CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 08521/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo unico di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito all'idoneità dell'opposizione all'attività di ufficio e al dolo; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 re estensore [OSCURATO:PERSONA]