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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 27168/2026

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appello di PotenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 23/04/2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha dichiaratoinammissibile per tardività l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Lagonegro del 9 dicembre 2021, della quale ha dispostol’esecutività.Ha motivato la decisione assunta evidenziando come la sentenza appellatafosse stata depositata l’8 marzo 2022, entro il termine di novanta giorni indicatonel dispositivo, di modo che il termine di quarantacinque giorni per l’impugnazione,ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., iniziato a decorrere a far data dal9 marzo 2022, era venuto a scadere il 23 aprile 2022, quindi ben prima deldeposito dell’atto di appello, che aveva avuto luogo tramite PEC il 21 maggio 2022.La Corte territoriale ha pure spiegato in motivazione che la richiesta difensivadi conversione dell’appello in istanza di rescissione del giudicato o di incidente diesecuzione doveva ritenersi inammissibile perché la rescissione del giudicato el’incidente di esecuzione erano istituti non assimilabili per natura o per proceduraal giudizio di appello e al relativo atto introduttivo.2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] daldifensore di fiducia consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.- Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 548, comma 2, e 585,commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 177 e ss.,591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Si assume che l’attestazione di avvenuto deposito della sentenza appellata indata 8 marzo 2022, apposta sull’originale della stessa, sarebbe frutto di un merorefuso, perché le attestazioni rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale di Lagonegroin data 26 maggio e 7 giugno 2022, con il dare atto di come «dalla consolle areapenale, cristallizzata a fini ispettivi al 31 marzo 2022» non risultasse al «S.I.C.P.alcun deposito della sentenza n. 967/2021 alla data del 8 marzo 2022», avrebberodimostrato che il deposito della sentenza indicata avrebbe avuto luogo il 26 aprile2022, ossia, in coincidenza con la comunicazione della stessa alla Procuragenerale.

Da tale rilievo si sarebbe dovuta desumere la piena tempestivitàdell’appello proposto il 21 maggio 2022, quindi entro il termine di quarantacinquegiorni.In subordine, si deduce che, una volta riscontrato l’avvenuto deposito tardivodella sentenza appellata, i relativi termini di impugnazione non si sarebbero potuticonsiderare decorsi, essendo mancata la notifica all’imputato dell’avviso dideposito della sentenza stessa ai sensi dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.- Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione sul rilievo che la Corte diappello avrebbe del tutto omesso di esaminare e valutare le attestazioni diCancelleria del 26 maggio e del 7 giugno 2022, da considerarsi allegazioni(introdotte nel giudizio di appello con le note di trattazione scritta) decisive ai finidella verifica della tempestività dell’impugnazione.- Il terzo e il quarto motivo denunciano l’inosservanza degli artt. 629-bis e670 cod. proc. pen. nonché degli artt. 568, comma 5, 569, commi 2 e 3, 580, cod.proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere la Corte di merito escluso laconvertibilità dell’atto di appello in richiesta di rescissione del giudicato o diincidente di esecuzione.3.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria in data 13 aprile 2026,insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.

Le attestazioni rilasciate dal dirigente della Cancelleria del Tribunale diLagonegro in data 26 maggio e 7 giugno 2022 depongono inequivocabilmente peril deposito della sentenza n. 967/2021, emessa dal Giudice monocratico delTribunale di Lagonegro il 9 dicembre 2021, in data 8 marzo 2022, tantodesumendosi dall’incipit della nota del 26 maggio 2022, chiara nell’indicare la datadel «[OSCURATO:DATA_NASCITA]» come quella di deposito della sentenza «n. 967/2021», per comerisultante sia «dalla sentenza originale in formato cartaceo», sia dal «S.I.C.P»([OSCURATO:PERSONA] della Cognizione Penale).1.1.

Deve, al riguardo, osservarsi che l’attestazione di deposito in data«08.03.2022», vergata in calce alla sentenza del Tribunale di Lagonegro del 9dicembre 2021 dal «[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]», costituisceaffermato che l’atto di deposito di una sentenza, compiuto dal Cancellierenell’ambito della sua competenza funzionale, non può definirsi certificativo, bensìdi natura originaria, perché non ha riferimento a situazioni già preesistenti ecostituite: esso è atto destinato a far fede erga omnes, nella sua attestazione diverità, che la sentenza è stata depositata con determinate modalità di tempo e diluogo.

Pertanto, l'alterazione della data dell'avvenuto deposito costituisce falsomateriale in atto destinato a far fede fino a querela di falso (Sez. 5, n. 2122 del29/11/1984, dep. 1985, Leo, Rv. 168129 - 01).

Del resto, a sostegno della naturaoriginaria e non certificativa dei poteri attestativi del [OSCURATO:PERSONA] che assiste ilgiudice in udienza, si è stabilito che, in caso di smarrimento del dispositivo letto inudienza, la attestazione rilasciata dal pubblico ufficiale che, per legge, assiste ilgiudice nel compimento degli atti, di conformità dello stesso a quello, contenutonella sentenza successivamente depositata, e la cui corrispondenza al vero èpenalmente presidiata dagli artt. 476 e 479 cod. pen., fa fede fino a querela difalso (Sez. 3, n. 34373 del 04/12/2020, dep. 2021, Cepele, Rv. 282083 - 01).1.2.

Deve, pure, ribadirsi che il “S.I.C.P.” costituisce la banca informativa ditutti i dati fondamentali della fase di cognizione del processo penale e che, in basea quanto previsto dalle Circolari del Ministero della Giustizia 11 giugno 2013, 9dicembre 2014 e 11 novembre 2016, tale sistema informatico assolve ad unafunzione interamente sostitutiva dei registri cartacei non più esistenti, sicché irelativi estratti sono idonei a comprovare l'avvenuta iscrizione delle notizie di reatoe di quant’altro attenga alla celebrazione del giudizio ad esse riferito (Sez. 5, n.40500 del 24/09/2019, Barletta, Rv. 277345 – 02; conf.

Sez. 2, n. 12423 del23/01/2020, P., Rv. 279337 - 01).1.3.

A fronte dei riportati dati oggettivi e degli sviluppati rilievi, le deduzionidifensive, articolate con il primo motivo, in ordine al deposito della sentenzaappellata in data successiva all’8 marzo 2022 e concomitante con quella di notificadel relativo avviso al Procuratore generale, appaiono meramente congetturali.2.

Non consentito è il secondo motivo, che denuncia l’omessa motivazione daparte della Corte territoriale sulle eccezioni esaminate nel punto che precede,come già sollevate nel corso del giudizio di appello, avendo il diritto vivente chiaritoche, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error inprocedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte dicassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, puòaccedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 - 01).3.

Manifestamente infondati sono il terzo e il quarto motivo.3.1. [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 15498 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021,Rv. 280931 – 02) hanno affermato che la richiesta di incidente di esecuzione e larichiesta di rescissione del giudicato sono rimedi assolutamente eterogenei pernatura e per funzione: sicché l’istanza di conversione dell’appello nell’uno onell’altro di tali rimedi, ritenuti assimilabili, è già di per sé stessa manifestamenteinfondata.3.2.

Va, comunque, soggiunto che l’appello non è convertibile in richiesta diincidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., perché il detto istituto,ancorché sottoposto alla disciplina del giudizio d'impugnazione in quantocompatibile, secondo la previsione di cui all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.,non ha natura d'un tale giudizio, trattandosi, invece, d'un procedimento di primaistanza avente la mera finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concretocontenuto dell'esecuzione (Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020, dep. 2021, Marseglia,Rv. 280217 - 01).3.3.

Né il proposto gravame si sarebbe potuto convertire in richiesta direscissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché questa può essereavanzata nei soli casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza deipresupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10996 del08/01/2025, Kurasbediani, Rv. 287764 - 01): situazione che non ricorre nel casodi specie.4.

S’impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cuiconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di PotenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 23/04/2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha dichiaratoinammissibile per tardività l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Lagonegro del 9 dicembre 2021, della quale ha dispostol’esecutività.Ha motivato la decisione assunta evidenziando come la sentenza appellatafosse stata depositata l’8 marzo 2022, entro il termine di novanta giorni indicatonel dispositivo, di modo che il termine di quarantacinque giorni per l’impugnazione,ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., iniziato a decorrere a far data dal9 marzo 2022, era venuto a scadere il 23 aprile 2022, quindi ben prima deldeposito dell’atto di appello, che aveva avuto luogo tramite PEC il 21 maggio 2022.La Corte territoriale ha pure spiegato in motivazione che la richiesta difensivadi conversione dell’appello in istanza di rescissione del giudicato o di incidente diesecuzione doveva ritenersi inammissibile perché la rescissione del giudicato el’incidente di esecuzione erano istituti non assimilabili per natura o per proceduraal giudizio di appello e al relativo atto introduttivo.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] daldifensore di fiducia consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.- Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 548, comma 2, e 585,commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 177 e ss.,591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Si assume che l’attestazione di avvenuto deposito della sentenza appellata indata 8 marzo 2022, apposta sull’originale della stessa, sarebbe frutto di un merorefuso, perché le attestazioni rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale di Lagonegroin data 26 maggio e 7 giugno 2022, con il dare atto di come «dalla consolle areapenale, cristallizzata a fini ispettivi al 31 marzo 2022» non risultasse al «S.I.C.P.alcun deposito della sentenza n. 967/2021 alla data del 8 marzo 2022», avrebberodimostrato che il deposito della sentenza indicata avrebbe avuto luogo il 26 aprile2022, ossia, in coincidenza con la comunicazione della stessa alla Procuragenerale. Da tale rilievo si sarebbe dovuta desumere la piena tempestivitàdell’appello proposto il 21 maggio 2022, quindi entro il termine di quarantacinquegiorni.In subordine, si deduce che, una volta riscontrato l’avvenuto deposito tardivodella sentenza appellata, i relativi termini di impugnazione non si sarebbero potuticonsiderare decorsi, essendo mancata la notifica all’imputato dell’avviso dideposito della sentenza stessa ai sensi dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.- Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione sul rilievo che la Corte diappello avrebbe del tutto omesso di esaminare e valutare le attestazioni diCancelleria del 26 maggio e del 7 giugno 2022, da considerarsi allegazioni(introdotte nel giudizio di appello con le note di trattazione scritta) decisive ai finidella verifica della tempestività dell’impugnazione.- Il terzo e il quarto motivo denunciano l’inosservanza degli artt. 629-bis e670 cod. proc. pen. nonché degli artt. 568, comma 5, 569, commi 2 e 3, 580, cod.proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere la Corte di merito escluso laconvertibilità dell’atto di appello in richiesta di rescissione del giudicato o diincidente di esecuzione.3. La difesa del ricorrente ha depositato memoria in data 13 aprile 2026,insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Le attestazioni rilasciate dal dirigente della Cancelleria del Tribunale diLagonegro in data 26 maggio e 7 giugno 2022 depongono inequivocabilmente peril deposito della sentenza n. 967/2021, emessa dal Giudice monocratico delTribunale di Lagonegro il 9 dicembre 2021, in data 8 marzo 2022, tantodesumendosi dall’incipit della nota del 26 maggio 2022, chiara nell’indicare la datadel «[OSCURATO:DATA_NASCITA]» come quella di deposito della sentenza «n. 967/2021», per comerisultante sia «dalla sentenza originale in formato cartaceo», sia dal «S.I.C.P»([OSCURATO:PERSONA] della Cognizione Penale).1.1. Deve, al riguardo, osservarsi che l’attestazione di deposito in data«08.03.2022», vergata in calce alla sentenza del Tribunale di Lagonegro del 9dicembre 2021 dal «[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]», costituisceaffermato che l’atto di deposito di una sentenza, compiuto dal Cancellierenell’ambito della sua competenza funzionale, non può definirsi certificativo, bensìdi natura originaria, perché non ha riferimento a situazioni già preesistenti ecostituite: esso è atto destinato a far fede erga omnes, nella sua attestazione diverità, che la sentenza è stata depositata con determinate modalità di tempo e diluogo. Pertanto, l'alterazione della data dell'avvenuto deposito costituisce falsomateriale in atto destinato a far fede fino a querela di falso (Sez. 5, n. 2122 del29/11/1984, dep. 1985, Leo, Rv. 168129 - 01). Del resto, a sostegno della naturaoriginaria e non certificativa dei poteri attestativi del [OSCURATO:PERSONA] che assiste ilgiudice in udienza, si è stabilito che, in caso di smarrimento del dispositivo letto inudienza, la attestazione rilasciata dal pubblico ufficiale che, per legge, assiste ilgiudice nel compimento degli atti, di conformità dello stesso a quello, contenutonella sentenza successivamente depositata, e la cui corrispondenza al vero èpenalmente presidiata dagli artt. 476 e 479 cod. pen., fa fede fino a querela difalso (Sez. 3, n. 34373 del 04/12/2020, dep. 2021, Cepele, Rv. 282083 - 01).1.2. Deve, pure, ribadirsi che il “S.I.C.P.” costituisce la banca informativa ditutti i dati fondamentali della fase di cognizione del processo penale e che, in basea quanto previsto dalle Circolari del Ministero della Giustizia 11 giugno 2013, 9dicembre 2014 e 11 novembre 2016, tale sistema informatico assolve ad unafunzione interamente sostitutiva dei registri cartacei non più esistenti, sicché irelativi estratti sono idonei a comprovare l'avvenuta iscrizione delle notizie di reatoe di quant’altro attenga alla celebrazione del giudizio ad esse riferito (Sez. 5, n.40500 del 24/09/2019, Barletta, Rv. 277345 – 02; conf. Sez. 2, n. 12423 del23/01/2020, P., Rv. 279337 - 01).1.3. A fronte dei riportati dati oggettivi e degli sviluppati rilievi, le deduzionidifensive, articolate con il primo motivo, in ordine al deposito della sentenzaappellata in data successiva all’8 marzo 2022 e concomitante con quella di notificadel relativo avviso al Procuratore generale, appaiono meramente congetturali.2. Non consentito è il secondo motivo, che denuncia l’omessa motivazione daparte della Corte territoriale sulle eccezioni esaminate nel punto che precede,come già sollevate nel corso del giudizio di appello, avendo il diritto vivente chiaritoche, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error inprocedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte dicassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, puòaccedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 - 01).3. Manifestamente infondati sono il terzo e il quarto motivo.3.1. [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 15498 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021,Rv. 280931 – 02) hanno affermato che la richiesta di incidente di esecuzione e larichiesta di rescissione del giudicato sono rimedi assolutamente eterogenei pernatura e per funzione: sicché l’istanza di conversione dell’appello nell’uno onell’altro di tali rimedi, ritenuti assimilabili, è già di per sé stessa manifestamenteinfondata.3.2. Va, comunque, soggiunto che l’appello non è convertibile in richiesta diincidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., perché il detto istituto,ancorché sottoposto alla disciplina del giudizio d'impugnazione in quantocompatibile, secondo la previsione di cui all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.,non ha natura d'un tale giudizio, trattandosi, invece, d'un procedimento di primaistanza avente la mera finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concretocontenuto dell'esecuzione (Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020, dep. 2021, Marseglia,Rv. 280217 - 01).3.3. Né il proposto gravame si sarebbe potuto convertire in richiesta direscissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché questa può essereavanzata nei soli casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza deipresupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10996 del08/01/2025, Kurasbediani, Rv. 287764 - 01): situazione che non ricorre nel casodi specie.4. S’impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cuiconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
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