CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 12007/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8675/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, 116, presso lo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono, –controricorrente-ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, n. 1 032 / 2015 , depositata il 07/10/2015; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal consigliereRosanna Angarano. Rilevato che: 1. A seguito delle informazioni acquisite presso l'Amministrazione fiscale francese – consistenti nella documentazione bancaria (la c.d. «listaFalciani») frutto del trafugamento, da parte di un funzionario della HSBC [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, dei dati della b anca ( « scheda - cliente», o «fiche») sulla clientela straniera, poi acquisiti dalle autorità francesi e da questa divulgati ad altri Paesi dell'UE a fini di contrasto dell'evasione fiscale – l ’Ufficio notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, ai fini Irpef , un maggior reddito di euro 844.500,00 ed un reddito ex art.6 d.l. 28 giugno 1990, n.167, convertito con modificazioni dalla legge 4 ago s to 1990, n. 227, pari ad euro 9.506,00 da assoggettare ad imposta sostitutiva del 27 per cento ed irrogava sanzioni per euro 373.577,00. 2. La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente. La C.t.r., pronunciandosi sull’appello principale dell’Ufficio e s u quello incidentale del contribuente, li rigettava entrambi,confermando la sentenza di primo grado. 3. Avverso detta sentenza propongono ricorso principale l’Ufficio e ricorso incidentale condizionato il contribuente. Considerato che: 1. Con l’unico mot ivo del ricorso principale l ’ Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 12 d.l.1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L’Ufficio censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’efficacia retroattiva dell’art. 12,comma 2 , d.l. n. 78 del 2009. Assume cha la norma, nella parte in cui prevede la presunzione di evasione con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Stati o territori a regime fiscale privilegiato, avrebbe natura procedimentale in quanto la sua introduzione non apporterebbe alcuna modifica alla natura del rapporto tributario,incidendo esclusivamente sul metodo di acquisizione della prova. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il contribuente, per la sola ipotesi di accoglimento del ricorso principale, chiede alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, cit. ove interpretato nel senso della sua efficacia retroattiva. 3. Il motivo di ricorso principale è infondato, restando assorbito il motivo di ricorso incidentale. 3.1. La Corte, con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009, con riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato,in vigore dal 1° luglio 2009, non è suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni(tra le tante, Cass. 19/12/2019, n. 33893). Si è osservato in proposto che le norme in tema di presunzioni sono collocate tra quelle sostanziali, nel codice civile, e, inoltre , che una differente interpretazione potrebbe – in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un cer to tipo di documentazione (Cass. 29/11/2019, n. 31243, Cass. 02/02/2018, n. 2662). Va, ancora, sottolineato che, prima dell’emanazione della norma di cui si discute,non erano tassabili come redditi sottratti a tassazione in Italia, sia pure in via presuntiva e salvo prova contraria, le somme detenute nei c.d. Paesi black list; proprio a seguito della previsione di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 un’imposizione delle suddette somme, la disposizion e in esame , pur collocandosi nell'ambito di una disciplina di carattere procedimentale, esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito e influisce direttamente sul rapporto tributario sostanziale. La stessa fissa, infatti, un meccanismo presuntivo che incide in maniera decisiva sulla ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente; di conseguenza, come tutte le disposizioni in materia di prova, non ha natura processuale, bensì sostanziale, poiché la sua applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda(Cass. 21/12/2018, n. 33223). 3.2. La C.t.r., nell’escludere l’efficacia retroattiva della norma in ragione della sua natura sostanziale, si è ha attenuta a questi principi. 4. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, restando assorbito ilricorso incidentale. 5. Poiché la questione controversa è stata risolta nel senso prospettato in motivazione solo successivamente al deposito de l ricorso, vi sono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. rigetta il ricorsoprincipale, assorbito il ricorso incidentale. Dich