Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 37881/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA]nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che sia indicato il Tribunale di Roma quale Autorità giudiziaria territorialmente competente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Latina, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 2 marzo 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24- bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dalla difesa dell'imputato.

Il giudice rimettente ha rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo e di mera condotta che si consuma con il primo atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o tacita di averla come propria, di modo che la competenza dovrebbe radicarsi nel luogo in cui è mutato il titolo del possesso (nel caso di specie, verosimilmente Roma, dove ha sede la società locatrice, e non Latina, dove la res è stata consegnata all'imputato).

3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. [OSCURATO:PERSONA] condivide e ribadisce l'interpretazione del nuovo istituto processuale elaborata recentemente da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, secondo cui, «premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale [...].

Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 [dell'art. 24-bis cod. proc. peli.], esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. [...] Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. [...], se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza».

«La ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale)» e i «principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale» rendono «invero evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente».

2. Nel caso di specie, il Tribunale remittente, ritenendosi incompetente, ha rimesso gli atti a questa Corte per l'espresso fine di una «previa risoluzione del potenziale conflitto» che apparirebbe «astrattamente ravvisabile».

A fronte della tempestiva eccezione della parte, si sarebbe dovuto semplicemente pronunciare, se del caso, sentenza ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

3. Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. deve quindi essere dichiarato inammissibile, con restituzione degli atti al Tribunale di Latina.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA]nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che sia indicato il Tribunale di Roma quale Autorità giudiziaria territorialmente competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Latina, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 2 marzo 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24- bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dalla difesa dell'imputato. Il giudice rimettente ha rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo e di mera condotta che si consuma con il primo atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o tacita di averla come propria, di modo che la competenza dovrebbe radicarsi nel luogo in cui è mutato il titolo del possesso (nel caso di specie, verosimilmente Roma, dove ha sede la società locatrice, e non Latina, dove la res è stata consegnata all'imputato). 3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. [OSCURATO:PERSONA] condivide e ribadisce l'interpretazione del nuovo istituto processuale elaborata recentemente da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, secondo cui, «premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale [...]. Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 [dell'art. 24-bis cod. proc. peli.], esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. [...] Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. [...], se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza». «La ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale)» e i «principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale» rendono «invero evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente». 2. Nel caso di specie, il Tribunale remittente, ritenendosi incompetente, ha rimesso gli atti a questa Corte per l'espresso fine di una «previa risoluzione del potenziale conflitto» che apparirebbe «astrattamente ravvisabile». A fronte della tempestiva eccezione della parte, si sarebbe dovuto semplicemente pronunciare, se del caso, sentenza ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. 3. Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. deve quindi essere dichiarato inammissibile, con restituzione degli atti al Tribunale di Latina. P.Q.M. Dichiara inammissibile i
Decreto Cassazione n. 37881/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris