha né allegato né, tanto meno, provato di aver‘tempestivamente trasmesso … apposita domanda dirivendicazione’”; - la mancata allegazione e prova del momentoin cui la società avrebbe informalmente appreso dell’esistenzaRic. 2025, n. 6259 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 6259/2025Nu4m ero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 16379/2026Data pubblicazione 26/05/2026della procedura di liquidazione non consente, pertanto, laverifica del rispetto del termine di sessanta giorni previstodall’art. 273, comma 7, cit., e comporta l’impossibilità per iltribunale di ritenere ammissibile la domanda.1.3. Il tribunale ha, inoltre, rilevato che la “genericaallegazione” da parte della reclamante “di aver presentato ladomanda di rivendicazione nel rispetto del termine di 60 giornida quanto ha avuto conoscenza informale di circostanze edadempimenti lesivi dei propri diritti ed interessi” risulta“smentita dalla documentazione prodotta dal liquidatore – e noncontestata dalla reclamante – dalla quale emerge chel’amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA], nonché moglie del … Parrella) haavuto sicura conoscenza dell’apertura della liquidazione delpatrimonio di [OSCURATO:PERSONA] per lo meno in data 5 giugno2023”: - [OSCURATO:PERSONA], con missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA],sottoscritta per conferma anche da [OSCURATO:PERSONA], aveva, ineffetti, comunicato al liquidatore che “la casa di abitazione … èdi assoluta ed esclusiva proprietà di mia moglie” e che“conseguentemente anche tutti gli arredi e suppellettili che necostituiscono il suo contenuto pertinenziale devono essereconsiderati … nella piena ed esclusiva proprietà del suddetto …coniuge e pertanto, non rientranti tra quelli messi a disposizionedella procedura”; - “il momento in cui è cessata per la [OSCURATO:SOCIETA]. la causa che ha impedito il deposito tempestivo(rectius, il momento in cui la stessa è venuta a conoscenza dellaprocedura di liquidazione controllata)”, era “da fissare”, dunque,“quanto meno … al 5 giugno 2023, con la conseguenza che, inassenza di ulteriori cause impeditive - che la reclamante eratenuta ad allegare e provare specificatamente - la domandatardiva di restituzione dei beni avrebbe dovuto essere avanzataentro i successivi sessanta giorni”; - la “domanda diRic. 2025, n. 6259 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 6259/2025Nu5m ero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 16379/2026Data pubblicazione 26/05/2026rivendicazione di beni” è stata, invece, trasmessa in data19/10/2023 e, dunque, “oltre il termine di sessanta giorni”.1.4. Il tribunale, quindi, ha escluso che sussistessero ipresupposti per ritenere ammissibile la domanda tardiva direstituzione dei beni proposta dalla società reclamante.1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato in data24/3/2025, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione di taledecreto.1.6. [OSCURATO:PERSONA] controllata ha resistito concontroricorso.1.7. Il Presidente ha proposto, a norma dell’art. 380-bisc.p.c., la definizione anticipata del ricorso.1.8. La ricorrente ha chiesto la decisione.1.9. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, le partihanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente,lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le pari, in relazione all’art. 360 n. 5c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui iltribunale ha ritenuto l’inammissibilità della domanda tardivaproposta dalla reclamante sul rilievo che la stessa non avevadedotto la data in cui era cessata la causa che le aveva impeditola trasmissione della domanda nei termini e che il termine disessanta giorni per la sua proposizione decorreva quanto menodalla conoscenza, avvenuta già il 5/6/2023, della proceduraconcorsuale da parte del suo legale rappresentante, senza,tuttavia, considerare che: - la società reclamante, qualeproprietaria dello studio professionale nel quale il debitoreesercita la professione e degli arredi e delle opere d’arte ivipresenti, non era né un terzo che vanta diritti sui beni deldebitore oggetto della liquidazione, né una creditrice delRic. 2025, n. 6259 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 6259/2025Nu6m ero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 16379/2026Data pubblicazione 26/05/2026debitore assoggettato a liquidazione controllata; - l’esigenzadella restituzione, pertanto, non era una conseguenza dellasentenza di apertura della procedura di liquidazione controllatama è derivata soltanto dall’apprensione dei beni di sua proprietàcon la loro inventariazione in data 14/6/2023.2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 268,3, 4 e 269 c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 2 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haritenuto che il reclamo fosse carente quanto alla data dicessazione della causa impeditiva della tempestiva trasmissionedella domanda di rivendica e che il termine di legge decorrevadalla conoscenza della sentenza da parte del legalerappresentante della reclamante, senza, tuttavia, considerareche, in forza delle norme invocate, la Pebros, non vantandoalcun credito nei confronti del debitore, non doveva comparirenell’elenco dei creditori che il debitore deve depositare ingiudizio, e che, di conseguenza, il liquidatore, all’esitodell’inventario, aveva l’onere di notificare alla reclamante lasentenza di apertura della liquidazione controllata.2.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente,lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le pari, in relazione all’art. 360 n. 5c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui iltribunale ha ritenuto che il liquidatore, pur all’esitodell’inventario, non aveva l’onere di notificare alla reclamante lasentenza di apertura della liquidazione controllata, senza, percontro, considerare che: - la Pebros è la proprietaria dello studio,degli arredi e delle opere d’arte locati al debitore con uncontratto regolarmente eseguito; - la stessa, senza alcunacomunicazione, non poteva, dunque, percepire l’esigenza diproporre la rivendica; - il termine per la proposizione dellaRic. 2025, n. 6259 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 6259/2025Nu7m ero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 16379/2026Data pubblicazione 26/05/2026domanda, pertanto, non poteva decorrere dalla conoscenza dellaprocedura di liquidazione da parte del legale rappresentantedella società reclamante ma solo dal momento dell’effettivaapprensione dei beni di proprietà della stessa da parte dellaprocedura.2.4. Con il quarto motivo, la società ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 273,comma 1, c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 2 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haritenuto che il liquidatore non aveva l’onere di notificare lasentenza di apertura della procedura concorsuale e di fornire lecomunicazioni necessarie agli aventi diritto per consentire di farevalere le proprie ragioni, senza, tuttavia, considerare che: - l’art.273, comma 1, cit. onera il liquidatore di formare l’elenco deititolari di diritti su beni mobili ed immobili di proprietà od inpossesso del debitore e di comunicarlo agli interessati perconsentire di farne valere i diritti; - la Pebros non ha mai ricevutoalcuna comunicazione avente ad oggetto l’apprensione delleopere d’arte da parte della procedura; - il termine per latrasmissione della domanda di rivendica, pertanto, non è maidecorso.2.5. I motivi, tra loro connessi, sono inammissibili.2.6. La ricorrente, infatti, non si confronta pienamentecon il decreto che ha impugnato: il quale, dopo aver affermatoche la mancanza di notifica della sentenza aveva reso “scusabileil mancato invio di domanda tempestiva da parte dellareclamante”, ha, in sostanza, ritenuto che la domanda tardivaproposta dalla reclamante fosse inammissibile sul rilievo,rimasto del tutto incontestato, che: (a) l’istante, nella “domandadi rivendicazione trasmessa al liquidatore”, si era “limitataesclusivamente a chiedere la restituzione dei beni mobili”,senza, tuttavia, allegare (e dimostrare), come era suo onere, “laRic. 2025, n. 6259 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 6259/2025Nu8m ero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 16379/2026Data pubblicazione 26/05/2026causa impeditiva del ritardo nella richiesta di restituzione, la nonimputabilità alla stessa del ritardo ed il momento in cui è cessatala causa impeditiva del deposito tempestivo della domanda”; (b)la “documentazione prodotta dal liquidatore”, “non contestatadalla reclamante”, aveva dimostrato che “l’amministratore unicoe legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, e cioè “AnnaCataneo, nonché moglie del … Parrella”, aveva “avuto sicuraconoscenza dell’apertura della liquidazione del patrimonio diGianluca Perrella … in data 5 giugno 2023” e che “la causa cheha impedito il deposito tempestivo (rectius, il momento in cui lastessa è venuta a conoscenza della procedura di liquidazionecontrollata)”, era, dunque, “cessata” “quanto meno” già il “5giugno 2023”, per cui, “in assenza di ulteriori cause impeditive”,“che la reclamante era tenuta ad allegare e provarespecificatamente”, “la domanda tardiva di restituzione dei beniavrebbe dovuto essere avanzata”, a differenza di quantoconcretamente accaduto, “entro i successivi sessanta giorni”,essendo stata, invece, trasmessa solo in data 19/10/2023 e,dunque, “oltre il termine di sessanta giorni”.2.7. Tali statuizioni, insindacabili quanto ai fatti storiciche ne costituiscono il fondamento, sono giuridicamentecorrette.2.8. L’art. 273, commi 1 e 7, nel testo applicabile rationetemporis, c.c.i.i. (che è stato, in effetti, abrogato dal d.lgs.136/2024 con disposizione applicabile anche ai procedimentipendenti alla data della sua entrata in vigore, e cioè il28/9/2024, ma, come chiarito dal d.l. n. 178/2024, solo se nonsi renda necessario “il rinnovo, la modifica o l’integrazione deglisalvezza dei “provvedimenti adottati”, come, nel caso in esame,il decreto del giudice delegato, che è del 5/8/2024), prevedeche: - le domande di ammissione al passivo e le domande diRic. 2025, n. 6259 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 6259/2025Nu9m ero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 16379/2026Data pubblicazione 26/05/2026restituzione e rivendicazione, a norma dell’art. 270, comma 2,lett. d), c.c.i.i., devono essere presentate entro il termine, nonsuperiore (all’epoca) a sessanta giorni, fissato dalla sentenza diapertura della liquidazione controllata; - una volta scaduti itermini per la proposizione delle domande ai sensi dell’art. 270,comma 2, lett. d), cit., così come stabilito dall’art. 273, comma1, c.c.i.i. “la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istanteprova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e setrasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dalmomento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il depositotempestivo …”; - “quando … l’istante non ha indicato lecircostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto provadocumentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intendevalersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegatodichiara con decreto l’inammissibilità della domanda”, che lastessa norma, in effetti, qualifica come “manifestamenteinammissibile”.2.9. Ora, come questa Corte ha espressamenteaffermato con riguardo al fallimento ma con principio applicabileanche alla liquidazione controllata e alle domande tardive ivi(come visto) proponibili: - la domanda di insinuazione al passivoai sensi dell’ult. comma dell’art. 101 l.fall. (cd. supertardiva) èinammissibile ogni qualvolta il ritardo è imputabile al creditore,sia perché (come la reclamante) abbia avuto conoscenzaeffettiva della dichiarazione di fallimento, sia perché ne abbiaconseguito una conoscenza assimilabile a quella legale, comequella garantita dall’invio della comunicazione di cui all’art. 92l.fall. (o, come nel caso in esame, dagli artt. 270, comma 4, e272, comma 1, c.c.i.i.); - tale conoscenza assume rilievo nonsolo ai fini della domanda di ammissione di un credito, ma anchein ipotesi di domanda di rivendica, in quanto la dichiarazionedi fallimento comporta, al pari dell’apertura della liquidazioneRic. 2025, n. 6259 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero1 re0g istro generale 6259/2025Numero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 16379/2026Data pubblicazione 26/05/2026controllata, in forza dell’art. 42 l.fall. (o, nella liquidazionecontrollata, dell’art. 270, comma 5, c.c.i.i.), l’acquisizioneautomatica del bene in “possesso del debitore” (e, come tale,poi inventariato: art. 272, comma 2, c.c.i.i.) alla massa attivadella procedura ad opera del curatore (o del liquidatore), salval’eventuale e successiva rinuncia alla liquidazione dello stesso(cfr. Cass. n. 30846 del 2023).2.10. Nella liquidazione controllata, peraltro, il termineassegnato ai creditori per la trasmissione della domanda dipartecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett.d), c.c.i.i., ratione temporis vigente, ha natura perentoria, inquanto termine di fonte legale avente specifica funzioneacceleratoria della procedura, con la conseguenza che è preclusala presentazione della domanda oltre tale termine, a meno cheil creditore tardivo (a differenza di quanto ha fatto la reclamante)giustifichi il ritardo mediante un’istanza di rimessione in termini,dimostrando (e, prima ancora, indicando: art. 273, comma 7,cit.) l’esistenza di fatto non imputabile che abbia determinato ilritardo e, quindi, la decadenza (cfr. Cass. n. 28573 del 2025).2.11. Del resto, il fatto dalla cui conoscenza la reclamanteha espressamente preteso di far decorrere il termine di sessantagiorni per la proposizione della domanda tardiva di rivendica deibeni acquisiti alla procedura, vale a dire la loro inventariazionein data 14/6/2023, non esclude affatto il ritardo rilevato daltribunale, a fronte di una domanda proposta solo il 19/10/2023:e cioè, anche a voler considerare la sospensione dei termini tral’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 31/8/2023 (in ragione del rinvio all’art. 201,compreso il comma 10, c.c.i.i., operato dall’art. 270, comma 2,lett. d) cit.), oltre il termine (perentorio) di sessanta giorni.3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.Ric. 2025, n. 6259 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 6259/20251Nu1m ero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 16379/2026Data pubblicazione 26/05/20265. La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comportale conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e,dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., cui la stessarinvia, la condanna della ricorrente: - al pagamento, in favoredel controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata, come liquidata in dispositivo; - al pagamento, infavore della cassa delle ammende, della somma che si liquida in€. 3.000,00.6. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, di una somma equitativamente determinata,pari €. 7.000,00; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella cassa delle ammende, della somma di €. 3.000,00; dà attoche sussistono i presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Ric. 2025, n. 6259 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 6259/20251Nu2m ero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 16379/2026Data pubblicazione 26/05/2026Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 maggio 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025, n. 6259 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026