CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09832/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elettronica del propriodifensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL],che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di postaelettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec:[OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende invirtù di procura in atti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 460/2024depositata il 10/04/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23928/2024Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 9832/2026Data pubblicazione 16/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 14/04/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Lina Rubino