CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 dicembre 2021
Cassazione n. 22378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 30213-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controrlco=rente - avverso la sentenza n. 629/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/10/2020 R.G.N. 517/2020; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 30213/2020 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 629/2020, pubblicata il 13 ottobre 2020, la Corte di appello di Lecce ha respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione c:on lettera del 25 maggio 2017, all'esito di giudizio penale, per fatti commessi dalla Orlando nel 2007 in qualità di Ufficiale di riscossione incaricata di svolgere procedure esecutive. 2. In particolare, la Corte territoriale, sulla scorta degli atti penali, ha ritenuto dimostrato uno degli addebiti contestati, consistito nell'avere soppresso un verbale di pignoramento a richiesta di un terzo estraneo, mentre le circostanze riferite dalla dipendente riguardo a tale episodio in sede disciplinare erano rimaste sfornite di prova, non avendo la Orlando formulato alcun capitolo che le potesse eventualmente confermare. 3. La Corte di appello ha inoltre osservato, quanto alla tempestività della contestazione, che il datore di lavoro, nel rinviare la valutazione dei fatti alle risultanze del procedimento penale, aveva di ciò dato comunicazione alla dipendente, in applicazione dell'art. 35 del C.C.N.L. 9 aprile 2008 per i dipendenti di Equitalia. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Orlando con tre motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito l'Agenzia con controricorso. 5. Il Procuratore Generale ha presentato proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 6. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e degli artt. 1418 e 2119 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente si duole del mancato rilievo, da parte della Corte di appello, della illegittimità dell'art. 35 C.C.N.L. 9 aprile 2008 per i dipendenti di Equitalia: in particolare, sul rilievo che gli illeciti oggetto di valutazione in sede disciplinare si erano verificati nel novembre 2007, mentre la contestazione e il licenziamento le erano stati comunicati nel febbraio e nel maggio 2017 (a seguito della sentenza n. 2306/2016 del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione), la ricorrente assume che la norma collettiva, consentendo al datore di lavoro di rinviare la valutazione dei fatti, che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, all'esito delle risultanze anche non definitive del procedimento penale, si porrebbe in contrasto con il principio di tempestività del licenziamento per giusta causa.7. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che per l'addebito ritenuto fondato la ricorrente avrebbe dovuto provare quanto dedotto nelle sue giustificazioni, mentre erano fatti pacifici, in quanto mai contestati dalla controparte, sia l'avvenuta comunicazione al preposto [OSCURATO:PERSONA] delle minacce subite, sia l'assenza del verbale di pignoramento che nella ricostruzione dell'Agenzia sarebbe stato strappato. 8. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 I. 15 luglio 1966, n. 604, dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 132, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte affermato che il datore di lavoro aveva assolto l'onere della prova della giustificatezza del recesso mediante l'accusa penale basata su intercettazioni telefoniche, che, tuttavia, non erano state riportate in sentenza, neanche in modo conciso. 9. Il primo motivo non può essere accolto. 10. L'art. 35 C.C.N.L. 9 aprile 2008 per i dipendenti di Equitalia dispone: - al comma 2, che "Qualora l'azienda in relazione a quanto previsto dall'art. 75, lett. c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al lavoratore interessato"; - al comma 3, che "L'azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del lavoratore interessato per motivi cautelari"; - al comma 4, che "L'allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al lavoratore interessato e può essere mantenuto dall'azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale"; - al comma 5, che "La circostanza che il lavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari vi venga poi riammesso dall'azienda, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal 2° comma". 11. Il giudice di appello ha ricostruito la complessa vicenda di cui è causa nei suoi snodi essenziali e, in particolare, rilevato - con accertamento di fatto esente da censure - che "nei menzionati provvedimenti datoriali di sospensione/riammissione il datore di lavoro, ex art. 35 CCNL inter partes, ha espressamente riservato la possibilità di valutare disciplinarmente i fatti oggetto del procedimento penale all'esito - anche non definitivo - del medesimo procedimento" (cfr. sentenza impugnata, p. 3). 12. Su tale premessa la sentenza di appello si sottrae alla critica che con il motivo ora in esame le viene rivolta. 13. Il principio di immediatezza della contestazione e del licenziamento, rispetto ai fatti disciplinarmente rilevanti, trova infatti giustificazione, secondo ripetuto insegnamento di questa Corte, in due essenziali e concorrenti valori, riconducibili al generale obbligo del datore di lavoro di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esercizio del potere disciplinare: e cioè, da un lato, l'esigenza di consentire al lavoratore incolpato l'effettivo esercizio del diritto di difesa mediante l'allestimento dei materiale difensivo; dall'altro, la considerazione del "giusto affidamento" del prestatore di lavoro, nel caso di ritardo nella contestazione, sul fatto che la condotta incriminabile possa non avere effettivamente rivestito una connotazione disciplinare, dato che l'esercizio del potere ex art. 7 I. n. 300/1970 non è un obbligo per il datore di lavoro bensì una facoltà e che è "giusta causa" di recesso quella che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (cfr. Cass. n. 16754/2003, fra le molte). 14. Entrambi i valori in questione non risultano compromessi o lesi in alcun modo nella specie, poiché la ricorrente ha potuto (e dovuto), nell'ambito del procedimento penale, svolgere le attività difensive ritenute più opportune nel proprio interesse; né ha potuto maturare un qualche affidamento su di una ipotetica acquiescenza da parte del datore di lavoro, i provvedimenti di sospensione/riammissione adottati da quest'ultimo, in parallelo alla sequenza degli atti del procedimento penale, espressamente ponendo la riserva di compiere una valutazione disciplinare dei fatti in esito alla conclusione del procedimento penale (come poi tempestivamente avvenuto). 15. D'altra parte, il c. 5 dell'art. 35 cit. prevede che, ove venga data la comunicazione di cui al precedente comma 2 (e cioè la comunicazione al dipendente della volontà datoriale di rinviare la valutazione sul piano disciplinare alle risultanze del procedimento penale), gli effetti della stessa comunicazione restino immutati, in caso di riammissione in servizio del dipendente: ciò che, al tempo stesso, assicura chiarezza e coerenza al dettato della norma e costituisce ulteriore momento di tutela dell'affidamento del prestatore di lavoro. 16. Anche il secondo e il terzo motivo non possono trovare accoglimento. 17. Quanto al secondo, se ne deve rilevare l'inammissibilità, poiché, per entrambi i fatti che si assumono pacifici, non è chiarito, nell'inosservanza del requisito di cui all'art. 366, comma 1°, n. 6 cod. proc. civ., se vi sia stata non contestazione della controparte, nei termini previsti dall'art. 115 cod. proc. civ., non essendo riportato al riguardo alcun atto difensivo della resistente, quanto meno nei punti o passaggi rilevanti. 18. Si deve peraltro osservare che l'Agenzia, attraverso il richiamo al capo di imputazione con cui la dipendente è stata tratta a giudizio, ha fatto propria una ricostruzione fattuale e adottato una linea difensiva che risulta palesemente incompatibile con l'ipotizzata non contestazione delle circostanze indicate. 19. Non è dato, pertanto, riscontrare alcuna violazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. nella sentenza impugnata, la quale ha posto in evidenza come la contestazione disciplinare, in relazione al fatto addebitato sub 3, trovasse idonea dimostrazione nei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, oltre che nella condotta stessa della Orlando, avendo la stessa continuato a intrattenere rapporti cordiali con la persona che l'avrebbe minacciata.20. A fronte di tali evidenze risulta corretta e adeguatamente motivata la decisione, alla quale è pervenuta la Corte di appello, anche sul condivisibile rilievo della mancanza di capitoli di prova e dell'indicazione di testi che potessero offrire i necessari riscontri alla versione difensiva resa in sede disciplinare. 21. Quanto al terzo motivo di ricorso, ne è palese l'infondatezza, non configurandosi, ai fini della completezza della motivazione, la necessità di una esposizione o trascrizione dei contenuti delle intercettazioni telefoniche, che la sentenza abbia richiamato a sostegno delle proprie conclusioni di merito, allorquando, come nel caso di specie, di essi la parte abbia già acquisito piena conoscenza nella sede del processo penale. 22. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 24. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre szese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se