Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23446/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SPANO' NEVIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di violazione di domicilio, percosse e minacce; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso inerisce a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, comunque, che lo stesso motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Ritenuto, inoltre, con specifico riferimento alla dedotta violazione di legge, che è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro rnila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/92/222 [OSCURATO:PERSONA] e e énsore [OSCURATO:PERSONA] •• n iccoli Stef [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SPANO' NEVIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di violazione di domicilio, percosse e minacce; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso inerisce a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, comunque, che lo stesso motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Ritenuto, inoltre, con specifico riferimento alla dedotta violazione di legge, che è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro rnila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/92/222 [OSCURATO:PERSONA] e e énsore [OSCURATO:PERSONA] •• n iccoli Stef [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23446/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris