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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2020

Cassazione n. 31779/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17730/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] A R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n°123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] n. 17730/2021 R.G. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 868/2020 depositata il 05/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto in data 29 maggio 2005, davanti al Tribunale di Agrigento, azione di ripetizione di indebito oggettivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Coop., in relazione al conto corrente n. 30-00-00075, acceso in data 11 aprile 1994, deducendo la natura indebita dell’anatocismoe del tasso convenzionale applicato dalla banca, oltre all’indebita applicazione dispese (CMS).

2. Il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì – a seguito di espletamento di due CTU - ha parzialmente accolto la domanda, condannando la banca al pagamento della somma di € 13.368,82.

3. Hanno proposto appello principale la società e la banca.

Per quanto qui rileva, la società ha dedotto l’erronea applicazione da parte del CTUdel tasso debitore convenzionale desunto dagli estratti conto anziché –stante l’omessa produzione del contratto di c/c - di quello previsto dall’art. 117, comma 7, d. lgs. n. 385/1993 (TUB).

4. La Corte di Appello di Palermo , con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello principale della società correntista e l’appello incidentale della banca.Il giudice di appello ha rigettato le censure mosse avverso l’elaborato del CTU, ritenendo che – pur dovendosi far riferimento al disposto dell’art. 117, comma 6, TUBin mancanza di produzione del contratto – la ricostruzione del CTU è stata correttamente basata sugli estratti conto.

Ha, inoltre, ritenuto tardive le contestazioni alla CTU formulate in appello, non formulate nella prima risposta successiva al deposito dell’elaborato. n. 17730/2021 R.G.

5. P ropone ricorso per cassazione la società correntista , affidato a cinque motivi , cui resiste con controricorso la banca , la quale deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione artt. 1283, 1284, 1460 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha condiviso le conclusioni della CTU.

Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata, pur avendo dichiarato di fare applicazione del disposto dell’art. 117, comma 7, TUB ai fini del calcolo del tasso di interesse da applicare in assenza di valida pattuizione scritta (stante la mancata produzione del contratto da parte della bancae l’assenza di prova scritta della clausola in punto interessi), ha, invece, calcolato i tassi di interesse in base a quanto indicato negli estratti conto (che tenevano conto dell’interesse ultralegale)e avrebbe fatto applicazione anche della capitalizzazione a decorrere dal 22 aprile 2000.Diversamente, prosegue il ricorrente, i conteggi sarebbero stati correttamente effettuati in una precedente CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado.

2. Osserva, inoltre, il ricorrente che la CTU sarebbe stata oggetto di contestazione in appello e, sotto tale profilo, censura l’ulteriore affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui le contestazioni contenute in appello sarebbero tardive per non essere state tempestivamente contestate a termini dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., laddove nel caso di specie le contestazioni attengono alla violazione di legge consumata dal CTU.

3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 191, 195, 196 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso una delle precedenti CTU e ha confermato la CTU già valorizzata dal n. 17730/2021 R.G. giudice di primo grado, senza disporre nuova CTU.

Deduce omessa valutazione delle prove dedotte in appello e difetto di motivazione per non avere indicato le ragioni che inducevano il giudice di appello a preferire una delle tre CTU espletate in primo grado.

4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, nonché degli artt. 117, 118 TUB, dolendosi dell’elaborato del CTU che avrebbe fatto applicazione della capitalizzazione degli interessi, la cui clausola sarebbe nulla.

5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui si chiedeva di valorizzare la prima CTU a firma del Dott. [OSCURATO:PERSONA] e si chiedeva di ordinare di effettuare nuovi calcoli anche successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000per illegittimità di anatocismo.

6. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., manifesta illogicitàe motivazione contraddittoria, nonché omesso esame di un fatto storico, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto da un lato di fare applicazione dell’art. 117 TUB e, dall’altro, avrebbe confermato la CTUche, invece, non avrebbe fatto applicazione di tale disposizione.

7. Il primo e il quinto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati con assorbimento degli ulteriori motivi.

Al riguardo, va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso (sulla quale il controricorrente insiste in memoria), essendo i motivi in esame diretti avverso violazioni della legge sostanziale e processuale.

Parimenti, va rigettata l’eccezione n. 17730/2021 R.G. di inammissibilità del primo motivo, non trattandosi di omesso esame di fatto decisivo, bensì di violazione di legge; né il motivo è incentrato su un riesame dell’operato del CTU, bensì su censure attinenti al mancato rispetto da parte del CTU di norme di legge, enunciate dalla stessa sentenza impugnata.

8. La sentenza impugnata ha , nella parte finale, correttamente dato atto che in caso di «indeterminatezza dei tassi di interesse» e di «conseguente nullità degli stessi, risulta pertanto applicabile l’art. 117, comma 7»TUB quale congegno integrativo per determinare il tasso di interesse in assenza di valide pattuizioni al riguardo (Cass., n. 29576/2000).

Tuttavia,la motivazione della sentenza di appello – in adesione a quella del giudice di primo grado – è incentrata sulla conferma dei conteggi operati dal CTU sui tassi come indicati negli estratti conto («il consulente […] ha pertanto analizzato ed accertato la presenza di tassi e commissioni direttamente e correttamente desumibili dai predetti estratti conto»).

9. Le due affermazioni sono tra di loro inconciliabili, in quanto l’indeterminatezza dei tassi di interesse dovuta all’assenza di produzione del contratto di conto corrente (come accertato dal giudice di appello con statuizione non oggetto di censura) comporta che debba farsi applicazione del disposto dell’art. 117, comma 7, TUB.

Ne consegue che non possono valorizzarsi i tassi di interesse convenzionali indicati negli estratti conto per assenza di pattuizione scritta, attesa l’applicazione dell’art. 117, comma 7, TUB, che il CTU aveva l’onere di valorizzare, cosa che non ha fatto.

10. Parimenti fondata è la censura circa l ’ ammissibilità delle contestazioni mosse al CTUin atto di appello .

Non è condivisibile la deduzione del controricorrente, che invoca l’inammissibilità del ricorso per intervenuta omessa declaratoria di nullità della CTU a termini dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.Le eccezioni di nullità si riferiscono al procedimento seguito dal CTU, mentre le n. 17730/2021 R.G. contestazioni e i rilievi critici delle parti costituiscono mere argomentazioni difensive, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass., Sez.

U., n. 5624/2 022 ).

Nella specie, la società correntista si è correttamente lamentata dell’omessa applicazione da parte del CTU e del giudice di primo grado del meccanismo sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, TUB, violazione di legge che può essere censurata per la prima volta in appello.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

11. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo e al quinto motivo con assorbimento degli ulteriori motivi, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, nonché rimettendosi al giudice del rinvio anche la decisione in relazione alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo e il quinto motivo; dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17730/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] A R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n°123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] n. 17730/2021 R.G. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 868/2020 depositata il 05/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto in data 29 maggio 2005, davanti al Tribunale di Agrigento, azione di ripetizione di indebito oggettivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Coop., in relazione al conto corrente n. 30-00-00075, acceso in data 11 aprile 1994, deducendo la natura indebita dell’anatocismoe del tasso convenzionale applicato dalla banca, oltre all’indebita applicazione dispese (CMS). 2. Il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì – a seguito di espletamento di due CTU - ha parzialmente accolto la domanda, condannando la banca al pagamento della somma di € 13.368,82. 3. Hanno proposto appello principale la società e la banca. Per quanto qui rileva, la società ha dedotto l’erronea applicazione da parte del CTUdel tasso debitore convenzionale desunto dagli estratti conto anziché –stante l’omessa produzione del contratto di c/c - di quello previsto dall’art. 117, comma 7, d. lgs. n. 385/1993 (TUB). 4. La Corte di Appello di Palermo , con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello principale della società correntista e l’appello incidentale della banca.Il giudice di appello ha rigettato le censure mosse avverso l’elaborato del CTU, ritenendo che – pur dovendosi far riferimento al disposto dell’art. 117, comma 6, TUBin mancanza di produzione del contratto – la ricostruzione del CTU è stata correttamente basata sugli estratti conto. Ha, inoltre, ritenuto tardive le contestazioni alla CTU formulate in appello, non formulate nella prima risposta successiva al deposito dell’elaborato. n. 17730/2021 R.G. 5. P ropone ricorso per cassazione la società correntista , affidato a cinque motivi , cui resiste con controricorso la banca , la quale deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione artt. 1283, 1284, 1460 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha condiviso le conclusioni della CTU. Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata, pur avendo dichiarato di fare applicazione del disposto dell’art. 117, comma 7, TUB ai fini del calcolo del tasso di interesse da applicare in assenza di valida pattuizione scritta (stante la mancata produzione del contratto da parte della bancae l’assenza di prova scritta della clausola in punto interessi), ha, invece, calcolato i tassi di interesse in base a quanto indicato negli estratti conto (che tenevano conto dell’interesse ultralegale)e avrebbe fatto applicazione anche della capitalizzazione a decorrere dal 22 aprile 2000.Diversamente, prosegue il ricorrente, i conteggi sarebbero stati correttamente effettuati in una precedente CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado. 2. Osserva, inoltre, il ricorrente che la CTU sarebbe stata oggetto di contestazione in appello e, sotto tale profilo, censura l’ulteriore affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui le contestazioni contenute in appello sarebbero tardive per non essere state tempestivamente contestate a termini dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., laddove nel caso di specie le contestazioni attengono alla violazione di legge consumata dal CTU. 3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 191, 195, 196 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso una delle precedenti CTU e ha confermato la CTU già valorizzata dal n. 17730/2021 R.G. giudice di primo grado, senza disporre nuova CTU. Deduce omessa valutazione delle prove dedotte in appello e difetto di motivazione per non avere indicato le ragioni che inducevano il giudice di appello a preferire una delle tre CTU espletate in primo grado. 4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, nonché degli artt. 117, 118 TUB, dolendosi dell’elaborato del CTU che avrebbe fatto applicazione della capitalizzazione degli interessi, la cui clausola sarebbe nulla. 5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui si chiedeva di valorizzare la prima CTU a firma del Dott. [OSCURATO:PERSONA] e si chiedeva di ordinare di effettuare nuovi calcoli anche successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000per illegittimità di anatocismo. 6. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., manifesta illogicitàe motivazione contraddittoria, nonché omesso esame di un fatto storico, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto da un lato di fare applicazione dell’art. 117 TUB e, dall’altro, avrebbe confermato la CTUche, invece, non avrebbe fatto applicazione di tale disposizione. 7. Il primo e il quinto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati con assorbimento degli ulteriori motivi. Al riguardo, va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso (sulla quale il controricorrente insiste in memoria), essendo i motivi in esame diretti avverso violazioni della legge sostanziale e processuale. Parimenti, va rigettata l’eccezione n. 17730/2021 R.G. di inammissibilità del primo motivo, non trattandosi di omesso esame di fatto decisivo, bensì di violazione di legge; né il motivo è incentrato su un riesame dell’operato del CTU, bensì su censure attinenti al mancato rispetto da parte del CTU di norme di legge, enunciate dalla stessa sentenza impugnata. 8. La sentenza impugnata ha , nella parte finale, correttamente dato atto che in caso di «indeterminatezza dei tassi di interesse» e di «conseguente nullità degli stessi, risulta pertanto applicabile l’art. 117, comma 7»TUB quale congegno integrativo per determinare il tasso di interesse in assenza di valide pattuizioni al riguardo (Cass., n. 29576/2000). Tuttavia,la motivazione della sentenza di appello – in adesione a quella del giudice di primo grado – è incentrata sulla conferma dei conteggi operati dal CTU sui tassi come indicati negli estratti conto («il consulente […] ha pertanto analizzato ed accertato la presenza di tassi e commissioni direttamente e correttamente desumibili dai predetti estratti conto»). 9. Le due affermazioni sono tra di loro inconciliabili, in quanto l’indeterminatezza dei tassi di interesse dovuta all’assenza di produzione del contratto di conto corrente (come accertato dal giudice di appello con statuizione non oggetto di censura) comporta che debba farsi applicazione del disposto dell’art. 117, comma 7, TUB. Ne consegue che non possono valorizzarsi i tassi di interesse convenzionali indicati negli estratti conto per assenza di pattuizione scritta, attesa l’applicazione dell’art. 117, comma 7, TUB, che il CTU aveva l’onere di valorizzare, cosa che non ha fatto. 10. Parimenti fondata è la censura circa l ’ ammissibilità delle contestazioni mosse al CTUin atto di appello . Non è condivisibile la deduzione del controricorrente, che invoca l’inammissibilità del ricorso per intervenuta omessa declaratoria di nullità della CTU a termini dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.Le eccezioni di nullità si riferiscono al procedimento seguito dal CTU, mentre le n. 17730/2021 R.G. contestazioni e i rilievi critici delle parti costituiscono mere argomentazioni difensive, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass., Sez. U., n. 5624/2 022 ). Nella specie, la società correntista si è correttamente lamentata dell’omessa applicazione da parte del CTU e del giudice di primo grado del meccanismo sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, TUB, violazione di legge che può essere censurata per la prima volta in appello. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 11. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo e al quinto motivo con assorbimento degli ulteriori motivi, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, nonché rimettendosi al giudice del rinvio anche la decisione in relazione alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo e il quinto motivo; dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa