CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 23461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24525-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -Intimati - avverso la sentenza n. 124/2021 della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/03/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13/05/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - Con atto di citazione del 21/01/2006 , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere proprietari, per atto di compravendita del 29/01/1990, dell’unità immobiliare sita nel Comune di Muravera, convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di far dichiarare che il confine tra il fondo dei convenuti e il proprio era quello risultante dal frazionamento n. 30/74 del 06/07/1974 e dal relativo allegato, nonché dalla planimetria del nuovo catasto edilizio urbano e, nel caso di rigetto in via subordinata, di accertare i suddetti confini, con condanna, in ogni caso, alla rimozione delle reti metalliche o di altro manufatto illegittimamente realizzato; - i l Tribunale di Cagliari, in parziale accoglimento delle pretese attoree, dichiarava che il confine reale tra i due fondi limitrofi era coincidente con quello riportato nel frazionamento allegato agli atti di acquisto del 06/07/1974 e rigettava la domanda avente ad oggetto la condanna dei convenuti al rilascio in loro favore delle porzioni di terreno da essi occupate, nonché, condannava quest’ultimi alla rimozione della rete metallica, con compensazione delle spese di lite; - l a Corte di appello di Cagliari, confermando integralmente la sentenza di prime cure, rigettava il gravame, ritenendo meritevoli di condivisione sia le argomentazioni poste a base dei rilievi eseguiti dai consulenti tecnici d’ufficio, incaricati, nel corso del giudizio, di verificare il confine tra i due fondi sulla base dei rispettivi atti di acquisto, indicando l’eventuale sussistenza di differenze tra gli esiti della verifica e la situazione reale, sia le loro conclusioni. In particolare, contrariamente a quanto rilevato dall’appellante circa il modus operandi dei consulenti tecnici d’ufficio, il giudice di gravame riteneva che il confine tra i due fondi limitrofi oggetto del presente giudizio fosse coincidente con quello riportato nel frazionamento allegato agli atti di acquisto del 06/07/1974 ed al relativo sviluppo in scala 1/500 agli stessi allegato in quanto: a)il CTU, nello sviluppare i rilievi topografici da sovrapporre sulla mappa catastale risultante agli atti, ha tenuto in considerazione le risultanze catastali e i tipi di frazionamento relativi alle due proprietà dei fondi oggetto di causa e non anche quelle de gli altri fondi adiacenti, il cui esame di riposizionamento dei confini, incidendo sul diritto domenicale di soggetti terzi, avrebbe richiesto l’integrazione del contraddittorio; b)le differenze tra i confini catastali e quelli reali emerse dalla sovrapposizione del rilievo sulla mappa catastale, erano minime e, pertanto, rientravano nei limiti della tollerabilità. - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Conil primo ed ultimo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per apparenza della motivazione, avendo la Corte d’appello omesso di esaminare le specifiche critiche rivolte alla sentenza di primo grado, recependo in modo acritico le risultanze dellaCTU. Il motivo è inammissibile. In via preliminare, occorre osservare che il vizio di nullità è configurabile quando la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ossia di spiegare le ragioni del decidere. La “mancanza della motivazione” agli effetti del requisito della sentenza di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c., si sostanzia quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass., Sez. Unite 07/04/2014, n. 8053). Il ricorrente, sotto le spoglie di un omesso esame e/o omessa motivazione, sollecita alla Corte di legittimità una revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio in cassazione (v. Cass., Sez. Unite, n. 24148/2013). Ancora, il giudice di merito non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell’adesione alle risultanze della CTU, salvo che siano state sollevate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori; in tal caso il giudice di merito, per non incorrere nel vizio ex art. 36 0, primo comma, n. 5, c.p.c., è tenuto a spiegare in modo puntuale le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (cfr. Cass., Sez. I, n. 15147/2018) Dalla disamina della sentenza ivi impugnata non emerge alcun vizio di apparenza della motivazione, avendo il giudice di merito dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto, per un verso, prive di fondamento le critiche sollevate dall’odierno ricorrente, sulla base degli accertamenti effettuati dal proprio CTP, nei confronti delle risultanze della CTU; per altro verso, ritenuto di condividere le argomentazioni nonché la conclusione a cui è giunto il consulente tecnico d’ufficio.»; Considerato che: –il Collegio condivide la proposta del Relatore; –la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; –il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; –nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; – ri corrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co