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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 35305/2023

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el ruolo generale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, in persona de i commissari straordinari, rappresentati e difesi (a seguito della rinuncia dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Autilia), giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], colquale elettivamente si domicilia no in Roma, alla via di Ripetta, n. 142, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società italiana elettronica, n persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in Roma, alla via Flaminia, n. 135, elettivamente si domicilia Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di applicazione.RG n. 11344/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore -controricorrente- per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna , depositato in data9 marzo 2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] -S.I.E.L. chiese di essere ammessa al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]: in prededuzione per la somma di euro 619.177,77 a titolo di canoni di affitto d’azienda, comprensivi di iva,maturati dalla data di apertura della procedura a quella di presentazione della domanda; in via privilegiata, ex art. 2764 c.c., per la somma di euro 116.510,97 per canoni non versati in data precedente all’apertura della procedura; in via chirografaria per l’iva dovuta sudetti canoni e pe r ulteriori € 3.340,16 oltre iva a titolo di riaddebito per danni.

Per ciò che nella presente sede ancora interessa, i [OSCURATO:PERSONA] ritennero estinto per compensazione il credito di S.I.E.L. sorto nel corso della procedura sino alla concorrenza di quello , di complessivi euro 422.918,58,vantato da ll’impresa in A.S. nei suoi confronti; ammisero pertanto al passivo in prededuzione un credito della società di euro 196.151,79.

L’opposizione proposta da S.I.E.L contro il decreto di esecutività dello stato passivo è stata accolta dal Tribunale di Bologna con decreto del 9 marzo 2018.

Il giudice del merito ha ritenuto che, stante il disposto dell’art. 56 l. fall, la compensazione possa operare solo in relazione a lle contrapposte posizioni obbligatorie del creditore e dell’imprenditore insolvente che rinvengano reciprocamente il proprio fatto genetico o in epoca anteriore o in epoca posteriore all’apertura della procedura concorsuale; ha escluso, per contro, che i crediti vantati da un soggetto nei diretti confronti dell’impresa insolvente (cioè i crediti RG n. 11344/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore sorti in corso di procedura) possano essere compensati con i crediti maturati nei suoi confronti dalla medesima impresa allorché era ancora in bonis, per difetto del requisito dell’identità soggettiva di una delle parti del rapporto.

Pertanto, rilevato che nella specie i crediti maturati dall’A.S. verso S.I.E.L. ammontavano a soli euro 51.030,79 e ritenuta operante entro tale limite la compensazione, ha ammesso in prededuzione il creditodell’opponente sorto in corso di procedura nella misura di euro 568.14 6,98, afferma ndo che restava a carico della stessa il debito che aveva accumulato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in boniseccedente i suoi contrapposti crediti da canoni maturati anteriormente alla sottoposizione della società all’amministrazione straordinaria, pari ad 222.822,18.

Contro questo decreto propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria per ottenerne la cassazione, che affida a due motivie illustra con memoria, cui [OSCURATO:SOCIETA]. risponde con controricorso.

Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria lamenta la violazione o errata applicazione dell’art. 56 l.fall., degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., nonché dei principi in materia di compensazione, là dove il tribunale ha escluso che il credito maturato dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria prima dell’apertura della procedura potesse essere compensato con i crediti prededucibilimaturati dalla S.I.E.L. successivamente all’apertura dell’amministrazione straordinaria.

Ad avviso della ricorrente la disciplina della compensazione fallimentare si riferisce al solo creditore che propone istanza d’insinuazione al passivo, mentre all’eccezione di compensazione sollevata dal curatore (o dal commissario straordinario) si applicala disciplina generale fissata dall’art. 1241 c.c.; per conseguenza, al credito in prededuzione vantato da S.I.E.L. può essere opposto in compensazione l’intero controcredito vantato RG n. 11344/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore dai commissari straordinari, sia per la parte già sorta al momento dell’apertura della procedura, sia per la parte maturata successivamente.

La censura è fondatanei limiti di seguito specificati.

Indubbiamente a fondamento della disciplina della compensazione fallimentare vi sono finalità di autotutela, nonché ragioni di equità,a tutela del creditore in bonis che, in mancanza di questo meccanismo, sarebbe costretto ad adempiere integralmente la propria obbligazione, ricevendone la controprestazione in moneta fallimentare.

Ed effettivamente l’art. 56 l.fall. non affronta il fenomeno della compensazione con riguardo alla posizione del fallito(o, nel caso in esame, del soggetto sottoposto ad amministrazione straordinaria, al quale si applicano le disposizioni che regolano l’accertamento del passivo nel fallimento, a norma dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 270/99: vedi, da ultimo, in tema di compensazione, Cass. n. 31764/23, punto IV).

Il che si spiega perché l’interesse alla compensazione, che si traduce nella sottrazione di determinate posizioni al concorso formale e sostanziale, è del creditore in bonis e non già del gestore della procedura: il gestore della procedura non deve sottoporsi al concorso e può riscuotere integralmente i propri crediti. 1.1.- S arebbe comunque riduttivo, perché affidato esclusivamente al dato letterale, interpretare il silenzio del legislatore sul punto come se avesse inteso affermare il principio che, per rendere operante la compensazione, tutti i requisiti del credito del fallito debbano essersi già verificati al momento della dichiarazione di fallimento( Cass., sez. un., n. 775/99) .

La regola posta dalla norma fallimentare, che comporta l’opponibilità in compensazione del credito anche se non scaduto al momento della dichiarazione di fallimento, da chi nel contempo sia anche debitore, purché si tratti di crediti concorsuali e di debiti RG n. 11344/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore parimenti concorsuali, opera, difatti, bilateralmente, a prescindere da chi invochi l'istituto compensativo (Cass. n. 22666/21).

Si finirebbe altrimenti per trattare in modo deteriore il creditorein bonis quando il fallito sia a sua volta titolare di un credito la cui radice causale è anteriore al fallimento, ma che non sia ancora liquido ed esigibile.

In tal caso il creditorein bonis dovrebbe pagare per intero il proprio debito verso il fallito, una volta accertate (normalmente ben dopo il fallimento) la liquidità e l'esigibilità del medesimo, mentre il credito resterebbe esposto alle regole del concorso e all'eventuale incapienza: si giungerebbe, cioè, proprio a quella conclusione che l’art. 56 l.fall. ha voluto evitare, in contrasto col principio di ragionevolezza (così ancora Cass., sez. un., n. 775/99).

Dunque, il regime della compensazione fallimentare si applica bilateralmente. 2.-Nel caso in esame, tuttavia, non viene in considerazione quel regime, perché non si è al cospetto di crediti concorsuali enon rileva l’esigenza di derogare alle regole del concorso per le ragioni di equità suindicate.

Si discute, difatti, come specificato in narrativa, del credito maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA] antecedentemente all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, il cui pagamento potrebbe essere preteso integralmentedai [OSCURATO:PERSONA], e di quello prededucibile vantato dalla S.I.E.L.non già nei confronti della società in bonis , come richiede l’art. 56 l.fall . , bensì nei confronti della procedura, perché sorto nella sua pendenza, per effetto della prosecuzione dei rapporti contrattuali di locazione e di affitto d’azienda già in essere. 2.1.- L a procedura, con riguardo al credito derivante dall'obbligazione contratta daS.I.E.L. nei confronti d i [OSCURATO:SOCIETA] in epoca antecedente all’apertura dell’amministrazione straordinaria,è RG n. 11344/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore subentratanella medesima posizione sostanziale e processuale della società in bonis , perché il credito già esiste va nel patrimonio di quest’ultima; e, con riguardo al credito maturato in prededuzione da S.I.E.L., nonha assu nto certo la qualità di terzo, poiché quel credito è sortonei propri confronti.

Non vieneallora in applicazione l’art. 56 l.fall ., che si riferisce, per l’appunto, alla compensazione dei debiti verso il fallito da parte di coloro che vantano crediti «verso lo stesso», ma l’art. 1241 cod. civ.. 3.- I commissari straordinari hanno manifestato la volontà di soddisfare il credito prededucibile di S.I.E.L. e hannointeresse a farlo estinguendolo nei limiti corrispondenti al credito da loro vantato nei confronti della creditrice; e non si configura alcun ostacolo per la procedura ad estinguere il proprio debito mediante compensazione col credito che vanta, essendo subentrata nella situazione sostanziale della società sottoposta ad amministrazione straordinaria, nei confronti del propriocreditore.

La compensazione prevista dal codice civile è difatti mezzo generale di estinzione satisfattiva delle obbligazioni e anche nell’ipotesi in esame ne ricorrono i presupposti economici che la giustificano razionalmente, ossia l’agevolazione dei rapporti giuridici e la maggiore possibilità di soddisfare con sicurezza gli interessi dei creditori.

Perché la compensazione operi è necessario e sufficiente che coesistano debiti reciproci, scaduti e di ammontare determinato, di modo che il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla sua coesistenzacon il controcredito (Cass., sez. un., n. 23225/16), anche se i crediti reciproci siano insorti in tempi diversi (Cass. n. 13416/19); e, nella vicenda in esame,le parti convengono che i rispettivi crediti , che, si è visto, sono contrassegnati da reciprocità, coesistono e non sono contestati né nell’an, né nel quantum.RG n. 11344/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 3.1.- Coerente con questo principio è, d’altronde, la giurisprudenza che esclude la possibilità di compensare il credito maturato per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare con quello vantato verso il fallito.

In quel caso, difatti, il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, è tenuto alla restituzione della somma oggetto di pagamento effettuato dal fallito sorge nei confronti della massa dei creditori, e non già del fallito, ed è per questo che non può essere opposto in compensazione con crediti vantati verso il fallito (Cass., n. 2912/00; n. 568/01; n. 2044/02; n. 27518/2008; n. 17338/15; n. 30824/2018).

Manca, in effetti , il requisito della reciprocità delle obbligazioni (in termini, Cass. n. 22666/21, cit.).

Il motivo è quindi accolto. 4..- Ne segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “In tema di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario può opporrein compensazione, in base alle ordinarie regole civilistiche, il credito maturato dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria antecedentemente all’apertura della procedura, ad estinzione del corrispondente credito prededucibile che il debitore di quella somma vanti nei confronti dell’amministrazione straordinaria per l’effetto della prosecuzione di rapporti contrattuali dopo l’apertura della procedura”. 4.1- Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta la violazione o errata applicazione dell’art. 98 l.fall., perché il tribunale avrebbe accolto un’eccezione di compensazione che la S.I.E.L. non aveva formulato tempestivamente con la domanda di ammissione.

Per questi motivi RG n. 11344/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Bologna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el ruolo generale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, in persona de i commissari straordinari, rappresentati e difesi (a seguito della rinuncia dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Autilia), giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], colquale elettivamente si domicilia no in Roma, alla via di Ripetta, n. 142, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società italiana elettronica, n persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in Roma, alla via Flaminia, n. 135, elettivamente si domicilia Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di applicazione.RG n. 11344/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore -controricorrente- per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna , depositato in data9 marzo 2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] -S.I.E.L. chiese di essere ammessa al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]: in prededuzione per la somma di euro 619.177,77 a titolo di canoni di affitto d’azienda, comprensivi di iva,maturati dalla data di apertura della procedura a quella di presentazione della domanda; in via privilegiata, ex art. 2764 c.c., per la somma di euro 116.510,97 per canoni non versati in data precedente all’apertura della procedura; in via chirografaria per l’iva dovuta sudetti canoni e pe r ulteriori € 3.340,16 oltre iva a titolo di riaddebito per danni. Per ciò che nella presente sede ancora interessa, i [OSCURATO:PERSONA] ritennero estinto per compensazione il credito di S.I.E.L. sorto nel corso della procedura sino alla concorrenza di quello , di complessivi euro 422.918,58,vantato da ll’impresa in A.S. nei suoi confronti; ammisero pertanto al passivo in prededuzione un credito della società di euro 196.151,79. L’opposizione proposta da S.I.E.L contro il decreto di esecutività dello stato passivo è stata accolta dal Tribunale di Bologna con decreto del 9 marzo 2018. Il giudice del merito ha ritenuto che, stante il disposto dell’art. 56 l. fall, la compensazione possa operare solo in relazione a lle contrapposte posizioni obbligatorie del creditore e dell’imprenditore insolvente che rinvengano reciprocamente il proprio fatto genetico o in epoca anteriore o in epoca posteriore all’apertura della procedura concorsuale; ha escluso, per contro, che i crediti vantati da un soggetto nei diretti confronti dell’impresa insolvente (cioè i crediti RG n. 11344/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore sorti in corso di procedura) possano essere compensati con i crediti maturati nei suoi confronti dalla medesima impresa allorché era ancora in bonis, per difetto del requisito dell’identità soggettiva di una delle parti del rapporto. Pertanto, rilevato che nella specie i crediti maturati dall’A.S. verso S.I.E.L. ammontavano a soli euro 51.030,79 e ritenuta operante entro tale limite la compensazione, ha ammesso in prededuzione il creditodell’opponente sorto in corso di procedura nella misura di euro 568.14 6,98, afferma ndo che restava a carico della stessa il debito che aveva accumulato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in boniseccedente i suoi contrapposti crediti da canoni maturati anteriormente alla sottoposizione della società all’amministrazione straordinaria, pari ad 222.822,18. Contro questo decreto propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria per ottenerne la cassazione, che affida a due motivie illustra con memoria, cui [OSCURATO:SOCIETA]. risponde con controricorso. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria lamenta la violazione o errata applicazione dell’art. 56 l.fall., degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., nonché dei principi in materia di compensazione, là dove il tribunale ha escluso che il credito maturato dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria prima dell’apertura della procedura potesse essere compensato con i crediti prededucibilimaturati dalla S.I.E.L. successivamente all’apertura dell’amministrazione straordinaria. Ad avviso della ricorrente la disciplina della compensazione fallimentare si riferisce al solo creditore che propone istanza d’insinuazione al passivo, mentre all’eccezione di compensazione sollevata dal curatore (o dal commissario straordinario) si applicala disciplina generale fissata dall’art. 1241 c.c.; per conseguenza, al credito in prededuzione vantato da S.I.E.L. può essere opposto in compensazione l’intero controcredito vantato RG n. 11344/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore dai commissari straordinari, sia per la parte già sorta al momento dell’apertura della procedura, sia per la parte maturata successivamente. La censura è fondatanei limiti di seguito specificati. Indubbiamente a fondamento della disciplina della compensazione fallimentare vi sono finalità di autotutela, nonché ragioni di equità,a tutela del creditore in bonis che, in mancanza di questo meccanismo, sarebbe costretto ad adempiere integralmente la propria obbligazione, ricevendone la controprestazione in moneta fallimentare. Ed effettivamente l’art. 56 l.fall. non affronta il fenomeno della compensazione con riguardo alla posizione del fallito(o, nel caso in esame, del soggetto sottoposto ad amministrazione straordinaria, al quale si applicano le disposizioni che regolano l’accertamento del passivo nel fallimento, a norma dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 270/99: vedi, da ultimo, in tema di compensazione, Cass. n. 31764/23, punto IV). Il che si spiega perché l’interesse alla compensazione, che si traduce nella sottrazione di determinate posizioni al concorso formale e sostanziale, è del creditore in bonis e non già del gestore della procedura: il gestore della procedura non deve sottoporsi al concorso e può riscuotere integralmente i propri crediti. 1.1.- S arebbe comunque riduttivo, perché affidato esclusivamente al dato letterale, interpretare il silenzio del legislatore sul punto come se avesse inteso affermare il principio che, per rendere operante la compensazione, tutti i requisiti del credito del fallito debbano essersi già verificati al momento della dichiarazione di fallimento( Cass., sez. un., n. 775/99) . La regola posta dalla norma fallimentare, che comporta l’opponibilità in compensazione del credito anche se non scaduto al momento della dichiarazione di fallimento, da chi nel contempo sia anche debitore, purché si tratti di crediti concorsuali e di debiti RG n. 11344/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore parimenti concorsuali, opera, difatti, bilateralmente, a prescindere da chi invochi l'istituto compensativo (Cass. n. 22666/21). Si finirebbe altrimenti per trattare in modo deteriore il creditorein bonis quando il fallito sia a sua volta titolare di un credito la cui radice causale è anteriore al fallimento, ma che non sia ancora liquido ed esigibile. In tal caso il creditorein bonis dovrebbe pagare per intero il proprio debito verso il fallito, una volta accertate (normalmente ben dopo il fallimento) la liquidità e l'esigibilità del medesimo, mentre il credito resterebbe esposto alle regole del concorso e all'eventuale incapienza: si giungerebbe, cioè, proprio a quella conclusione che l’art. 56 l.fall. ha voluto evitare, in contrasto col principio di ragionevolezza (così ancora Cass., sez. un., n. 775/99). Dunque, il regime della compensazione fallimentare si applica bilateralmente. 2.-Nel caso in esame, tuttavia, non viene in considerazione quel regime, perché non si è al cospetto di crediti concorsuali enon rileva l’esigenza di derogare alle regole del concorso per le ragioni di equità suindicate. Si discute, difatti, come specificato in narrativa, del credito maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA] antecedentemente all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, il cui pagamento potrebbe essere preteso integralmentedai [OSCURATO:PERSONA], e di quello prededucibile vantato dalla S.I.E.L.non già nei confronti della società in bonis , come richiede l’art. 56 l.fall . , bensì nei confronti della procedura, perché sorto nella sua pendenza, per effetto della prosecuzione dei rapporti contrattuali di locazione e di affitto d’azienda già in essere. 2.1.- L a procedura, con riguardo al credito derivante dall'obbligazione contratta daS.I.E.L. nei confronti d i [OSCURATO:SOCIETA] in epoca antecedente all’apertura dell’amministrazione straordinaria,è RG n. 11344/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore subentratanella medesima posizione sostanziale e processuale della società in bonis , perché il credito già esiste va nel patrimonio di quest’ultima; e, con riguardo al credito maturato in prededuzione da S.I.E.L., nonha assu nto certo la qualità di terzo, poiché quel credito è sortonei propri confronti. Non vieneallora in applicazione l’art. 56 l.fall ., che si riferisce, per l’appunto, alla compensazione dei debiti verso il fallito da parte di coloro che vantano crediti «verso lo stesso», ma l’art. 1241 cod. civ.. 3.- I commissari straordinari hanno manifestato la volontà di soddisfare il credito prededucibile di S.I.E.L. e hannointeresse a farlo estinguendolo nei limiti corrispondenti al credito da loro vantato nei confronti della creditrice; e non si configura alcun ostacolo per la procedura ad estinguere il proprio debito mediante compensazione col credito che vanta, essendo subentrata nella situazione sostanziale della società sottoposta ad amministrazione straordinaria, nei confronti del propriocreditore. La compensazione prevista dal codice civile è difatti mezzo generale di estinzione satisfattiva delle obbligazioni e anche nell’ipotesi in esame ne ricorrono i presupposti economici che la giustificano razionalmente, ossia l’agevolazione dei rapporti giuridici e la maggiore possibilità di soddisfare con sicurezza gli interessi dei creditori. Perché la compensazione operi è necessario e sufficiente che coesistano debiti reciproci, scaduti e di ammontare determinato, di modo che il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla sua coesistenzacon il controcredito (Cass., sez. un., n. 23225/16), anche se i crediti reciproci siano insorti in tempi diversi (Cass. n. 13416/19); e, nella vicenda in esame,le parti convengono che i rispettivi crediti , che, si è visto, sono contrassegnati da reciprocità, coesistono e non sono contestati né nell’an, né nel quantum.RG n. 11344/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 3.1.- Coerente con questo principio è, d’altronde, la giurisprudenza che esclude la possibilità di compensare il credito maturato per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare con quello vantato verso il fallito. In quel caso, difatti, il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, è tenuto alla restituzione della somma oggetto di pagamento effettuato dal fallito sorge nei confronti della massa dei creditori, e non già del fallito, ed è per questo che non può essere opposto in compensazione con crediti vantati verso il fallito (Cass., n. 2912/00; n. 568/01; n. 2044/02; n. 27518/2008; n. 17338/15; n. 30824/2018). Manca, in effetti , il requisito della reciprocità delle obbligazioni (in termini, Cass. n. 22666/21, cit.). Il motivo è quindi accolto. 4..- Ne segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “In tema di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario può opporrein compensazione, in base alle ordinarie regole civilistiche, il credito maturato dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria antecedentemente all’apertura della procedura, ad estinzione del corrispondente credito prededucibile che il debitore di quella somma vanti nei confronti dell’amministrazione straordinaria per l’effetto della prosecuzione di rapporti contrattuali dopo l’apertura della procedura”. 4.1- Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta la violazione o errata applicazione dell’art. 98 l.fall., perché il tribunale avrebbe accolto un’eccezione di compensazione che la S.I.E.L. non aveva formulato tempestivamente con la domanda di ammissione. Per questi motivi RG n. 11344/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Bologna
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