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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:432
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61991J0123 - IT Avis juridique important | 61991J0123 SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 12 NOVEMBRE 1992. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - GERMANIA. - [OSCURATO:PERSONA] 27 SETTEMBRE 1968 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ART. 27, PUNTO

2. - CAUSA C-123/91. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-05661 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Riconoscimento ed esecuzione ° Motivi di diniego ° [OSCURATO:PERSONA] giudiziale non notificata o irregolarmente notificata al convenuto contumace ° [OSCURATO:PERSONA] che non si sia avvalso dei rimedi giurisdizionali previsti nello Stato in cui è stata emessa la decisione dopo essere venuto a conoscenza della decisione contumaciale ° Diniego di riconoscimento ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 27, punto 2)

[OSCURATO:PERSONA]

L' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev' essere interpretato nel senso che esso osta a che una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente venga riconosciuta in un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-123/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

e

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978 (GU L 304, pag. 1; in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"), LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori C.N.

Kakouris, presidente di sezione, M. Diez de Velasco e P.J.G.

Kapteyn, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: H.A.

Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: ° per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Karlsruhe; ° per la [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Duesseldorf; ° per il governo tedesco, dal signor C. Boehmer, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla signorina S. [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente; ° per la Commissione, dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv.

A. Boehlke, del foro di Francoforte, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione all' udienza dell' 11 giugno 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 luglio 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 4 aprile 1991, pervenuta in cancelleria il successivo 26 aprile, il [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a questa Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 27, punto 2, della detta convenzione, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978 (GU L 304, pag. 1; in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"). 2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in Duesseldorf, nella Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), e la [OSCURATO:PERSONA], con sede in Londra (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"). 3 Dal fascicolo emerge che la [OSCURATO:PERSONA] intende fare eseguire nella Repubblica federale di Germania una sentenza contumaciale pronunciata nel [OSCURATO:PERSONA], il 15 dicembre 1989, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice, Queen' s [OSCURATO:PERSONA], con cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a pagarle una somma di denaro. 4 La domanda giudiziale, che ha portato alla sentenza di cui trattasi, era stata trasmessa dalle competenti autorità del [OSCURATO:PERSONA] al giudice competente della Repubblica federale di Germania ai fini della notifica ai sensi dell' art. 5, lett. a), della Convezione dell' Aia 15 novembre 1965, relativa alla notifica e alla comunicazione all' estero degli atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile e commerciale. 5 [OSCURATO:PERSONA] di Duesseldorf, autorità competente nella Repubblica federale di Germania, disponeva allora la notifica per posta.

Non avendo trovato nessuno nella sede della [OSCURATO:PERSONA], la postina depositava gli atti da notificare presso l' ufficio postale competente e certificava di aver lasciato una comunicazione scritta circa detto deposito all' indirizzo della destinataria, secondo le modalità di distribuzione della corrispondenza ordinaria (notifica non in mani proprie ai sensi dell' art. 182 del codice di procedura civile tedesco).

In base a detta certificazione l' [OSCURATO:PERSONA] di Duesseldorf attestava la regolare esecuzione della notifica con indicazione del deposito effettuato. 6 Su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 21 febbraio 1990, il Landgericht di Duesseldorf disponeva che la sentenza fosse munita di formula esecutiva. 7 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso questa ordinanza dinanzi all' Oberlandesgericht di Duesseldorf, sostenendo che la domanda giudiziale non le era stata notificata nelle forme richieste dal diritto tedesco e asserendo, con dichiarazione giurata, di non aver avuto conoscenza né dell' avviso di deposito della postina né del suddetto atto di citazione.

Il 14 maggio 1990 l' Oberlandesgericht respingeva l' opposizione. 8 [OSCURATO:PERSONA] presentava allora un Rechtsbeschwerde (ricorso in cassazione) avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA].

Nell' analisi della causa questo organo giurisdizionale constatava l' invalidità della notifica della domanda giudiziale alla quale si applica, ai sensi dell' art. 5, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] dell' Aia, il diritto civile tedesco, in quanto diritto dello Stato in cui era stata richiesta la notifica. [OSCURATO:PERSONA] precisava che una notifica non in mani proprie poteva essere effettuata regolarmente nei confronti della debitrice solo nel domicilio privato del suo amministratore e non nella sede della debitrice. 9 Ciò considerato, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se una decisione ai sensi dell' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non venga riconosciuta qualora il convenuto sia rimasto contumace e la domanda giudiziale gli sia stata notificata in maniera non comprovabile o, in ogni caso, irregolarmente, benché il convenuto stesso abbia avuto conoscenza della decisione adottata e non abbia contro quest' ultima interposto alcun gravame di per sé ammissibile in base all' ordinamento processuale dello Stato in cui la decisione è stata resa". 10 Per una ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 11 Con la questione pregiudiziale il giudice nazionale intende in sostanza accertare se l' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vada interpretato nel senso che esso osta a che una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente venga riconosciuta in un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata regolarmente notificata al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata ma non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata. 12 Per risolvere tale questione occorre innanzi tutto ricordare che l' art. 27 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] elenca le condizioni cui è subordinato in uno Stato contraente il riconoscimento di decisioni pronunciate in un altro Stato contraente.

Secondo il punto 2 del suddetto articolo il riconoscimento dev' essere negato "se la domanda giudiziale non è stata notificata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese". 13 Si deve poi rilevare che nella sentenza 3 luglio 1990, causa C-305/88, Lancray (Racc. pag.

I-2725, punto 18 della motivazione), la Corte ha considerato che la regolarità della notifica e l' obbligo di notificare l' atto in tempo utile costituiscono garanzie distinte e cumulative per il convenuto contumace.

Di conseguenza, l' assenza di una di queste due garanzie è sufficiente perché il riconoscimento di una decisione straniera sia rifiutato. 14 Da questa giurisprudenza discende che una decisione pronunciata in contumacia in uno Stato contraente non dev' essere riconosciuta in un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace. 15 Questa interpretazione non può essere invalidata dal fatto che il convenuto ha avuto cognizione della decisione contumaciale e non ha esperito i rimedi giurisdizionali predisposti dalle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata. 16 Infatti, tale ragionamento difficilmente potrebbe conciliarsi con il testo e con lo scopo dell' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 17 Dal testo della norma summenzionata risulta che la notifica regolare e tempestiva della domanda giudiziale al convenuto è prescritta dalla suddetta norma per il riconoscimento di questa decisione in uno Stato contraente. 18 Occorre anche ricordare che, come la Corte ha affermato nella sentenza 16 giugno 1981, causa 166/80, Klomps (Racc. pag. 1593, punto 9 della motivazione), l' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di tutelare i diritti della difesa e di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della convenzione qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine. 19 Al riguardo è opportuno sottolineare che, come risulta dalla norma di cui trattasi, il momento pertinente affinché il convenuto possa presentare le proprie difese è quello della proposizione della domanda.

La possibilità di impugnare successivamente una sentenza contumaciale, già resa esecutiva, non può costituire un rimedio equivalente ad una difesa prima della decisione. 20 Infatti, come rileva a buon diritto il giudice a quo, qualora sia stata emessa una decisione esecutiva, il convenuto può eventualmente ottenere la sospensione dell' esecuzione di questa decisione solo a condizioni più difficili e può inoltre incontrare difficoltà d' ordine procedurale.

Le possibilità di difesa di un convenuto contumace sono quindi sensibilmente ridotte.

Orbene, tale conseguenza contrasterebbe lo scopo della norma considerata. 21 Dall' insieme delle considerazioni che precedono emerge che il riconoscimento in uno Stato contraente di una decisione contumaciale pronunciata in un altro Stato contraente dev' essere negato quando la domanda giudiziale non è stata regolarmente notificata al convenuto, indipendentemente dal fatto che questi abbia avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali a sua disposizione. 22 La questione sollevata dal giudice nazionale va quindi risolta dichiarando che l' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che esso osta a che una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente venga riconosciuta in un altro Stato contraente, quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata. [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese Sulle spese 23 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 4 aprile 1991, dichiara: L' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che esso osta a che una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente venga riconosciuta in un altro Stato contraente, quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991J0123 - IT Avis juridique important | 61991J0123 SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 12 NOVEMBRE 1992. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - GERMANIA. - [OSCURATO:PERSONA] 27 SETTEMBRE 1968 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ART. 27, PUNTO 2. - CAUSA C-123/91. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-05661 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Riconoscimento ed esecuzione ° Motivi di diniego ° [OSCURATO:PERSONA] giudiziale non notificata o irregolarmente notificata al convenuto contumace ° [OSCURATO:PERSONA] che non si sia avvalso dei rimedi giurisdizionali previsti nello Stato in cui è stata emessa la decisione dopo essere venuto a conoscenza della decisione contumaciale ° Diniego di riconoscimento ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 27, punto 2) [OSCURATO:PERSONA] L' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev' essere interpretato nel senso che esso osta a che una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente venga riconosciuta in un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-123/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978 (GU L 304, pag. 1; in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"), LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: ° per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Karlsruhe; ° per la [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Duesseldorf; ° per il governo tedesco, dal signor C. Boehmer, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla signorina S. [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente; ° per la Commissione, dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. A. Boehlke, del foro di Francoforte, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione all' udienza dell' 11 giugno 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 luglio 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 4 aprile 1991, pervenuta in cancelleria il successivo 26 aprile, il [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a questa Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 27, punto 2, della detta convenzione, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978 (GU L 304, pag. 1; in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"). 2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in Duesseldorf, nella Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), e la [OSCURATO:PERSONA], con sede in Londra (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"). 3 Dal fascicolo emerge che la [OSCURATO:PERSONA] intende fare eseguire nella Repubblica federale di Germania una sentenza contumaciale pronunciata nel [OSCURATO:PERSONA], il 15 dicembre 1989, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice, Queen' s [OSCURATO:PERSONA], con cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a pagarle una somma di denaro. 4 La domanda giudiziale, che ha portato alla sentenza di cui trattasi, era stata trasmessa dalle competenti autorità del [OSCURATO:PERSONA] al giudice competente della Repubblica federale di Germania ai fini della notifica ai sensi dell' art. 5, lett. a), della Convezione dell' Aia 15 novembre 1965, relativa alla notifica e alla comunicazione all' estero degli atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile e commerciale. 5 [OSCURATO:PERSONA] di Duesseldorf, autorità competente nella Repubblica federale di Germania, disponeva allora la notifica per posta. Non avendo trovato nessuno nella sede della [OSCURATO:PERSONA], la postina depositava gli atti da notificare presso l' ufficio postale competente e certificava di aver lasciato una comunicazione scritta circa detto deposito all' indirizzo della destinataria, secondo le modalità di distribuzione della corrispondenza ordinaria (notifica non in mani proprie ai sensi dell' art. 182 del codice di procedura civile tedesco). In base a detta certificazione l' [OSCURATO:PERSONA] di Duesseldorf attestava la regolare esecuzione della notifica con indicazione del deposito effettuato. 6 Su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 21 febbraio 1990, il Landgericht di Duesseldorf disponeva che la sentenza fosse munita di formula esecutiva. 7 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso questa ordinanza dinanzi all' Oberlandesgericht di Duesseldorf, sostenendo che la domanda giudiziale non le era stata notificata nelle forme richieste dal diritto tedesco e asserendo, con dichiarazione giurata, di non aver avuto conoscenza né dell' avviso di deposito della postina né del suddetto atto di citazione. Il 14 maggio 1990 l' Oberlandesgericht respingeva l' opposizione. 8 [OSCURATO:PERSONA] presentava allora un Rechtsbeschwerde (ricorso in cassazione) avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. Nell' analisi della causa questo organo giurisdizionale constatava l' invalidità della notifica della domanda giudiziale alla quale si applica, ai sensi dell' art. 5, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] dell' Aia, il diritto civile tedesco, in quanto diritto dello Stato in cui era stata richiesta la notifica. [OSCURATO:PERSONA] precisava che una notifica non in mani proprie poteva essere effettuata regolarmente nei confronti della debitrice solo nel domicilio privato del suo amministratore e non nella sede della debitrice. 9 Ciò considerato, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se una decisione ai sensi dell' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non venga riconosciuta qualora il convenuto sia rimasto contumace e la domanda giudiziale gli sia stata notificata in maniera non comprovabile o, in ogni caso, irregolarmente, benché il convenuto stesso abbia avuto conoscenza della decisione adottata e non abbia contro quest' ultima interposto alcun gravame di per sé ammissibile in base all' ordinamento processuale dello Stato in cui la decisione è stata resa". 10 Per una ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 11 Con la questione pregiudiziale il giudice nazionale intende in sostanza accertare se l' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vada interpretato nel senso che esso osta a che una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente venga riconosciuta in un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata regolarmente notificata al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata ma non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata. 12 Per risolvere tale questione occorre innanzi tutto ricordare che l' art. 27 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] elenca le condizioni cui è subordinato in uno Stato contraente il riconoscimento di decisioni pronunciate in un altro Stato contraente. Secondo il punto 2 del suddetto articolo il riconoscimento dev' essere negato "se la domanda giudiziale non è stata notificata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese". 13 Si deve poi rilevare che nella sentenza 3 luglio 1990, causa C-305/88, Lancray (Racc. pag. I-2725, punto 18 della motivazione), la Corte ha considerato che la regolarità della notifica e l' obbligo di notificare l' atto in tempo utile costituiscono garanzie distinte e cumulative per il convenuto contumace. Di conseguenza, l' assenza di una di queste due garanzie è sufficiente perché il riconoscimento di una decisione straniera sia rifiutato. 14 Da questa giurisprudenza discende che una decisione pronunciata in contumacia in uno Stato contraente non dev' essere riconosciuta in un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace. 15 Questa interpretazione non può essere invalidata dal fatto che il convenuto ha avuto cognizione della decisione contumaciale e non ha esperito i rimedi giurisdizionali predisposti dalle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata. 16 Infatti, tale ragionamento difficilmente potrebbe conciliarsi con il testo e con lo scopo dell' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 17 Dal testo della norma summenzionata risulta che la notifica regolare e tempestiva della domanda giudiziale al convenuto è prescritta dalla suddetta norma per il riconoscimento di questa decisione in uno Stato contraente. 18 Occorre anche ricordare che, come la Corte ha affermato nella sentenza 16 giugno 1981, causa 166/80, Klomps (Racc. pag. 1593, punto 9 della motivazione), l' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di tutelare i diritti della difesa e di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della convenzione qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine. 19 Al riguardo è opportuno sottolineare che, come risulta dalla norma di cui trattasi, il momento pertinente affinché il convenuto possa presentare le proprie difese è quello della proposizione della domanda. La possibilità di impugnare successivamente una sentenza contumaciale, già resa esecutiva, non può costituire un rimedio equivalente ad una difesa prima della decisione. 20 Infatti, come rileva a buon diritto il giudice a quo, qualora sia stata emessa una decisione esecutiva, il convenuto può eventualmente ottenere la sospensione dell' esecuzione di questa decisione solo a condizioni più difficili e può inoltre incontrare difficoltà d' ordine procedurale. Le possibilità di difesa di un convenuto contumace sono quindi sensibilmente ridotte. Orbene, tale conseguenza contrasterebbe lo scopo della norma considerata. 21 Dall' insieme delle considerazioni che precedono emerge che il riconoscimento in uno Stato contraente di una decisione contumaciale pronunciata in un altro Stato contraente dev' essere negato quando la domanda giudiziale non è stata regolarmente notificata al convenuto, indipendentemente dal fatto che questi abbia avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali a sua disposizione. 22 La questione sollevata dal giudice nazionale va quindi risolta dichiarando che l' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che esso osta a che una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente venga riconosciuta in un altro Stato contraente, quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata. [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese Sulle spese 23 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 4 aprile 1991, dichiara: L' art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che esso osta a che una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente venga riconosciuta in un altro Stato contraente, quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata.
Sentenza Corte di giustizia UE/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris