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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02545/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdalavv o alle 1>‘-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Bari ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando, il primo, il mancato approfondimento di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e, il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 344-bis cod. proc. pen e alla norma transitoria di cui all'art. 2, comma 3

I. 134 del 2021, nonché alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto decorso della prescrizione.

Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Osservato che i motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti non rientrano fra i casi appena elencati, considerato, tra l'altro, che la dedotta prescrizione sarebbe maturata dopo l'emissione della sentenza che ha ratificato il concordato e che è manifestamente infondato il rilievo sulla retroattività della disciplina dell'improcedibilità, esclusa dalla stessa norma transitoria citata.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdalavv o alle 1>‘-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Bari ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando, il primo, il mancato approfondimento di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e, il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 344-bis cod. proc. pen e alla norma transitoria di cui all'art. 2, comma 3 I. 134 del 2021, nonché alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto decorso della prescrizione. Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che i motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti non rientrano fra i casi appena elencati, considerato, tra l'altro, che la dedotta prescrizione sarebbe maturata dopo l'emissione della sentenza che ha ratificato il concordato e che è manifestamente infondato il rilievo sulla retroattività della disciplina dell'improcedibilità, esclusa dalla stessa norma transitoria citata. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre
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