CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34540/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4243/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso il sig. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (I.A.C.P.) della Provincia di Palermo, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] -Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Risarcimento del danno - Impossibile reintegra n ella precedente situazione possessoria -Azione di risarcimento -Esperibilità -Fattispecie e nei confronti di Comune di Palermo; –intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1223 /20 1 9 depositatail 12 giugno 201 9 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 novembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ. del 21 novembre 2014 [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Palermo chiedendo che, in contraddittorio con l’Iacp di Palermo, fosse pronunciata condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni subiti per essere stata spogliata, in data 21 gennaio 2009, del possesso esercitato sull’immobile sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA], n. 7. Espose a fondamento che: ─ l’azione di reintegrazione nel possesso promossa nei confronti dell’Istituto era stata accolta in pregresso giudizio dal Tribunale di Palermo, prima in via interinale e poi con sentenza (n. 2934 del 27 giugno 2012) passata in giudicato; ─ avverso l’esecuzione di tale provvedimento era stata proposta opposizione, ex art. 619 cod. proc. civ. , da colei alla quale l’Iacp, dopo lo spoglio e nelle more del giudizio possessorio, aveva concesso in locazione l’immobile([OSCURATO:PERSONA]); ─ ottenuta la sospensione dell’esecuzione, la nuova assegnataria aveva avviato, nel 2013, davanti al medesimo Tribunale, anche separato giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ.. Stante l’impossibilità, per le esposte vicende, di ottenere la reintegra, dedusse di avere comunque diritto al risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio, individuati nelle somme pagate, a titolo di pigioni d'affitto, per lalocazione di altro immobile. 2. La domanda risarcitoria fu rigettata dal Tribunale con sentenza n. 5568 del 15 ottobre 2015, e tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 1223/2019 depositata il 12 giugno 2019. Secondo la Corte siciliana correttamente il primo giudice aveva ritenuto che la ricorrente non fosse titolare di alcun diritto soggettivo per poter rientrare nella disponibilità dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata la sentenza del 2012, che aveva accordato ad essa la tutela possessoria, annullata, con sentenza n. 1716 del 21 marzo 2016,in accoglimento dell’opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. promossa da [OSCURATO:PERSONA], assegnataria sin dal 26 gennaio 2009 del medesimo alloggio. La stessa Corte ha soggiunto che: ─ «in ogni caso non si evidenziano ragioni per cui ab origine la Cataldo potesse avere diritto a rimanere nell'alloggio già assegnato a tale [OSCURATO:PERSONA], poi deceduta, essendo la possibilità della prosecuzione del rapporto di locazione nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, dopo la morte dell'assegnatario, prevista unicamente per i familiari conviventi, al momento dell'assegnazione, col titolare poi deceduto, mentre la Cataldo era estranea al nucleo familiare dell'originario assegnatario; ─ «il diritto del nuovo assegnatario all'alloggio, non è, peraltro, in alcun modo riconducibile all'iniziativa dello sgombero subito dalla Cataldo, trovando esso fondamento unicamente nella domanda di partecipazione, al bando generale di concorso degli anni 2003 - 2004 per l'assegnazione in locazione semplice dell'alloggio di E.R.P., ed essendosi tale diritto concretizzato nel momento in cui è verificata la condizione della disponibilità dell'alloggio da parte dell'Iacp, e quindi, nella specie, allorché, dopo la morte di un precedente assegnatario, l'immobile è automaticamente rientrato nella disponibilità giuridica dell'ente pubblico, che lo ha quindi riassegnato nel rispetto della graduatoria; ─ «del tutto impropria è dunque l'affermazione secondo la quale l'Iacp si sarebbe reso consapevolmente responsabile di un'azione atta ad eludere o comunque ostacolare la tutela possessoria invocata dalla Cataldo, non sussistendo gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.1169 c.c.». 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste l’Iacp di Palermo depositando controricorso. Il Comune di Palermo (in primo grado chiamato in garanzia dall’ente convenuto, ma rimasto contumace sia allora che nel giudizio di appello) non svolge difese. 4. All’esito dell’adunanza camerale del 18 aprile 2023, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 19782 del 1 8/04/2023, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, perché fosse trattata in pubblica udienza, «avuto riguardo al la peculiarità della fattispecie ed alla particolare rilevanza nomofilattica delle questioni di diritto poste con il primo motivo di ricorso». È stata quindi fissata l'odierna udienza pubblica, della quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Il P.M. e il controricorrente hannodepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 282, 295, 324, 336 e 337 cod. proc. civ.e 2909 cod. civ.». Sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha attribuito rilevanza, al fine di negare la fondatezza della pretesa risarcitoria, alla sentenza (n. 1716/2016 del 21 marzo 2016 ) con la quale il Tribunale di Palermo, in accoglimento della opposizione di terzo proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la sentenza n. 2934/2012, di reintegra nel possesso, trattandosi di sentenza resa in altro giudizio, non ancora passata in giudicato, per essere stata appellata (in giudizio ancora pendente al momento della proposizione del ricorso); segnala al riguardo incidentalmente, al solo fine di rappresentare la bontà delle ragioni svolte a fondamento di quell’appello ma escludendo che la circostanza abbia comunque rilevanza nel presente giudizio , che il contratto di locazione stipulato col terzo, [OSCURATO:PERSONA], non è ad essa opponibile, sia perché successivo al ricorso possessorio, sia perché proveniente dalla stessa parte resistente; osserva che la Corte d'appello non ha fatto buon governo delle norme disciplinanti il rapporto tra giudizi pendenti e sulla natura dei provvedimenti non passati in giudicato e che, a tutto concedere, la Corte di merito avrebbe semmai potuto disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello sulla opposizione di terzo. 2. Il secondo motivo ripropone i medesimi argomenti di critica, solo ricondotti all’ipotesi censoria di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, num. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. (sotto il profilo della c.d. motivazione apparente)». Lamenta che la Corte d’appello non ha adeguatamente motivato perché ha ritenuto che la domanda risarcitoria da essa avanzata fosse subordinata alla sussistenza di un diritto soggettivo a rientrare nella disponibilità del predetto immobile ovvero perchè l'asserita insussistenza di tale diritto a rientrare nella disponibilità dell'immobile debba ritenersipreclusiva del diritto ad avere risarciti i danni invocati per l'avvenuto spoglio illecito; né ha spiegato le ragioni per cui una sentenza non ancora passata in giudicato possa escludere la sussistenza del diritto di essa ricorrente a rientrare nel possesso dell'immobile di cui in precedenza era stata violentemente spogliata e, comunque, ad ottenere il risarcimento del danno derivante dallo spoglio e dall'inadempimento dell'obbligo restitutorio. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 1140, 1168, 1169, 1218, 1223, 2043, 2056 e segg. cod. civ., nonché 111 c.p.c. e deiprincipi giurisprudenziali ad essi sottesi », per avere la Corte d’appello negato in radice, a prescindere dagli altri procedimenti e dalle loro statuizioni,il diritto della Cataldo a rimanere nell'alloggio, facendo da ciò discendere l'infondatezza della domanda risarcitoria. Osserva che l’azionato diritto al risarcimento non discende dalla lesione di un preteso diritto ad essere assegnataria del bene comunale in via prioritaria rispetto ad eventuali altri beneficiari, ma dalla fisionomia stessa del possesso la cui tutela ha ad oggetto la situazione di fatto in sé considerata, indipendentemente dalla titolarità di un diritto reale di godimento (spoliatus ante omnia restituendus); soggiunge che , peraltro, la concessione in locazione dell’immobile alla nuova assegnataria , in quanto intervenuta successivamente all'instaurazione del giudizio possessorio, rende la condotta dell’Iacp fraudolenta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1169 cod. civ.. 5. Il primo motivo è fondato. L’accoglimento, all’esito del primo grado di giudizio, con sentenza non ancora passata in giudicato, dell’opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. non vale di per sé, sul piano processuale, a privare di validità ed efficacia la sentenza (questa sì invece passata in giudicato) che ha riconosciuto la situazione di fatto vantata dalla odierna ricorrente come meritevole di tutela possessoria reintegratoria. 5.1. Ciò perché, come fondatamente rilevato in ricorso, l’efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado non ancora passate in giudicato è limitata alle statuizioni di condanna e non si estende a quelle di accertamento. L’anticipazione dell’efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo, infatti,soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 c.p.c., trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un’esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento» (v. Cass. 10/07/2019 , n. 18572 ; 20 /0 2 / 2018, n. 4007; 18 /0 1 / 2018, n. 1211; 26/03/2009, n. 7369). 5.2. Inoltre,perché ─ e trattasi a ben vedere di rilievo preliminare e assorbente ─ l’accoglimento dell’opposizione di terzo, quand’anche passato in giudicato, non travolge rebbe il precedente giudicato formatosi tra le partioriginarie, se non nella sola parte in cui il diritto dell’opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnatacon l’opposizione di terzo (v. C ass. 25 /0 1 / 1993, n. 833; 21/02/1992, n. 2115; 14/11/1989, n. 4831; 07/02/2002, n. 1737; 17/02/2012, n. 12266); incompatibilità che nella specie non potrebbe affermarsi rispetto a quella parte della sentenza di reintegra che accerta l’illiceità dello spoglio compiuto dall’Iacp: accertamento che attribuisce di per sé stesso fondatezza alla pretesa risarcitoria susseguente. 6. Il secondo motivo resta assorbito. 7. Il terzo motivo è inammissibile.Si ricava dalla stessa prospettazione della censura che la motivazione della sentenza è ben compresa dalla ricorrente nella sua struttura logico-argomentativa, contestandosisoltanto la mancanza di adeguata giustificazione in iure, ossia la fondatezza secondo diritto , con ciò dunque muovendosi su di un piano censorio diverso da quello dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale ex art. 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. 8. Il quarto motivo è fondato. La pretesa risarcitoria trova nella specie fondamento, ex art. 2043 cod. civ.,nel fatto illecito compiuto dall’Iacp, ossia nelle modalità con le quali l’Istituto è rientrato nel possesso dell’immobile occupato dalla Cataldo, al contempo spogliandone quest’ultima: fatto, questo, integrante spoglio meritevole di tutela di reintegra , secondo accertamento giudiziale passato in giudicato e, come tale, non più suscettibile di sindacato sotto tale profilo qualificatorio. Rispetto a tale fatto costitutivo del vantato credito risarcitorio nessun rilievo impeditivo può assumere l’eventuale in sussistenza di un effettivo ius possidendi in capo alla parte illecitamente privata del possesso. Alcune precisazioni concettuali si rendono al riguardo opportune: ─ la lesione del possesso o della detenzione può provocare danni non riparabili con il mero ripristino della situazione anteriore, che si identificano sia nella diminuzione patrimoniale che la vittima subisce per il ristabilimento dello status quo antea, sia nel mancato esercizio del potere di fatto; ─ il risarcimento può però pure avere funzione sostitutiv a del recupero della situazione possessoria, nell'ipotesi in cui quest'ultimo si presenti impossibile (di fatto) per distruzione della cosa o smarrimento o perdita irrecuperabile di essa dopo lo spoglio, ovvero (giuridicamente) perché la medesima è stata alienata ad un terzo ignaro, che ne ha acquistato il possesso (arg. exart. 1169);─ in entrambi i casi la lesione del possesso che consegua ad un'attività di spoglio rilevante ai sensi dell'art. 1168cod. civ. mette in essere una tipica fattispecie di illecito extracontrattuale, a condizione che, ovviamente, il fatto materiale compiuto dal terzo si traduca in un danno effettivo per il titolare della situazione possessoria; ─ proprio su tale piano (quello cioè della possibilità di configurare un danno risarcibile conseguente alla lesione del possesso) si era in passato, nella dottrina, affacciata una tesi restrittiva (ora echeggiata dalla motivazione della sentenza impugnata) secondo la quale, essendo la tutela possessoria delineata dalla legge sotto il profilo della «mera azione» e non del diritto soggettivo, le restrizioni apportate alla situazione di fatto non potrebbero essere qualificate «ingiuste» ai sensi dell'art. 2043, non avendo il sistema lo scopo «di garantire incondizionatamente al possessore senza titolo i vantaggi economici del godimento del bene»; ─ tale tesi non ha però più ragion d’essere a fronte della ormai pacificadiversa ricostruzione del concetto di «danno ingiusto» ex art.2043 cod. civ., come danno arrecato non iure, ossia in assenza di una causa giustificativa, e risolventesi nella « lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo » (Cass. Sez. U.22/07/1999,n. 500); ─ essendo dunque ormai superato l'antico dogma dell'illecito come lesione di un diritto soggettivo assoluto, deve ritenersi acquisito che anche colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare su di una cosa un potere soltanto di fatto può, dal danneggiamento di essa, risentire un danno risarcibile, indipendentemente dall'esistenza del diritto all'esercizio di quel potere (v. in tal senso già Cass. 24/02/1981, n. 1131 secondo cui «qualsiasi possessore o detentore può, agendo in possessorio a tutela del suo rapporto col bene, chiedere anche il ristoro dei danni determinati dall'attività illecita del terzo», giacché «l'azione di responsabilità extracontrattuale non postula necessariamente una identità tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà o di godimento», con la conseguenza che nel giudizio risarcitorio non è necessario per l'attore dimostrare il suo diritto sul bene, ma è sufficiente dimostrare di trovarsi in una relazione di fatto con la cosa e di avere subito un danno patrimoniale per la mancata disponibilità di essa; v. anche, conff., Cass. 14 /0 5 / 1979, n. 2780 ; 14 /0 5 / 1993, n. 5485; 29/01/2014, n. 1964, in motivazione); ─ ne discende anche che alcun rilievo impeditivo può nemmeno avere la pretesa della nuova assegnataria di ottenere il pieno godimento dell’immobile a lei successivamente locato: trattandosi di pretesa derivata la stessa non varrebbe di per sé a rendere meno illecita l’azione spoliatrice dell’Iacp ed a privare dunque di fondamento la conseguente pretesa risarcitoria; ─ il diritto dell’Iacp sul bene, e quello derivato della nuova locataria,agiscono sul diverso e non incompatibile terreno della tutela petitoria; ─ entrambi, in particolare, rimangono tutelabili con azioni reali o personali di rilascio del bene, pur tenendo ferma la riconosciuta illiceità dello spoglio in precedenza compiuto dall’ente proprietario e salvi gli effetti dell’eventuale mala fede del possessore, che rimane possibile far valere al fine di ottenere, in seno ad eventualegiudizio di rivendica, la restituzione del bene o il controvalore di questo, insieme con i frutti dovuti per legge dal possessore di mala fede (v. Cass.12/05/1987, n. 4367). 9. In accoglimento, dunque, del primo e del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo; assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo