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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23388/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 28 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56 - 640 e 635 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 640 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, correttamente interpretato e applicato, secondo cui risponde di delitto tentato chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il reato, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica (si vedano pagg. 3 e 4 sull'idoneità degli atti posti in essere in modo non equivoco a commettere la cd.

"truffa della strisciata", anche se l'induzione in errore sull'incidente e l'ingiusto profitto con altrui danno, consistente nel risarcimento di fittizi danni, non si sono verificati); ritenuto che il secondo motivo, in punto di responsabilità per la mancanza di prova della identificazione dell'imputato, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 4 sull'identificazione dell'imputato in ragione dell'attendibilità dell'individuazione fotografica, della convergenza dell'auto utilizzata con quella intestata alla sorella ed in uso all'imputato e della non apprezzabilità del dato difensivo, peraltro non provato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 28 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56 - 640 e 635 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 640 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, correttamente interpretato e applicato, secondo cui risponde di delitto tentato chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il reato, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica (si vedano pagg. 3 e 4 sull'idoneità degli atti posti in essere in modo non equivoco a commettere la cd. "truffa della strisciata", anche se l'induzione in errore sull'incidente e l'ingiusto profitto con altrui danno, consistente nel risarcimento di fittizi danni, non si sono verificati); ritenuto che il secondo motivo, in punto di responsabilità per la mancanza di prova della identificazione dell'imputato, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 4 sull'identificazione dell'imputato in ragione dell'attendibilità dell'individuazione fotografica, della convergenza dell'auto utilizzata con quella intestata alla sorella ed in uso all'imputato e della non apprezzabilità del dato difensivo, peraltro non provato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
Sentenza Cassazione n. 23388/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris