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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34007/2025

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ro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 15 aprile 2024, n. 2492/12/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.La “Provincia Italiana della Congregazione degli Oblati di [OSCURATO:PERSONA] di Sales”ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 15 aprile 2024, n. 2492/12/2024, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, attestante l’emissione in suo danno dellacartella di pagamento n. 09720160040504288000, asseritamente notificata il 13 marzo 2017, per omes so e/o carente versamento dell’IRES relativa all’anno 2012, nella misura di € 7.863,05, oltre a sanzioniamministrative, interessi moratori e compensi di riscossione, e della cartella di pagamento n. 09720190022933608000, asseritamente notificata l’11 ottobre 2019, per omesso e/o carente versamento del l’IMU relativa agli anni 2013, 2014 e 2015, nella misura di € 51.569,08, oltre a sanzioni amministrative , interessi moratori e compensi di riscossione, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti della “ Provincia Italiana della Congregazione degli Oblati di [OSCURATO:PERSONA] di Sales” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 5 luglio 2022, n. 7898/23/2022, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario della contribuente - nel senso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso originario per la sopravvenienza dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).

3. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato adun unico motivo, col quale si denuncia «violazione e falsa applicazione del combinato disposto normativo di cui agli artt. 24 della l. 794/1942, 15 del d.lgs. 546/92, 88, 91, 92, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 2233, comma 2, c.c. in relazione all’art. 13 del d.l. 132/2014, finanche del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 37/2018, rispetto agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 della costituzione, nonché 21 e 47 della CDFUE, 6, 13 e 14 del CEDU parametrati con l’art. 117 della costituzione, in relazione alla condanna alle spese dilite».

A dire della ricorrente, «la sentenza de qua merita di essere cassata in quanto non emerge alcun elemento che possa giustificare la condanna della Contribuente alla refusione delle spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, non solo e non tanto a fronte dell’intervento operato dal Legislatore con l’introduzione dell’IV comma-bisdi cui all’art. 12 del D.P.R. 602/1973 per mezzo dell’art. 3-bisdel D.L. 146/2021, bensì e soprattutto rispetto all’interpretazione autentica della medesima legge offerta dalla Corte di Legittimità (Cfr. in tal senso, Cass. 26283/2022)». 1.1 Il predetto motivo è infondato. 1.2 La ricorrente lamenta l’omessa compensazione delle spese giudiziali da parte del giudice di appello a fronte della dichiarata inammissibilità del ricorso originario per effetto dello ius superveniens. 1.3 A tale riguardo, si richiama il consolidato indirizzo di questa Corte circa i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione in ordine alla compensazione tra le parti delle spese di lite, a tenore del quale, in materia di procedimento civile, ilsindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parzialecompensazione per giusti motivi o altre gravi ed eccezionali ragioni (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 21 novembre 2020, n. 26912; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2021, n. 21724; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34867; Cass., Sez. Trib., 9 agosto 2024, n. 22648; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2025, n. 7611).

In sintonia con tale indirizzo, peraltro, è stato specificamente affermato dal giudice di legittimità che, in tema di spese di lite, trova applicazione il principio della soccombenza, secondo cui la parte integralmente vittoriosa non deve sopportare nemmeno parzialmente tali spese, senza che assuma alcuna rilevanza lo ius superveniens nel determinare, in tutto o in parte, le sorti della controversia(in termini: Cass., Sez. 2^ , 9 giugno 2023, n. 16404).

Per cui, nella vicenda in disamina, il giudice di appello si è limitato a fare corretta applicazione del principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese giudiziali.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere respinto.

3. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 15 aprile 2024, n. 2492/12/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.La “Provincia Italiana della Congregazione degli Oblati di [OSCURATO:PERSONA] di Sales”ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 15 aprile 2024, n. 2492/12/2024, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, attestante l’emissione in suo danno dellacartella di pagamento n. 09720160040504288000, asseritamente notificata il 13 marzo 2017, per omes so e/o carente versamento dell’IRES relativa all’anno 2012, nella misura di € 7.863,05, oltre a sanzioniamministrative, interessi moratori e compensi di riscossione, e della cartella di pagamento n. 09720190022933608000, asseritamente notificata l’11 ottobre 2019, per omesso e/o carente versamento del l’IMU relativa agli anni 2013, 2014 e 2015, nella misura di € 51.569,08, oltre a sanzioni amministrative , interessi moratori e compensi di riscossione, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti della “ Provincia Italiana della Congregazione degli Oblati di [OSCURATO:PERSONA] di Sales” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 5 luglio 2022, n. 7898/23/2022, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario della contribuente - nel senso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso originario per la sopravvenienza dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215). 3. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato adun unico motivo, col quale si denuncia «violazione e falsa applicazione del combinato disposto normativo di cui agli artt. 24 della l. 794/1942, 15 del d.lgs. 546/92, 88, 91, 92, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 2233, comma 2, c.c. in relazione all’art. 13 del d.l. 132/2014, finanche del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 37/2018, rispetto agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 della costituzione, nonché 21 e 47 della CDFUE, 6, 13 e 14 del CEDU parametrati con l’art. 117 della costituzione, in relazione alla condanna alle spese dilite». A dire della ricorrente, «la sentenza de qua merita di essere cassata in quanto non emerge alcun elemento che possa giustificare la condanna della Contribuente alla refusione delle spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, non solo e non tanto a fronte dell’intervento operato dal Legislatore con l’introduzione dell’IV comma-bisdi cui all’art. 12 del D.P.R. 602/1973 per mezzo dell’art. 3-bisdel D.L. 146/2021, bensì e soprattutto rispetto all’interpretazione autentica della medesima legge offerta dalla Corte di Legittimità (Cfr. in tal senso, Cass. 26283/2022)». 1.1 Il predetto motivo è infondato. 1.2 La ricorrente lamenta l’omessa compensazione delle spese giudiziali da parte del giudice di appello a fronte della dichiarata inammissibilità del ricorso originario per effetto dello ius superveniens. 1.3 A tale riguardo, si richiama il consolidato indirizzo di questa Corte circa i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione in ordine alla compensazione tra le parti delle spese di lite, a tenore del quale, in materia di procedimento civile, ilsindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parzialecompensazione per giusti motivi o altre gravi ed eccezionali ragioni (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 21 novembre 2020, n. 26912; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2021, n. 21724; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34867; Cass., Sez. Trib., 9 agosto 2024, n. 22648; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2025, n. 7611). In sintonia con tale indirizzo, peraltro, è stato specificamente affermato dal giudice di legittimità che, in tema di spese di lite, trova applicazione il principio della soccombenza, secondo cui la parte integralmente vittoriosa non deve sopportare nemmeno parzialmente tali spese, senza che assuma alcuna rilevanza lo ius superveniens nel determinare, in tutto o in parte, le sorti della controversia(in termini: Cass., Sez. 2^ , 9 giugno 2023, n. 16404). Per cui, nella vicenda in disamina, il giudice di appello si è limitato a fare corretta applicazione del principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese giudiziali. 2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere respinto. 3. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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