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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 30500/2023

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Ud.15/09/2023 CC ORDINANZA nel procedimenton. 6058 R.G. anno 202 3 proposto tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; partericorrente e Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; parte intimatanel giudizio di cassazione per la correzione di errore materiale concernente l’ ordinanza n. 2061/23, emessa dalla Corte di Cassazione in data 24 gennaio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE RILEVA1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha domandato disporsi la correzione dell’errore materialeche sarebbe occorso nella redazione dell’ordinanza Sez.

I–RG 6058/2023 camera di consiglio15.9.2023 in epigrafe indicata: errore consistentenell’aver questa Corte mancato didisporre la distrazionedelle spese in favore del difensore antistatario : e ciò sia con riguardo alle spese di legittimità che a quelle del giudizio di merito.

Detta omissione ricorre nel caso in esame e ad essa va posto rimedio con lo strumento correttivo (Cass. Sez.

U. 7 luglio 2010, n. 16307; più di recente, cfr. Cass. Sez.

U. 27 novembre 2019, n. 31033).

2. ─ Puòquindi procedersi alla correzione del provvedimento, che manca della statuizione sulla distrazione.

P.Q.M.

La Corte disponeche nel dispositivo dell’ordinanza n. 2061/2023 di questa Corte, dopo le parole « condanna la Questura di Torino a pagare al ricorrente le spese processuali, liquidate in € 700,00 per compensi,oltre accessori di legge per il primo grado e in € 2.200,00, oltre accessori di legge, per il grado di legittimità» siano da intendere aggiunte le seguenti:«disponendone la distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistatario »; man da alla cancelleria per l’annotazione prescritta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ud.15/09/2023 CC ORDINANZA nel procedimenton. 6058 R.G. anno 202 3 proposto tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; partericorrente e Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; parte intimatanel giudizio di cassazione per la correzione di errore materiale concernente l’ ordinanza n. 2061/23, emessa dalla Corte di Cassazione in data 24 gennaio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha domandato disporsi la correzione dell’errore materialeche sarebbe occorso nella redazione dell’ordinanza Sez. I–RG 6058/2023 camera di consiglio15.9.2023 in epigrafe indicata: errore consistentenell’aver questa Corte mancato didisporre la distrazionedelle spese in favore del difensore antistatario : e ciò sia con riguardo alle spese di legittimità che a quelle del giudizio di merito. Detta omissione ricorre nel caso in esame e ad essa va posto rimedio con lo strumento correttivo (Cass. Sez. U. 7 luglio 2010, n. 16307; più di recente, cfr. Cass. Sez. U. 27 novembre 2019, n. 31033). 2. ─ Puòquindi procedersi alla correzione del provvedimento, che manca della statuizione sulla distrazione. P.Q.M. La Corte disponeche nel dispositivo dell’ordinanza n. 2061/2023 di questa Corte, dopo le parole « condanna la Questura di Torino a pagare al ricorrente le spese processuali, liquidate in € 700,00 per compensi,oltre accessori di legge per il primo grado e in € 2.200,00, oltre accessori di legge, per il grado di legittimità» siano da intendere aggiunte le seguenti:«disponendone la distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistatario »; man da alla cancelleria per l’annotazione prescritta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Se
Sentenza Cassazione n. 30500/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris