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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 41727/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Macerata e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in relazione B- al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui chiede l'annullamento della sentenza affinché il giudice di merito valuti l'applicazione dell'art. 131-bis cod pen., causa di non punibilità che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Invero, va osservato che la questione relativa all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non era stata dedotta tra i motivi di appello.

E, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (tra le più recenti, cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 - dep. 14/06/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 - dep. 04/04/2017, Costa e altro, Rv. 269632).

Né, d'altra parte, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se, come nel caso in esame, tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017 - dep. 22/12/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017 - dep. 21/04/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 - dep. 16/05/2016, Gravina, Rv. 266678).

5. Si osserva, in ogni caso, che la Corte di merito, esaminando l'unico motivo di appello, vale a dire l'asserita eccessività del trattamento sanzionatorio, ha rilevato come la pena inflitta fosse adeguata alla concreta gravità del fatto, ritenuto "non affatto privo di rilevante offensività" (p. 3 della sentenza impugnata), e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali anche gravi, con ciò escludendo la sussistenza, nella vicenda in esame, dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. 6.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 08/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Macerata e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in relazione B- al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui chiede l'annullamento della sentenza affinché il giudice di merito valuti l'applicazione dell'art. 131-bis cod pen., causa di non punibilità che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Invero, va osservato che la questione relativa all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non era stata dedotta tra i motivi di appello. E, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (tra le più recenti, cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 - dep. 14/06/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 - dep. 04/04/2017, Costa e altro, Rv. 269632). Né, d'altra parte, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se, come nel caso in esame, tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017 - dep. 22/12/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017 - dep. 21/04/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 - dep. 16/05/2016, Gravina, Rv. 266678). 5. Si osserva, in ogni caso, che la Corte di merito, esaminando l'unico motivo di appello, vale a dire l'asserita eccessività del trattamento sanzionatorio, ha rilevato come la pena inflitta fosse adeguata alla concreta gravità del fatto, ritenuto "non affatto privo di rilevante offensività" (p. 3 della sentenza impugnata), e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali anche gravi, con ciò escludendo la sussistenza, nella vicenda in esame, dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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