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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2026

Cassazione n. 25251/2026

Testo disponibile della fonte

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o di Palermo, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale p.t.-resistente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 2121/2025 del 17/3/2025, non notificata;udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA], inquiescenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], proponeva ricorso dinanzi la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Agrigento avverso il silenzio rifiuto oppostodall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, sull’istanzadel 12-[OSCURATO:DATA_NASCITA], diretta ad ottenere il rimborso dei maggiori importitrattenuti a titolo di pagamento IRPEF sull’indennità di buonuscita, pari ad€ 5.935,30, oltre interessi.2.

La Corte di giustizia di primo grado di Agrigento, con sentenza n.255/2022 del 24/2/2022, in accoglimento del ricorso proposto, dichiaravaNumero registro generale 10331/2025Numero sezionale 5237/2026Numero di raccolta generale 25251/2026Data pubblicazione 12/09/2026il diritto del ricorrente a percepire il rimborso di € 5.935,30, oltre interessie condannava l’Agenzia soccombente al pagamento delle spese di lite,liquidate in € 600,00, oltre I.V.A. e contributi, se dovuti.3.

La Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia accoglieva invecel’appello dell’Agenzia delle Entrate, rigettando le pretese avanzate nelprimo grado del giudizio e disponendo la compensazione delle speseprocessuali.4.

Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione basato su di un unico motivo.5.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.6.

Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsaapplicazione art. 44 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c..».

Assume, al riguardo, che ladecisone impugnata è censurabile, per avere la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado deciso nel merito l’impugnazione nonostantela rinuncia all’appello formalizzata dall’appellante.

Ed invero,l’Amministrazione finanziaria dichiarava di rinunciare all’appello propostoavverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diAgrigento n. 255/2022, con atto notificato a mezzo PEC il 27/2/2025 edepositato nel fascicolo telematico in pari data e l’odierno ricorrente, conmemoria depositata il 5/3/2025, dichiarava di accettare la rinuncia e siassociava alla richiesta di declaratoria di estinzione del procedimento,chiedendo la condanna alla refusione delle spese di lite.

Nonostante latempestività della rinuncia, notificata e depositata agli atti del giudizioprima della trattazione della controversia, fissata per il 10/3/2025, ilgiudice di appello, oltrepassando le richieste delle parti e noncurante delleNumero registro generale 10331/2025Numero sezionale 5237/2026Numero di raccolta generale 25251/2026Data pubblicazione 12/09/2026stesse, riformava la decisione impugnata, rigettando la pretesa avanzatanel primo grado del giudizio e disponendo la compensazione delle speseprocessuali.

Pertanto, la decisione impugnata risulterebbe emessa inviolazione dell’art. 44 del Dlgs 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., in quantola rinuncia agli atti o all’azione determina l’estinzione del giudizio.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

L’amministrazione finanziaria appellante comunicava all’appellato edepositava in giudizio dichiarazione di rinuncia all’appello ex artt. 60 e 44del decreto legislativo n. 546/92, chiedendo di voler dichiararel’estinzione del giudizio con la compensazione delle spese processuali, exart. comma 2 dell’art. 15 del d.lgs. 546, dato il mutato orientamentogiurisprudenziale in materia.1.3.

Risulta inoltre che l’appellato, odierno ricorrente, dichiarava diaccettare la rinuncia, instando però per la condanna al pagamento dellespese processuali.1.4.

La CGT-2, per come si evince chiaramente dalla motivazione, non hafatto alcun cenno alla rinuncia della parte appellante ed all’accettazionedella parte appellata ed ha deciso il merito della causa, senza prendere inesame le richieste delle parti, ai fini della verifica dei presupposti di cuiall’art. 44 del decreto legislativo n. 546/1992.2.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata, con rinvioalla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame,oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame, oltreche per liquidare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Palermo, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale p.t.-resistente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 2121/2025 del 17/3/2025, non notificata;udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA], inquiescenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], proponeva ricorso dinanzi la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Agrigento avverso il silenzio rifiuto oppostodall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, sull’istanzadel 12-[OSCURATO:DATA_NASCITA], diretta ad ottenere il rimborso dei maggiori importitrattenuti a titolo di pagamento IRPEF sull’indennità di buonuscita, pari ad€ 5.935,30, oltre interessi.2. La Corte di giustizia di primo grado di Agrigento, con sentenza n.255/2022 del 24/2/2022, in accoglimento del ricorso proposto, dichiaravaNumero registro generale 10331/2025Numero sezionale 5237/2026Numero di raccolta generale 25251/2026Data pubblicazione 12/09/2026il diritto del ricorrente a percepire il rimborso di € 5.935,30, oltre interessie condannava l’Agenzia soccombente al pagamento delle spese di lite,liquidate in € 600,00, oltre I.V.A. e contributi, se dovuti.3. La Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia accoglieva invecel’appello dell’Agenzia delle Entrate, rigettando le pretese avanzate nelprimo grado del giudizio e disponendo la compensazione delle speseprocessuali.4. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione basato su di un unico motivo.5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.6. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsaapplicazione art. 44 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c..». Assume, al riguardo, che ladecisone impugnata è censurabile, per avere la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado deciso nel merito l’impugnazione nonostantela rinuncia all’appello formalizzata dall’appellante. Ed invero,l’Amministrazione finanziaria dichiarava di rinunciare all’appello propostoavverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diAgrigento n. 255/2022, con atto notificato a mezzo PEC il 27/2/2025 edepositato nel fascicolo telematico in pari data e l’odierno ricorrente, conmemoria depositata il 5/3/2025, dichiarava di accettare la rinuncia e siassociava alla richiesta di declaratoria di estinzione del procedimento,chiedendo la condanna alla refusione delle spese di lite. Nonostante latempestività della rinuncia, notificata e depositata agli atti del giudizioprima della trattazione della controversia, fissata per il 10/3/2025, ilgiudice di appello, oltrepassando le richieste delle parti e noncurante delleNumero registro generale 10331/2025Numero sezionale 5237/2026Numero di raccolta generale 25251/2026Data pubblicazione 12/09/2026stesse, riformava la decisione impugnata, rigettando la pretesa avanzatanel primo grado del giudizio e disponendo la compensazione delle speseprocessuali. Pertanto, la decisione impugnata risulterebbe emessa inviolazione dell’art. 44 del Dlgs 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., in quantola rinuncia agli atti o all’azione determina l’estinzione del giudizio.1.1. Il motivo è fondato.1.2. L’amministrazione finanziaria appellante comunicava all’appellato edepositava in giudizio dichiarazione di rinuncia all’appello ex artt. 60 e 44del decreto legislativo n. 546/92, chiedendo di voler dichiararel’estinzione del giudizio con la compensazione delle spese processuali, exart. comma 2 dell’art. 15 del d.lgs. 546, dato il mutato orientamentogiurisprudenziale in materia.1.3. Risulta inoltre che l’appellato, odierno ricorrente, dichiarava diaccettare la rinuncia, instando però per la condanna al pagamento dellespese processuali.1.4. La CGT-2, per come si evince chiaramente dalla motivazione, non hafatto alcun cenno alla rinuncia della parte appellante ed all’accettazionedella parte appellata ed ha deciso il merito della causa, senza prendere inesame le richieste delle parti, ai fini della verifica dei presupposti di cuiall’art. 44 del decreto legislativo n. 546/1992.2. In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata, con rinvioalla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame,oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame, oltreche per liquidare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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