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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00684/2023

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23267/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio 20; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 389/2019 pubblicata il 21 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso contro l'ASL Lecce presso il Tribunale di Lecce, chiedendo venisse riconosciuto il diritto al superiore inquadramento in categoria B, con richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive.

Il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4828/2013, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello che la Corte d'appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, ha accolto.

L'ASL Lecce ha proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con nota di deposito datata 3 maggio 2022 le parti hanno comunicato di avere conciliato la vertenza e di chiedere la definizione del giudizio.

Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in forza dell'accordo intervenuto fra le parti, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass., SU, n. 8980 dell'Il aprile 2018).

Le spese del giudizio sono compensate, attesa la concorde richiesta delle parti sul punto.

Non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 q uate r, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il raddoppio del contributo unificato, considerata la ragione della decisione.

P.Q.M.

La Corte, - dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo fra le parti determinativo del venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata; - compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23267/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio 20; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 389/2019 pubblicata il 21 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso contro l'ASL Lecce presso il Tribunale di Lecce, chiedendo venisse riconosciuto il diritto al superiore inquadramento in categoria B, con richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4828/2013, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello che la Corte d'appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, ha accolto. L'ASL Lecce ha proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con nota di deposito datata 3 maggio 2022 le parti hanno comunicato di avere conciliato la vertenza e di chiedere la definizione del giudizio. Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in forza dell'accordo intervenuto fra le parti, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass., SU, n. 8980 dell'Il aprile 2018). Le spese del giudizio sono compensate, attesa la concorde richiesta delle parti sul punto. Non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 q uate r, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il raddoppio del contributo unificato, considerata la ragione della decisione. P.Q.M. La Corte, - dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo fra le parti determinativo del venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata; - compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sez
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