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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2025

Cassazione n. 33281/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12545/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC: avv.irenecalogero@pecstudio.it- -ricorrente- contro COMUNE di TAURIANOVA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it- -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 84/2019 depositata il 04/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietario nel Comune di Taurianova di un immobile confinante con piazza Italia, propose un’azione di nunciazione, mentre erano in corso i lavori di riqualificazione edilizia della piazza posti in essere dal Comune.

L’attore lamentò: la realizzazione di un muro rettilineo della stessa altezza e dimensione del muro rettilineo già esistente a delimitazione della sua proprietà, dal quale il manufatto edificato dal Comune era a distanza illegale perché separato solo da uno spessore di polistirolo; la violazione della distanze dalle vedute comunque posta in essere attraverso la realizzazione del muro rettilineo; la violazione della distanza legale dalla veduta dal terrazzino disua proprietà verso la piazza derivante dall’edificazione sulla piazza stessa di un muro curvilineo.

Nel procedimento instauratosi a seguito del ricorso ex art.1171 c.c., 669 bis c.p.c., fu coinvolta anche [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva eseguito i lavori appaltati dal Comune di Taurianova.

Con ordinanza del 12.11.2002 il Tribunale di Palmi, sez. dist. di Cinquefrondi, accolse la domanda cautelaresolo in relazione alla ritenuta violazione della veduta esercitabile dal terrazzino, causata dall’edificazione del muro curvilineo.

Introdotta la causa di merito, il Tribunale accolse solo in parte la domanda ritenendo violata la distanza del muro curvilineo dal terrazzino ai sensi dell’art. 907 cc.

La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’appello principale del Sisinni e, in accoglimento di quello incidentale proposto dal Comune, respinse anche la domanda di demolizione del muro curvilineo realizzato nella piazza Italia.

Rilevò la Corte di merito che l’immobile delt Sisinni, affacciantesi su piazza Italia nel Comune di Taurianova, era delimitato verso la piazza da un muro rettilineo, avente natura di muro di cinta; sulla parete della proprietà Sisinni prospiciente al muro vi erano finestre con inferriate; verso la piazza vi era anche un piccolo terrazzo con parapetto di cm.70, raggiungibile da una scala in ferro con parapetto in mattoni di altezza uguale alla struttura della scala; il muro rettilineo realizzato dal Comune sulla piazza aveva la stessa altezza e dimensioni del muro rettilineo delimitante la proprietà dell’appellante (dal quale lo separava uno spessore in polistirolo); il Comune aveva realizzato anche un muro curvilineo in corrispondenza del terrazzo, muro che faceva parte del progetto della fontana da realizzare sulla piazza.

Osservò poi che dal terrazzino di proprietà del privato non fosse esercitabile una veduta per assenza di inspectio e prospectio in condizioni di normalità e sicurezza, data la ridotta dimensione del parapetto di soli 70 cm; Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Sisinni, affidandolo a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Taurianova mentre è rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA].

Solo il controricorrente ha depositato memoria illustrativa delle difese svolte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il Sisinni lamenta la violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto ed in particolare dell’art.116 c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. per avere la Corte di merito proceduto ad una valutazione gravemente imprudente delle prove, tale da risolversi in un’interpretazione logicamente insostenibile, costituente quindi un’erronea applicazione della norma richiamata.

Osserva che le inferriate erano presenti alle finestre per motivi di sicurezza, mentre nel progetto erano previste finestre con veduta.

La Corte avrebbe erroneamente valorizzato l’affermazione del ricorrente sull’esistenza delle inferriate (confermata dalla documentazione allegata dal giugno 1992: in precedenza le inferriate non c’erano), senza nemmeno verificare se tra le maglie delle inferriate fosse possibile, per la loro ampiezza, sporgere la testa.

Il motivo è infondato.

Si deve prima di tutto rilevare che perché sussista violazione dell’art.116 c.p.c. sussumibile nell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c., è necessario allegare che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione -cfr.

Cass.

SU n.20867/2020, che ha individuato il principio di diritto al quale si è costantemente attenuta l’interpretazione giurisprudenziale successiva-.

La Corte d’Appello non ha violato il disposto dell’art.116 c.p.c., nei termini sopra evidenziati, perché ha escluso che le finestre con inferriate presenti sulla parete della proprietà del ricorrente volta verso la piazza Italia potessero essere qualificate come vedute in senso tecnico-giuridico: ciò per l’impossibilità dell’inspiciere e del prospiciere , impedito dalle inferriate e necessario invece per qualificare un’apertura come veduta invece che come luce, regolare o irregolare Così valutando la Corte di merito ha correttamente applicato i principi di diritto dettati in materia, poichè in tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita; sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la "prospectio" nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione; l a veduta si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla inspectio , la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sicché un'apertura munita di inferriata (nella specie, realizzata a filo con il muro perimetrale dell'edificio) che impedisca l'esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno va qualificata luce (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3924 del 29/02/2016, Rv. 638835; Cass. n.25864/2021; in senso conforme, di recente, Cass. n. 29752/2024-.

Nessuna violazione di legge è pertanto individuabile nel procedimento logico attraverso il quale il giudice del gravame - e, prima ancora il Tribunale- è giunt o a confermare la non qualificabilità, dal punto di vista tecnico-giuridico, delle finestre di cui si discute come vedute. 2) Con il secondo motivo di critica il ricorrente lamenta l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, ex art.360 n.5 c.p.c.: in relazione al muro curvilineo, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che, all’epoca della costruzione dell’immobile ora di proprietà di [OSCURATO:PERSONA](anno 1930) , il parapetto del terrazzino era stato realizzato legittimamente con un’altezza di 70 cm.

Anche questo motivo di doglianza è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ben chiarito ormai da anni, con la sentenza n.8053/2014 che l 'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

In concreto, il ricorrente pretende di dare rilievo ad una circostanza, consistente nella pretesa regolarità tecnica da riconoscere all’altezza del parapetto del terrazzino, pari a 70 cm., tenendo conto dell’epoca della sua realizzazione, mentre la verifica da effettuare è solo quella relativa alla possibilità di inspectio e prospectio in condizioni di normalità e sicurezza dal terrazzino: quello che la Corte d’Appello ha accertato, con valutazione in fatto incensurabile in sede di legittimità, è l’inidoneità del parapetto del terrazzino a permettere un comodo affaccio, a nulla rilevando, per questo profilo appunto di fatto, che la sua altezza fosse o meno a norma rispetto all’altezza minima obbligatoria imposta al momento della sua realizzazione.

Il rilievo del ricorrente è quindi totalmente inidoneo a incidere sulla ratio decidendi posta a base della pronuncia della Corte di merito per escludere l’esistenza di una veduta esercitabile dal terrazzino sito sulla proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

Quindi, il fatto che si assume non esaminato non è decisivo.

3. Il terzo motivo di ricorso lamenta che dall’omessa valutazione del fatto storico decisivo oggetto del precedente motivo di ricorso discende la violazione degli art.900, 905, 907 c.c. in relazione all’art.360 n.5 c.p.c., per falsa applicazione dell’art.8 DM n.236/89.

Per quel che è dato comprendere, non apparendo la formulazione del motivo in esame del tutto chiara, il ricorrente si duole del fatto che il parapetto di altezza dal piano di calpestio pari a 70 cm. non sia stato ritenuto idoneo a consentire l’affaccio sicuro, pur non essendo a tal fine necessaria la continuità dell’utilizzazione dell’opera e l’esercizio effettivo dell’affaccio.

Anche questo motivo appare infondato, nei limiti in cui si può considerare comprensibile e quindi rispondente al disposto dell’art.366 c.p.c.

Tutte le considerazioni svolte intorno alla possibilità di esercitare l’affaccio da un parapetto di 70 cm., a prescindere dall’utilizzo in concreto del manufatto a tal fine, riportano al merito dell’interpretazione e valutazione del materiale istruttorio operato dal Giudice di merito, incensurabile in cassazione se supportata, come nel caso di specie, da motivazione effettiva e logicamente comprensibile (sulle caratteristiche della motivazione e sui limiti della sua censurabilità in sede di legittimità cfr. ancora Cass. n.8053/2020; sulla necessità che, perché sia identificabile una veduta, l’inspectio e la prospectio siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza, cfr., tra le altre, Cass.n.18910/2012; Cass. n.3043/2020).

Quanto al riferimento all’affaccio dalla scala di accesso, è il caso di osservare che dalla sentenza risulta che l’attore in primo grado aveva fatto riferimento al parapetto del terrazzo e non già alla scala (cfr. sentenza pag. 2 e ricorso stesso pag. 2) e quindi il riferimento alla scala introduce un tema nuovo in questa sede.

4. Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta che la mancata considerazione del fatto storico decisivo relativo all’epoca di realizzazione della terrazza avrebbe comportato la violazione degli art.900, 905 e 907 c.c. in relazione all’art.360 n.5 c.p.c., e violazione e falsa applicazione dell’art.8 DM n.236/89, secondo cui l’altezza minima dei parapetti deve essere di 100 cm, e deve essere inattraversabile da una sfera di dieci centimetri di diametro.

Anche questo motivo è infondato.

Si richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare il secondo e il terzo motivo di ricorso: l’accertata inidoneità del parapetto del terrazzino all’esercizio di veduta deriva dal fatto che esso non permetteva l’esercizio dell’affaccio in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza: trattasi di accertamento in fatto, qui non sindacabile.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12545/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC: avv.irenecalogero@pecstudio.it- -ricorrente- contro COMUNE di TAURIANOVA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it- -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 84/2019 depositata il 04/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietario nel Comune di Taurianova di un immobile confinante con piazza Italia, propose un’azione di nunciazione, mentre erano in corso i lavori di riqualificazione edilizia della piazza posti in essere dal Comune. L’attore lamentò: la realizzazione di un muro rettilineo della stessa altezza e dimensione del muro rettilineo già esistente a delimitazione della sua proprietà, dal quale il manufatto edificato dal Comune era a distanza illegale perché separato solo da uno spessore di polistirolo; la violazione della distanze dalle vedute comunque posta in essere attraverso la realizzazione del muro rettilineo; la violazione della distanza legale dalla veduta dal terrazzino disua proprietà verso la piazza derivante dall’edificazione sulla piazza stessa di un muro curvilineo. Nel procedimento instauratosi a seguito del ricorso ex art.1171 c.c., 669 bis c.p.c., fu coinvolta anche [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva eseguito i lavori appaltati dal Comune di Taurianova. Con ordinanza del 12.11.2002 il Tribunale di Palmi, sez. dist. di Cinquefrondi, accolse la domanda cautelaresolo in relazione alla ritenuta violazione della veduta esercitabile dal terrazzino, causata dall’edificazione del muro curvilineo. Introdotta la causa di merito, il Tribunale accolse solo in parte la domanda ritenendo violata la distanza del muro curvilineo dal terrazzino ai sensi dell’art. 907 cc. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’appello principale del Sisinni e, in accoglimento di quello incidentale proposto dal Comune, respinse anche la domanda di demolizione del muro curvilineo realizzato nella piazza Italia. Rilevò la Corte di merito che l’immobile delt Sisinni, affacciantesi su piazza Italia nel Comune di Taurianova, era delimitato verso la piazza da un muro rettilineo, avente natura di muro di cinta; sulla parete della proprietà Sisinni prospiciente al muro vi erano finestre con inferriate; verso la piazza vi era anche un piccolo terrazzo con parapetto di cm.70, raggiungibile da una scala in ferro con parapetto in mattoni di altezza uguale alla struttura della scala; il muro rettilineo realizzato dal Comune sulla piazza aveva la stessa altezza e dimensioni del muro rettilineo delimitante la proprietà dell’appellante (dal quale lo separava uno spessore in polistirolo); il Comune aveva realizzato anche un muro curvilineo in corrispondenza del terrazzo, muro che faceva parte del progetto della fontana da realizzare sulla piazza. Osservò poi che dal terrazzino di proprietà del privato non fosse esercitabile una veduta per assenza di inspectio e prospectio in condizioni di normalità e sicurezza, data la ridotta dimensione del parapetto di soli 70 cm; Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Sisinni, affidandolo a quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di Taurianova mentre è rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]. Solo il controricorrente ha depositato memoria illustrativa delle difese svolte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il Sisinni lamenta la violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto ed in particolare dell’art.116 c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. per avere la Corte di merito proceduto ad una valutazione gravemente imprudente delle prove, tale da risolversi in un’interpretazione logicamente insostenibile, costituente quindi un’erronea applicazione della norma richiamata. Osserva che le inferriate erano presenti alle finestre per motivi di sicurezza, mentre nel progetto erano previste finestre con veduta. La Corte avrebbe erroneamente valorizzato l’affermazione del ricorrente sull’esistenza delle inferriate (confermata dalla documentazione allegata dal giugno 1992: in precedenza le inferriate non c’erano), senza nemmeno verificare se tra le maglie delle inferriate fosse possibile, per la loro ampiezza, sporgere la testa. Il motivo è infondato. Si deve prima di tutto rilevare che perché sussista violazione dell’art.116 c.p.c. sussumibile nell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c., è necessario allegare che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione -cfr. Cass. SU n.20867/2020, che ha individuato il principio di diritto al quale si è costantemente attenuta l’interpretazione giurisprudenziale successiva-. La Corte d’Appello non ha violato il disposto dell’art.116 c.p.c., nei termini sopra evidenziati, perché ha escluso che le finestre con inferriate presenti sulla parete della proprietà del ricorrente volta verso la piazza Italia potessero essere qualificate come vedute in senso tecnico-giuridico: ciò per l’impossibilità dell’inspiciere e del prospiciere , impedito dalle inferriate e necessario invece per qualificare un’apertura come veduta invece che come luce, regolare o irregolare Così valutando la Corte di merito ha correttamente applicato i principi di diritto dettati in materia, poichè in tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita; sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la "prospectio" nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione; l a veduta si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla inspectio , la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sicché un'apertura munita di inferriata (nella specie, realizzata a filo con il muro perimetrale dell'edificio) che impedisca l'esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno va qualificata luce (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3924 del 29/02/2016, Rv. 638835; Cass. n.25864/2021; in senso conforme, di recente, Cass. n. 29752/2024-. Nessuna violazione di legge è pertanto individuabile nel procedimento logico attraverso il quale il giudice del gravame - e, prima ancora il Tribunale- è giunt o a confermare la non qualificabilità, dal punto di vista tecnico-giuridico, delle finestre di cui si discute come vedute. 2) Con il secondo motivo di critica il ricorrente lamenta l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, ex art.360 n.5 c.p.c.: in relazione al muro curvilineo, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che, all’epoca della costruzione dell’immobile ora di proprietà di [OSCURATO:PERSONA](anno 1930) , il parapetto del terrazzino era stato realizzato legittimamente con un’altezza di 70 cm. Anche questo motivo di doglianza è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ben chiarito ormai da anni, con la sentenza n.8053/2014 che l 'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. In concreto, il ricorrente pretende di dare rilievo ad una circostanza, consistente nella pretesa regolarità tecnica da riconoscere all’altezza del parapetto del terrazzino, pari a 70 cm., tenendo conto dell’epoca della sua realizzazione, mentre la verifica da effettuare è solo quella relativa alla possibilità di inspectio e prospectio in condizioni di normalità e sicurezza dal terrazzino: quello che la Corte d’Appello ha accertato, con valutazione in fatto incensurabile in sede di legittimità, è l’inidoneità del parapetto del terrazzino a permettere un comodo affaccio, a nulla rilevando, per questo profilo appunto di fatto, che la sua altezza fosse o meno a norma rispetto all’altezza minima obbligatoria imposta al momento della sua realizzazione. Il rilievo del ricorrente è quindi totalmente inidoneo a incidere sulla ratio decidendi posta a base della pronuncia della Corte di merito per escludere l’esistenza di una veduta esercitabile dal terrazzino sito sulla proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, il fatto che si assume non esaminato non è decisivo. 3. Il terzo motivo di ricorso lamenta che dall’omessa valutazione del fatto storico decisivo oggetto del precedente motivo di ricorso discende la violazione degli art.900, 905, 907 c.c. in relazione all’art.360 n.5 c.p.c., per falsa applicazione dell’art.8 DM n.236/89. Per quel che è dato comprendere, non apparendo la formulazione del motivo in esame del tutto chiara, il ricorrente si duole del fatto che il parapetto di altezza dal piano di calpestio pari a 70 cm. non sia stato ritenuto idoneo a consentire l’affaccio sicuro, pur non essendo a tal fine necessaria la continuità dell’utilizzazione dell’opera e l’esercizio effettivo dell’affaccio. Anche questo motivo appare infondato, nei limiti in cui si può considerare comprensibile e quindi rispondente al disposto dell’art.366 c.p.c. Tutte le considerazioni svolte intorno alla possibilità di esercitare l’affaccio da un parapetto di 70 cm., a prescindere dall’utilizzo in concreto del manufatto a tal fine, riportano al merito dell’interpretazione e valutazione del materiale istruttorio operato dal Giudice di merito, incensurabile in cassazione se supportata, come nel caso di specie, da motivazione effettiva e logicamente comprensibile (sulle caratteristiche della motivazione e sui limiti della sua censurabilità in sede di legittimità cfr. ancora Cass. n.8053/2020; sulla necessità che, perché sia identificabile una veduta, l’inspectio e la prospectio siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza, cfr., tra le altre, Cass.n.18910/2012; Cass. n.3043/2020). Quanto al riferimento all’affaccio dalla scala di accesso, è il caso di osservare che dalla sentenza risulta che l’attore in primo grado aveva fatto riferimento al parapetto del terrazzo e non già alla scala (cfr. sentenza pag. 2 e ricorso stesso pag. 2) e quindi il riferimento alla scala introduce un tema nuovo in questa sede. 4. Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta che la mancata considerazione del fatto storico decisivo relativo all’epoca di realizzazione della terrazza avrebbe comportato la violazione degli art.900, 905 e 907 c.c. in relazione all’art.360 n.5 c.p.c., e violazione e falsa applicazione dell’art.8 DM n.236/89, secondo cui l’altezza minima dei parapetti deve essere di 100 cm, e deve essere inattraversabile da una sfera di dieci centimetri di diametro. Anche questo motivo è infondato. Si richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare il secondo e il terzo motivo di ricorso: l’accertata inidoneità del parapetto del terrazzino all’esercizio di veduta deriva dal fatto che esso non permetteva l’esercizio dell’affaccio in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza: trattasi di accertamento in fatto, qui non sindacabile. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti processuali per il
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