CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2018
Cassazione n. 26841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 14169/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CESARINI N. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 271/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 13/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale, in qualità di condomina del [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata la nullità o annullata la delibera condominiale del 25.9.2012 sui punti nn. 1 (approvazione del consuntivo di spesa dal 31.5.2010 all’1.6.2012), 4 (modifica delle tabelle millesimali “H”, approvazione della tabella “A1”, prima inesistente, e modifica della tabella “A”) e 8 (ratifica del mandato conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per un giudizio d’appello promosso dall’esponente nei confronti del Condominio). 1. 1. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarò la nullità della delibera in discorso limitatamente all’approvazione della tabella “A1”. 2. La Corte d’appello di L’Aquila, adita dalla Petrelli, rideterminò il riparto delle spese di primo grado e rigettò nel resto l’impugnazione. 2. 1. Per quel che ancora qui rileva va ricordato che la Corte locale ha riassunto ed esaminato le censure d’appello afferenti all’impugnata delibera, in sintesi, nei termini di cui appresso. L’appellante, fra l’altro, aveva lamentato che il primo Giudice non aveva adeguatamente motivato in ordine al rigetto della domanda di annullamento quanto al punto 1 all’o.d.g. della delibera del 25.9.2012, afferente al riparto della spesa per il riscaldamento, che non era stato effettuato sulla base dell’art. 26 del regolamento condominiale, bensì secondo un proposta di tabella millesimale, c.d. “Troilo”, che nel 2006 non era stata approvata dall’assemblea, senza distinguere fra spese di piccola e di ordinaria amministrazione , da ripartirsi secondo la tabella “H” e quelle di straordinaria manutenzione, da ripartirsi secondo la tabella “I”. La Corte locale, disattese la doglianza, in quanto nel consuntivo di spesa 2010/2012, le spese c.d. “ordinarie” relative al riscaldamento (da ripartire facendo applicazione della tabella “H” e quelle “di manutenzione straordinaria e di rifacimento dell’impianto centrale di riscaldamento” (da ripartire facendo applicazione della tabella “I”), appaiono “ictu oculi” ben distinte e ripartite secondo le apposite tabelle di riferimento, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante . Ciò si traeva dal fattoche nel “[OSCURATO:PERSONA]. Globale”, afferente al periodo 2010-2011 e nel successivo, per il periodo 2011-2012, le spese per il riscaldamento ordinario, erano declinate sotto la voce “riscaldamento”, mentre quelle di natura straordinaria, sotto la voce “spese straordinarie di riscaldamento”. Nel consuntivo per il periodo successivo, 1.6.2011-12.7.2012, si rinveniva la sola voce “riscaldamento”, con la sottovoce “consumo gas”. Dall’esame dei dati contabili si ricavava inequivocamente che le spese ordinarie per il riscaldamento erano state ripartite secondo la tabella “H” in vigore dal lontano 1990, mentre quelle straordinarie, secondo la tabella “I” risalente al 1975. Quanto poi alla tabella in concreto applicata , prosegue la sentenza, per la ripartizione delle spese di riscaldamento ordinarie, a prescindere dalla circostanza che essa risulta essere stata redatta nel 1990 ed applicata anche nel 2012 per la ripartizione del consuntivo di spesa di cui si tratta, rendendo pertanto verosimile una sua applicazione anche “medio tempore” e dunque per “facta concludentia”, appare in ogni caso decisiva la circostanza che, se si fosse applicata la tabella “H” così come modificata nel 1983, la Petrelli avrebbe dovuto pagare una somma maggiore rispetto a quella indicata nel riparto millesimale contenuto nella delibera “de qua” , poiché in quella tabella alla Petrelli risultavano assegnati un quantitativo maggiore di millesimi. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la statuizione d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, ognuno dei quali suddistinto in tre distinti profili di doglianza e l’intimato resiste con controricorso. 4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 26 del regolamento condominiale, violazione e falsa applicazione deli artt. 345, 347 e 167 cod. proc. civ. (primo profilo); violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 1011, co. 2 e 111, co. 1 e 2, Cost. (secondo profilo); violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di unfatto controverso e decisivo). Questa la sintesi delle critiche mosse con il complesso censorio: - l a decisione aveva affermato che le spese ordinarie erano state ripartite secondo la tabella “H” e quelle straordinarie, secondo la tabella “I” e aveva preso in esame un’eccezione mai avanzata dal Condominio; - la sentenza, attraverso l’esame contabile, aveva introdotto fatti non dedotti dalle parti e in particolare che il Piano di ripartizione delle spese dette “riscaldamento” sarebbe stato relativo alle spese ordinarie di riscaldamento e il Piano di ripartizione delle spese dette “spese di riscaldamento” sarebbe stato relativo alle spese straordinarie ; - la Corte locale aveva negato la violazione dell’art. 26 del regolamento affermando che dal consuntivo 2010 - 2012 fossero “ictu oculi” distinte e ripartite secondo le tabelle di riferimento; una tale chiarezza non sussisteva e, per contro, la sentenza era stata costretta a procedere a un raffronto tra i piani di riparto, senza tener conto dato testuale documentale, non era provato che la tabella Troilo avesse trovato applicazione sin dal 1990; non era stata esaminata la mancata approvazione della proposta di tabella “Troilo”. La critica, nel suo insieme, non supera il vaglio d’ammissibilità. Deve escludersi che la Corte d’appello abbia introdotto fatti non allegati dalle parti, sia pure attraverso la produzione documentale, non vertendosi in presenza di eccezioni in senso stretto, ma di ricostruzione dei fatti, a riguardo di quanto asserito dalle parti (cfr., Cass. n. 11108/2007, 21482/2013). Nel resto, la ricorrente mira a un improprio riesame di merito della decisione, in questa sede incensurabile. Sotto altro profilo prospetta la violazione del regolamento condominiale come si trattasse di violazione di legge, senza specificare le violazioni o false applicazioni dell’ermeneutica negoziale che la sentenza avrebbe commesso, avuto riguardo a puntuale e specifica allegazione in questa sede dello strumento (cfr. Cass. nn. 12291/2011 e 20567/2018). Va poi osservato che la ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). Infine, trovando applicazione, come si è anticipato, “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 5. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, cod. proc. civ., 1421, 1137, 1123 cod. civ., 86 disp. attuazione cod. civ.; omesso esame di un fatto controverso e decisivo, violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e omessa valutazione delle prove; nullità per motivazione apparente. Questi i profili del complesso censorio: - era stata chiesta l’annullamento della de libera e non la declaratoria di nullità, essendo stati adottati criteri diversi rispetto a quelli legali, ciò giustificava l’interesse all’azione, sussistendo l’astratta idoneità a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti del Condominio, suscettibile di eventuale pregiudizio e perciò la valutazione della Corte locale, secondo la quale la ricorrente non avrebbe avuto interesse all’impugnazione, per non avere subìto un concreto pregiudizio era erronea; - la decisione aveva pre so a base la tabella “Troilo”, la cui esistenza non era stata provata dalla controparte, nel mentre la esponente aveva dimostrato che la tabella in parola nel 2006 l’assemblea condominiale aveva giudicato non idonea la già menzionata tabella; - la motivazi one con la quale la sentenza aveva reputato di chiara evidenza che le spese ordinarie fossero state ripartite secondo la tabella “H” e, in altro passaggio, allo stesso tempo, aveva giudicato verosimile l’applicazione della tabella “Troilo” nel corso degli anni, doveva reputarsi apparente. 5. 1. Anche il secondo motivo, sotto tutti i profili enunciati deve reputarsi inammissibile. Valgono anche in questo caso le osservazioni sopra spese a riguardo dell’evocata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,nonché a riguardo al denunciato omesso esame. La giustificazione motivazionale, poi, è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016); - a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto; -siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). È evidente che non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: l’argomento utilizzato dal giudice è puntualmente ripercorribile, collegato al caso esaminato e alle risultanze di causa, nel mentre, ove si voglia intravedere una qualche discrasia argomentativa, siamo ben lontani dal vizio denunciato. Infine vale rilevare che resta insuperata l’osservazione in ordine allo svantaggio economico che deriverebbe alla parte dall’adozione del proposto criterio di computo tabellare; quindi resta esclusa in radice la configurabilità anche di un astratto interesse della impugnante. 6. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" . 7. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 1