CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22068/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12251/2023 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto inCatania, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14 presso studio Pogliese; –controricorrente – Oggetto: IVA –sisma Sicilia avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 9996/17/22 , depositata il 28 novembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 8244/17/15 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] contro la cartella di pagamento IVA 2005. La CTR osservava in particolare che alla società contribuente era spettante l’agevolazione conseguente agli eventi vulcanici del 2002 e quindi il pagamento rateale dell’originario debito tributario, costituendone novazione, ed affermava quindi che ciò impediva l’emissione della cartella esattoriale impugnata, non essendo comunque la somma in contesto nemmeno recuperabile quale aiuto di Stato, tenuto conto del tempo trascorso. Avverso la decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente. Considerato che: Con l’unico motivo proposto-ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 1, comma 1011, legge 296/2006, 107-108, TFUE, della decisione della Commissione UE 2016/1995 Final , dell’ordinanza della Corte di giustizia UE del 15 luglio 2015, C- 82/14, poiché la CTR ha riconosciuto la compatibilità unionale dell’agevolazione di cui alla prima disposizione legislativa evocata, essenzialmente basandosi sul tempo decorso dal suo concreto riconoscimento e quindi affermandone la non recuperabilità quale aiuto di Stato, senza tuttavia valutare la sussistenza del presupposto dell’applicabilità del regolamento de minimis. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del mezzo per difetto di autosufficienza, posto che l’articolazione dello stesso consente di apprezzare gli elementi di fatto essenziali sui quali si basa. Ciò posto, la censura è fondata. Bisogna anzitutto evidenziare che la questione giuridica posta non implica affatto una modifica dell’oggetto del processo/del giudizio, trattandosi di valutare in diritto il contesto di fatto, che nel caso di specie e per quanto ancora qui rileva, pacificamentre riguarda l’agevolazione del 90% dell’IVA per le annualità previste dall’art. 1, comma 1011, legge 296/2006. Su tale questione va ribadito il consolidato principio di diritto che «Le agevolazioni fiscali previste in favore di persone colpite da calamità naturali non sono applicabili in materia di IVA, in quanto il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme corrisposte non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea»(ex multis, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17563 del 04/07/2018, Rv. 649639 -01). A fronte di questa univoca interpretazione, peraltro cogentemente ancorata al diritto unionale (normativa, prassi e giurisprudenza), è del tutto irrilevante che nel caso di specie non si tratti dell'impugnazione del diniego di un'istanza di rimborso, ma dell'impugnazione di una cartella esattoriale, peraltro del tutto legittima nella forma di iscrizione immediata a ruolo ex artt. 36 bis, dPR 633/1972, 54 bis, dPR 633/1972. Nemmeno si comprende l'argomento in diritto del giudice tributario di appello circa l'irrecuperabilità dell' aiuto di Stato de quo per ultradecennalità. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito va respinto il ricorso introduttivo della lite. Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate, vertendosi in una casistica giurisprudenziale evolutasi nel tempo. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta i