CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 10319/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26751-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] amministrative R.G.N.26751/2021 Cron. Rep. Ud.20/02/2025 CC I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1643/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2021 R.G.N. 2572/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede del 26/2/2019 che aveva dichiarato l'inammissibilità ‒ per decorso de l termine d i quaranta giorni ex articolo 24 della l egge n. 46 del 1999 ‒ dell'opposizione alle cartell e esattorial i , della cui esistenza il Sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso casu almente attrave r so un a consultazionedell’estratto di ruolo presso l’Agenzia delle entrate ; 2. la C orte territoriale ha escluso l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in difetto di procedura esecutiva attivatain danno del contribuente; 3. avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] unico motivo, cui si oppone [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentrel’INPS resta intimato.[OSCURATO:PERSONA]: 1. con l’unico motivo si deduce violazione degli artt.100 e 615 c od . proc.c iv ., per avere la C orte territoriale trascurato di considerare che la prova dello stato di incertezza oggettiva sul rapporto ‒ che giustificava l’interesse ad agire contro il ruolo ‒ si rintracciava nelle dichiarazioni dell’ente impositore il quale , costituendosi in giudizio, non aveva lamentato il mancato tentativo di composizione stragiudiziale né adottato alcun provvedimento di sgravio in autotutela, al contrario insistendo nella pretesa creditoria; 2. la censura è inammissibile per difetto di interesse ad agire, dovendosi fare applicazione dei principi espressi da Cass., Sez. L, sentenza 26/4/23 n. 10904 in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile; 3. risulta invero che il ricorrente ha proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo e due cartelle di pagamento di cui viene dedotta la mancata notifica; la Corte territoriale, ferma la regolare notificazione delle cartelle esattoriali in relazione alla quale il ricorso era tardivo ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, ha correttamente ritenuto che dovesse escludersi l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo da parte del debitore, in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il credito ivi risultante, in quanto una simile azione di accertamento negativo del debito produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore decaduto dalla possibilità di impugnare la cartella di cui sia giunto a conoscenza; con riferimento ai fatti estintivi eventualmente sopravvenuti alla cartella, la Corte territoriale ha poi evidenziato la carenza di interesse ad agire da parte del debitore ove il creditore non abbia attivato alcuna procedura esecutiva; tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, sotto il primo profilo, ha ritenuto (Cass. Sez. III, sentenza n. 6034 del 9/3/2017 e Sez. III, sentenza n. 20618 del 13/10/2016) che ammettere l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata comporterebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui ‒come il presente ‒ egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza; sotto il secondo profilo, si è detto (Cass., Sez. 6 -L, Ordinanza n. 6723 del 07/03/2019; Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 22946 del 10/11/2016) che l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio; in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, di recente è intervenuto il legislatore, il quale, con il d.l. n. 146 del 2021, art. 3 bis, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, novellando del d .P.R. n. 602 del 1973, art. 12, intitolato alla Formazione e contenuto dei ruoli, in cui ha inserito il comma 4bis, ha stabilito non soltanto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata è suscettibile di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in ragione del verificarsi delle specifiche circostanze di cui alla norma medesima; le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, sentenza n. 26283 del 06/09/2022) hanno precisato come la prima disposizione del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4bis, sia ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tra quelli impugnabili; la seconda parte della norma, invece, nel regolare specifici casi di azione stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé il bisogno di una tutela giurisdizionale, tenendo conto dell'interesse ad agire; 4. le Sezioni Unite, nella citata pronuncia, hanno quindi affermato: -che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod.proc. c iv . o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio; - che, in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla leggen. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363,comma 3, cod. p roc . c iv .); 5. i principi esposti, di valenza generale, trovano applicazione anche alla fattispecie di causa, relativa a crediti previdenziali, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta avverso un estratto di ruolo, per asserito difetto di notifica delle cartelle; parte ricorrente, infatti, avrebbe dovuto dimostrare (cosa che non ha fatto) la sussistenza di un interesse qualificato all'impugnazione; in difetto di prova dell'interesse ad agire avverso il solo ruolo, ogni questione attinente alle vicende pregresse del procedimento esattoriale diviene irrilevante;6. la decisione impugnata è dunque conforme a diritto anche nel quadro normativo sopravvenuto, come interpretato dalla Sezioni Unite: pertanto l'impugnazione va disattesa; 7. le spese del giudizio devono essere compensate in ragione sopravvenienza dell'intervento nomofilattico su richiamato solo in corso di causa. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; spese di legittimità compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,