Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09698/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 04/03/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva la dichiarazione di estinzione delle pene irrogate nell'ambito del procedimento n. 479/20 SIGE, ritenuta la continuazione fra i fatti di cui alla sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Larino in data 26.05.2001, definitiva il 16.06.2001, e quelli di cui alla sentenza del GIP del Tribunale di Brescia in data 21.06.2004, definitiva il 13.02.2009.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferi- mento agli artt. 172 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in relazione alla recidiva e connesso vizio di motivazione.

Con ulteriore motivo il ricorrente sollecita interpello di costituzionalità dell'art. 172 cod. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen., per la ritenuta violazione dei parametri di cui agli artt. 3, 27, 32 e 111 Cost.

3. Ciò premesso, si osserva che il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura.

Infatti, il provvedimento impugnato - emesso de plano, senza previa instaurazione del contraddittorio tra le parti - ha ad oggetto l'estinzione della pena per decorso del tempo, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedinnentale descritto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

È dunque necessario ripristinare la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di ulteriori argomenti ed elementi segnalati dalle parti.

Milita in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.

Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto.

4. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia.

Così deciso il giorno 17 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 04/03/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva la dichiarazione di estinzione delle pene irrogate nell'ambito del procedimento n. 479/20 SIGE, ritenuta la continuazione fra i fatti di cui alla sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Larino in data 26.05.2001, definitiva il 16.06.2001, e quelli di cui alla sentenza del GIP del Tribunale di Brescia in data 21.06.2004, definitiva il 13.02.2009. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferi- mento agli artt. 172 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in relazione alla recidiva e connesso vizio di motivazione. Con ulteriore motivo il ricorrente sollecita interpello di costituzionalità dell'art. 172 cod. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen., per la ritenuta violazione dei parametri di cui agli artt. 3, 27, 32 e 111 Cost. 3. Ciò premesso, si osserva che il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. Infatti, il provvedimento impugnato - emesso de plano, senza previa instaurazione del contraddittorio tra le parti - ha ad oggetto l'estinzione della pena per decorso del tempo, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedinnentale descritto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. È dunque necessario ripristinare la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di ulteriori argomenti ed elementi segnalati dalle parti. Milita in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto. 4. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia. Così deciso il giorno 17 gennaio
Decreto Cassazione n. 09698/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris