CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01727/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3726/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrentee ricorrente incidentale - avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 4530 /2018 depositatoil 21/12/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque mezzi contro il decreto indicato in epigrafe con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , ammettendolo allo stato passivo fallimentare per il credito di € 288.060,00 in prededuzione ex art. 111 l.fall. e rimborso delle spese sostenute nell’interesse della società poi fallita durante la fase di esecuzione del concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA].; 2. – [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e proposto due motivi di ricorso incidentale condizionato, cui il Fallimento ricorrente ha a sua volta resistito con controricorso. Considerato che: 3. – accanto alle questioni afferenti il titolo fatto valere (su cui insistono anche i due motivi del ricorso incidentale condizionato: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., pure in relazione alla mancata ammissione delle istanze istruttorie), i l nucleo sostanziale dei vari motivi proposti dal ricorrente principale (I. Nullità del decreto o del procedimento per avere il tribunale accolto il ricorso ex art. 98 l.fall. in virtù di elemento altro rispetto alla prospettazione di parte attrice; II. Nullità del decreto o del procedimento per avere il tribunale accolto il ricorso della società sulla base di elemento diverso da quelli oggetto dell’impugnazione; III. Nullità del decreto o del procedimento per essere la motivazione solo apparente con riferimento all’ammontare della somma ammessa al passivo; IV. Nullità del decreto o del procedimento per essere la motivazione solo apparente con riferimento alla natura prededucibile del credito; V. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, co mma 2 l.fall. in ordine ai requisiti per la prededucibilità dei crediti sorti in un precedente concordato) intercetta la questione della prededucibilità dei crediti sorti durante la fase esecutiva del concordato preventivo omologato, in relazione alla quale questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 7717 del 22 marzo 2024, ha disposto la trattazione in pubblica udienza di analogo ricorso, al fine di verificare la persistente tenuta dell’orientamento favorevole espresso, con diverse sfumature, in vari precedenti (v. Cass. 9995/2016, 17911/2016, 3317/2017, 18488/2018; cfr. Cass. 380/2018, 12044/2018, 2656/2021, 43/2023); 3.1. – in quella sede si è infatti segnalata l’opportunità di un supplemento di riflessione sulla rilevanza, tra l’altro: i) della chiusura della procedura di concordato ex art. 181 l.fall.; ii) del ritorno in bonisdel debitore concordatario e delle finalità dei poteri residui di vigilanza in capo al commissario giudiziale ex art. 185 l.fall.; iii) della riconducibilità della prededuzione ex art. 111 l.fall. postomologa al criterio della “occasionalità” (da riferire pur s empre agli scopi della procedura: da ultimo, Cass. 29999/2023) o della “funzionalità” (che esprime un’attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, secondo una valutazione di strumentalità ex ante: da ultimo, Cass. 13819/2022); iv) della portata della specifica previsione in tema di finanziamenti in esecuzione del concordato ex art. 182-quater, comma 1, l.fall.; v) della compatibilità con il presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186-bis l.fall. nel concordato in continuità aziendale, non caratterizzato dalla “segregazione patrimoniale” tipica di quello liquidatorio; vi) della reciproca sfera di influenza tra prededuzione e non revocabilità ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.; vii) della reale esplicazione del favor per il concordato. Il tutto alla luce degli approdi nomofilattici in tema di prededuzione contenuti nella pronuncia delle sezioni unite n. 42093 del 2021. 4. – il Collegio ritiene quindi opportuno rinviare la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte in pubblica udienza sullaquestione in rilievo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]