CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04992/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1804/2016R.G. proposto da AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via I. Goiran n.23 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso e ha indicato indirizzo PEC -controricorrente- avverso la sentenza n. 1051 / 1/ 2015 della C ommissione T ributaria Regionale della C a labria , depositata il 25 giugno 2015 . Rilevato che: Tributi-[OSCURATO:PERSONA] appello l’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria, ne aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la decisione di primo grado. La C.T.R., in particolare, rilevava che, trattandosi di appello notificato a mezzo posta, era necessario il deposit o della ricevuta di spedizione della raccomandata che, invece, non era stata versata in atti con conseguente inammissibilità dell’appello. il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ. alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso - rubricato : “violazione e falsa applicazione degli articoli 53, comma 2, 22, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, con riferimento all’art.360, n.4 c.p.c.” –la ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello fondata sul mancato deposito della ricevuta di spedizione postale, rilevando l’errore in cui era incorsa la C.T.R. dato che dall’avviso di ricevimento, ritualmente depositato in giudizio, risultava che l’appello era stato ricevuto il 5 giugno 2013 e, quindi, ben prima della scadenza del termine per l’impugnazione (28 giugno 2013),cosi come la costituzione in giudizio, il 20 giugno 2013, era avvenuta nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione. La censura, rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate in controricorso e ribadite in memoria dal controricorrente in quanto il ricorso è specifico avendo l’ Agenzia delle entrate allegato in atti l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata, è fondata.In materia sono, infatti,intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 13452 del 29/05/2017, hanno statuito i seguenti principi: -nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza); -nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzodi raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione); tali principi risultano costantemente seguiti dalla sezione semplice (v.Cass. n.2731/2020; id. n. 24726 e n. 31879 del 2022 ) ;nel caso in esame, dall’avviso di ricevimento era dato evincere sia la tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante che l’avvenuta ricezione del plico raccomandato entro il termine di decadenza dall’impugnazione; ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, che da tali principi si è discostata , con rinvio al Giudice del merito anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , c assa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.