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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30876/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge con riguardo alla ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che ha respinto il suo reclamo con riguardo alla sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni uno inflittagli in data 18 novembre 2020; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha osservato anzitutto che la sanzione disciplinare era stata inflitta non per il saluto rivolto da [OSCURATO:PERSONA] ad un altro detenuto, ma per il suo atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'agente della polizia penitenziaria che lo aveva richiamato tanto che il Consiglio di disciplina aveva contestato la violazione del punto 15 dell'art.66 del reg. esec.

Ord. pen.; Rilevato, quindi, che il ricorso risulta generico in quanto non si confronta in modo specifico con le motivazioni del provvedimento impugnato e che, in ogni caso, il ricorrente vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 22 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge con riguardo alla ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che ha respinto il suo reclamo con riguardo alla sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni uno inflittagli in data 18 novembre 2020; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha osservato anzitutto che la sanzione disciplinare era stata inflitta non per il saluto rivolto da [OSCURATO:PERSONA] ad un altro detenuto, ma per il suo atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'agente della polizia penitenziaria che lo aveva richiamato tanto che il Consiglio di disciplina aveva contestato la violazione del punto 15 dell'art.66 del reg. esec. Ord. pen.; Rilevato, quindi, che il ricorso risulta generico in quanto non si confronta in modo specifico con le motivazioni del provvedimento impugnato e che, in ogni caso, il ricorrente vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno
Sentenza Cassazione n. 30876/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris